CASE OF NARBUTAS v. LITHUANIA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Application no. 14139/21 · Delivered 2023-12-19 · ECLI:CE:ECHR:2023:1219JUD001413921 · Languages: IT · EN · LT

Application no.
14139/21
Delivered
2023-12-19
Respondent State
LTU
Conclusion
Remainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Deprivation of liberty;Procedure prescribed by law);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life);Violation of Article 10 - Freedom of expression - {general} (Article 10-1 - Freedom of expression);Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions;Article 1 para. 2 of Protocol No. 1 - Control of the use of property);Pecuniary and non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Pecuniary damage;Just satisfaction)
Convention articles
35, 35-1, 3, 5, 5-1, 8, 8-1, 8-2, 10, 10-1, 10-2, P1-1, P1-1-1, P1-1-2, 41, 6, 6-2
Original
HUDOC ↗
PresidentArnfinn BårdsenJudgeJovan IlievskiJudgeEgidijus KūrisJudgePauliine KoskeloJudgeFrédéric KrencJudgeDiana SârcuJudgeDavor DerenčinovićRegistrarHasan Bakırcı
Summary
Preparing…

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

CAUSA NARBUTAS c. LITUANIA

(Ricorso n. 14139/21)

SENTENZA

Articolo 3 (aspetto sostanziale) • Trattamento inumano o degradante • Divieto al ricorrente, affetto da tumore, di recarsi in qualsiasi istituto del Ministero della Salute per accedere a cure mediche, durante gli arresti domiciliari imposti nel contesto di un’indagine penale nei suoi confronti • Non raggiunta la richiesta soglia di severità

Articolo 5 § 1 • Privazione della libertà • Fermo del ricorrente, deciso dal Servizio investigativo speciale, non previsto dalla legge

Articolo 8 • Vita privata • Rivelazione al pubblico da parte delle autorità dell’identità del ricorrente e delle indagini preliminari in corso • Contenuto e forma dei comunicati stampa e dei commenti pubblici non giustificati dalla necessità di informare il pubblico del procedimento penale in corso • Causato grave danno alla reputazione del ricorrente • Non conseguito un giusto equilibrio tra i diritti contrastanti di cui agli articoli 8 e 10

Articolo 10 • Libertà di espressione • Ricorrente ammonito a non rivelare informazioni sulle indagini preliminari benché molti essenziali dettagli fossero già pubblici • Non fornite informazioni pertinenti e sufficienti che dimostravano che l’ingerenza contestata fosse necessaria in una società democratica e proporzionata ai fini perseguiti

Articolo 1, paragrafo 1 • Pacifico godimento dei beni • Disciplina dell’uso dei beni • Sequestro temporaneo dei beni del ricorrente (conti bancari, futuri redditi e automobile) nel corso dei procedimenti penali • Non conseguito un giusto equilibrio tra l’interesse generale e i fondamentali diritti del ricorrente

Articolo 6 § 2 • Presunzione di innocenza • Articolo 35 § 1 • Esaurimento delle vie di ricorso interne • Dichiarazioni pubbliche da parte di alti funzionari statali che sottintendevano l’asserita colpevolezza del ricorrente prima che tale questione fosse stata determinata dai tribunali • Mancata presentazione di un’azione civile al fine di tutelare il suo onore e la sua dignità nei confronti dei suddetti funzionari

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

19 dicembre 2023

DEFINITIVA

19/03/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Narbutas c. Lituania,

la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da:

Arnfinn Bårdsen, Presidente,

Jovan Ilievski,

Egidijus Kūris,

Pauliine Koskelo,

Frédéric Krenc,

Diana Sârcu,

Davor Derenčinović, giudici,

e Hasan Bakırcı, Cancelliere di Sezione,

visto il ricorso (n. 14139/21) presentato contro la Repubblica di Lituania con il quale, in data 15 febbraio 2015, un cittadino lituano, il Sig. Šarūnas Narbutas (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);

vista la decisione di comunicare al Governo lituano (“il Governo”) le doglianze relative all’asserita impossibilità per il ricorrente di accedere all’assistenza sanitaria (articolo 3 della Convenzione), alla regolarità e alla giustificazione della sua detenzione (articolo 5 § 1), al suo diritto di essere presunto innocente (articolo 6 § 2), al danno asseritamente causato alla sua reputazione dalla pubblicità data ai procedimenti penali (articolo 8), alle limitazioni impostegli riguardo alla discussione del caso nei media (articolo 10) e al sequestro temporaneo dei suoi beni (articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione) e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;

viste le osservazioni formulate dalle parti;

dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 28 novembre 2023,

pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

IN FATTO

I. L’ACQUISTO DI TEST PER IL COVID-19 DA PARTE DELLE AUTORITÀ LITUANE

II. I SOSPETTI NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE E LA LIMITAZIONE DELLA SUA LIBERTÀ

A. Il fermo del ricorrente

B. Il procedimento relativo alla legittimità del fermo del ricorrente

C. Il procedimento relativo agli arresti domiciliari

III. IL TEMPORANEO SEQUESTRO DEI BENI DEL RICORRENTE

A. La decisione del pubblico ministero del 21 luglio 2020

B. La decisione del pubblico ministero del 10 settembre 2020

C. Le decisioni dei tribunali

D. Le proroghe del sequestro temporaneo dei beni

E. Altri fatti relativi al sequestro temporaneo dei beni

IV. LA PUBBLICITÀ DATA AL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE

A. La copertura mediatica e i commenti pubblici relativi al caso nel luglio e nell’agosto del 2020

Sospetta corruzione nell’approvvigionamento di test per il COVID-19

“Il Dipartimento di Vilnius del Servizio investigativo speciale (STT) sta conducendo delle indagini preliminari relative a eventuali atti illeciti riguardanti l’acquisto di valore elevato di test per il COVID-19.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, Šarūnas Narbutas, pubblicamente noto come presidente della Coalizione lituana dei pazienti oncologici (POLA), è sospettato di traffico di influenza. Oggi sono eseguite in vari luoghi di Vilnius perquisizioni, sequestri, interrogatori e altre necessarie misure istruttorie.

Secondo le informazioni fornite dalle indagini, nel mese di marzo, quando le autorità statali cercavano urgentemente di acquistare una notevole quantità di test per il coronavirus (COVID-19) e avevano avviato trattative con un rappresentante autorizzato di una società straniera, la persona sospettata ha iniziato a fungere da intermediario non ufficiale tra le autorità lituane e la summenzionata società. Il fascicolo delle indagini preliminari contiene anche informazioni secondo le quali la persona sospettata potrebbe avere indicato al rappresentante della società un determinato importo di denaro per le sue prestazioni di intermediario nell’acquisto.

Secondo le informazioni fornite dalle indagini preliminari, successivamente all’acquisto di test di valore superiore a cinque milioni di euro (...) sono stati trasferiti sul conto bancario personale della persona sospettata oltre EUR 300.000, tramite diversi bonifici.

Le indagini sono sotto il controllo e la supervisione di pubblici ministeri del Dipartimento di indagine sulla criminalità organizzata e la corruzione della Procura generale.”

Il comunicato stampa indicò inizialmente che il valore dell’acquisto era superiore a sei milioni di euro, ma esso fu successivamente rettificato il giorno stesso.

“I sospetti nei confronti di Šarūnas Narbutas in relazione al traffico di influenza e all’asserito profitto materiale dall’ordinazione di test per la Lituania assomiglia a una festa durante una pestilenza. La partecipazione di Š. Narbutas a gruppi di lavoro governativi e la sua stretta amicizia con [il Vice-Cancelliere] fa sospettare che l’entourage [del Primo Ministro] potrebbe avere tentato di trarre profitto dalla crisi del coronavirus e dall’acquisto di test senza una pubblica offerta di appalto (...)”
“Non farò commenti sulla legalità o sull’illegalità della cosiddetta mediazione finanziaria, ma ciò che trovo veramente strano e disonesto è che non sia stato detto niente di ciò. Né io né la mia squadra sapevamo che l’individuo in questione avesse ricevuto del denaro. Sono certo che ciò non sia illegale, ma tali cose dovrebbero essere menzionate.”
“Sia il caso di Šarūnas Narbutas che [il caso del Sottosegretario] dimostrano che in un’epoca in cui la Lituania non disponeva di mezzi di protezione e di test, quando tutti erano fuori di testa – capisco che la situazione era straordinaria – vi erano tuttavia molte cose, molta acqua torbida, nella quale alcune persone cercavano di pescare. Ciò non può essere tollerato; in termini popolari si chiama ‘depredare’ (liaudyje tai vadinama marodieryste). Dobbiamo combattere tali fenomeni.”
“Quello che non mi piace della storia di Šarūnas – non so se ciò possa costituire qualche tipo di reato o se sia stato commesso qualche tipo di infrazione – è il fatto che egli abbia nascosto di essere un intermediario e che sarebbe stato pagato per tale motivo. Questo noi non lo sapevamo davvero.”

B. L’ammonimento impartito al ricorrente di astenersi dal divulgare informazioni relative all’indagine

C. Le successive pubblicazioni e dichiarazioni pubbliche

“L’essenza dell’asserita attività criminale è il profitto egoistico e illecito ottenuto approfittando delle circostanze straordinarie durante un periodo molto difficile per l’intero Stato. Le trattative per conto dello Stato finalizzate ad acquistare urgentemente articoli di importanza vitale per il sistema sanitario nazionale sono, a mio avviso, incompatibili con un profitto materiale personale forse occultato e ottenuto illecitamente. È spiacevole che tali azioni, secondo quanto sospettato, non abbiano soltanto causato un notevole danno economico, ma abbiano anche minato la fiducia nelle istituzioni statali e in numerosi volontari i quali, in tale medesimo momento, hanno sacrificato il loro tempo, i loro sforzi, le loro risorse mteriali e di altro tipo, nel tentativo di aiutare lo Stato a superare una crisi eccezionale.”

