Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 ottobre 2023.

Priimta 2023-10-05 · ECLI:EU:C:2023:743 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL

Byla
C-296/22
Teismas
Court of Justice
Data
2023-10-05
ECLI
ECLI:EU:C:2023:743
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. SafjanTeisėjas · pranešėjasN. PiçarraTeisėjasM. GavalecGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

5 ottobre 2023 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2018/858 – Omologazione e vigilanza del mercato dei servizi relativi alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli – Articolo 61, paragrafi 1 e 4 – Allegato X, punto 2.9 – Informazioni diagnostiche di bordo (OBD) dei veicoli a motore – Accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio – Obblighi dei costruttori – Diritti degli operatori indipendenti»

Nella causa C‑296/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Landgericht Köln (Tribunale del Land, Colonia, Germania), con decisione del 27 aprile 2022, pervenuta in cancelleria il 5 maggio 2022, nel procedimento

A.T.U. Auto-Teile-Unger GmbH & Co. KG,

Carglass GmbH

contro

FCA Italy SpA,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Safjan, presidente di sezione, N. Piçarra (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Il presente regolamento lascia impregiudicati gli altri regolamenti ONU, le normative regionali o nazionali che disciplinano l’accesso di parti autorizzate al veicolo, ai suoi dati, alle sue funzioni e alle sue risorse, nonché le condizioni di tale accesso (...)».

Diritto dell’Unione

Regolamento 2018/858

«(50)

Per migliorare il funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, sono necessari un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, attraverso una funzione di ricerca standardizzata che consenta di reperire le informazioni tecniche, e una concorrenza effettiva sul mercato dei servizi che forniscono tali informazioni. (...)

(...)

«Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)».

«1. I costruttori consentono agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente. (...)

(...)

(...)».

«Ai fini delle informazioni OBD, della diagnostica, della riparazione e manutenzione dei veicoli, il flusso di dati diretto del veicolo deve essere reso disponibile attraverso la porta seriale sul connettore normalizzato per la trasmissione dati (...).

Quando il veicolo è in marcia, i dati devono essere resi disponibili esclusivamente per le funzioni accessibili in modalità di sola lettura».

«La riprogrammazione delle centraline va effettuata in conformità della norma internazionale ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210[B] utilizzando hardware non proprietario.

Per convalidare la compatibilità dell’applicazione specifica del costruttore e delle interfacce di comunicazione del veicol[o] (vehicle communication interfaces — VCI) conformi alla norma internazionale ISO 22900-2, SAE J2534 o TMC RP1210B, il costruttore deve offrire una convalida di VCI sviluppata in modo indipendente oppure le informazioni e il prestito di qualsiasi hardware speciale necessari a un costruttore VCI per effettuare la convalida.

(...)».

Regolamento n. 661/2009

«I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada».

Regolamento 2019/2144

«Le modifiche del software possono alterare in modo sostanziale le funzionalità dei veicoli. È opportuno stabilire norme armonizzate e requisiti tecnici per le modifiche del software in linea con le procedure di omologazione. Di conseguenza, i regolamenti UNECE o gli altri atti normativi sulle procedure di aggiornamento del software dovrebbero essere applicati su base obbligatoria il prima possibile a partire dalla loro entrata in vigore. Tali misure in materia di sicurezza non dovrebbero tuttavia compromettere gli obblighi per il costruttore di veicoli di fornire l’accesso a informazioni diagnostiche globali e a dati di bordo pertinenti per la riparazione e la manutenzione del veicolo».
«4. I costruttori garantiscono che i veicoli sono progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni per gli occupanti dei veicoli e per gli utenti vulnerabili della strada.

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 61, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l’allegato X, punto 2.9, del [regolamento 2018/858] (...), anche alla luce delle prescrizioni che il costruttore deve rispettare per garantire la sicurezza generale del veicolo di cui all’allegato II, parte I, voce 63, del medesimo regolamento

debba essere interpretato nel senso che il costruttore del veicolo deve sempre garantire, anche nell’attuazione di adeguate misure di sicurezza, che tali OBD, la diagnostica, la riparazione e manutenzione del veicolo, incluse le operazioni di scrittura necessarie a tal fine, siano consentite ai riparatori indipendenti con l’ausilio di uno strumento di diagnosi universale e generico, senza la necessità che vengano soddisfatti i requisiti, non espressamente previsti dal regolamento, di un collegamento via Internet di detto strumento a un server designato dal costruttore del veicolo e/o di una previa registrazione personale dell’utente presso detto costruttore».

Sulla domanda di apertura della fase orale del procedimento

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 61, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l’allegato X del regolamento 2018/858,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che un costruttore di automobili subordini l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché alle informazioni diagnostiche di bordo, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite da detto regolamento.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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