V. GLI ALTRI FATTI PERTINENTI

A. Le decisioni adottate nel procedimento penale

B. Gli sforzi del ricorrente per raccogliere fondi al fine di fare fronte alle spese legali

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI NAZIONALI

A. La Costituzione

articolo 20

“La libertà umana è inviolabile.

Nessuno può essere arrestato o detenuto arbitrariamente. Nessuno può essere privato della libertà eccetto che per i motivi e secondo le procedure previsti dalla legge.

Una persona arrestata in flagrante delicto deve, entro 48 ore, essere condotta dinanzi a un tribunale al fine della decisione, alla presenza di tale persona, relativa alla validità dell’arresto. Se il tribunale non adotta la decisione di detenere la persona, la persona arrestata deve essere immediatamente liberata.”

articolo 21

“La persona umana è inviolabile.

La dignità umana è tutelata dalla legge.

È proibito torturare o causare lesioni a un essere umano, degradare la sua dignità, sottoporlo a un trattamento crudele, o prevedere tali pene. (...)”

articolo 22

“La vita privata è inviolabile.

(...)

La legge e i tribunali tutelano ogni persona da ingerenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata e familiare, nonché dalla violazione del suo onore e della sua dignità.”

articolo 23

“La proprietà è inviolabile.

I diritti di proprietà sono tutelati dalla legge. (...)”

articolo 25

“Ogni persona ha il diritto di avere opinioni personali e di manifestarle liberamente.

Ogni persona ha il diritto di cercare, ricevere e divulgare informazioni e idee senza essere ostacolata.

La libertà di manifestare le proprie convinzioni, e di ricevere e divulgare informazioni può essere limitata soltanto dalla legge, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute, l’onore e la dignità, la vita privata e la morale di una persona, o per difendere l’ordine costituzionale. (...)”

articolo 31

“Una persona è presunta innocente fino a quando non è dimostrata la sua colpevolezza in conformità alla procedura stabilita dalla legge ed essa è dichiarata colpevole mediante una sentenza effettiva pronunciata da un tribunale. (...)”

B. Il codice penale

C. Il codice di procedura penale

2. Il fermo

(a) La legislazione vigente all’epoca dei fatti

(b) La modifica del 30 giugno 2022

“(...)

Ai sensi delle disposizioni del CPP attualmente in vigore (...) il fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP] è possibile unicamente quando sono accertati i motivi di detenzione di cui all’articolo 122 del CPP (il che è connesso anche all’esistenza dei fini perseguiti dalle misure cautelari elencati nell’articolo 119 del CPP, poiché una delle condizioni per disporre la detenzione è che non debba essere possibile conseguire [i summenzionati fini] disponendo una misura cautelare meno severa e il pubblico ministero non abbia la possibilità (il tempo sufficiente) di rivolgersi a un tribunale e chiedere l’autorizzazione a detenere la persona. Un’analisi delle condizioni per disporre il fermo rivela che tale detenzione dovrebbe essere applicata unicamente in casi eccezionali, poiché l’impossibilità di chiedere l’autorizzazione di un tribunale dovrebbe essere determinata essenzialmente mediante l’accertamento di una modifica molto improvvisa delle circostanze nel corso delle indagini preliminari, modifica che il pubblico ministero non avrebbe potuto prevedere. Deve essere sottolineato che il fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2] può essere disposto soltanto se sono soddisfatte tutte le summenzionate condizioni, ed è chiaro dalla totalità del contenuto di tali condizioni che il fermo per tali motivi è necessario unicamente per assicurare al pubblico ministero la possibilità di chiedere d’urgenza a un tribunale l’autorizzazione a sottoporre la persona a custodia cautelare e che senza il fermo di tale persona sussiste un elevato rischio che il procedimento penale sia gravemente compromesso (per esempio, la persona può nascondersi, distruggere le prove, commettere ulteriori reati, e così via). Tuttavia, un’analisi della giurisprudenza pertinente ha dimostrato che gli investigatori incaricati delle indagini preliminari o i pubblici ministeri che dispongono il fermo di cui all’articolo 140 § 2 del CPP basano spesso tale decisione non sulla necessità di chiedere con la massima urgenza l’autorizzazione a sottoporre la persona a custodia cautelare, bensì sulla necessità di svolgere misure istruttorie, o che sussiste soltanto una delle condizioni per il fermo di cui all’articolo 140 § 2 del CPP. È evidente che tale prassi sia viziata e contraria all’oggetto e al fine del fermo e che possa dare potenzialmente luogo a violazioni dei diritti delle persone sottoposte a fermo e a restrizioni sproporzionate della loro libertà (...)

(...)

(...) Deve essere inoltre sottolineato che l’assenza di chiarezza sulle circostanze in base alle quali il fermo debba cessare crea le condizioni preliminari per trattenere la persona per la durata massima di 48 ore senza neanche chiedere al tribunale l’autorizzazione alla custodia cautelare, il che è del tutto contrario all’oggetto e al fine del fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP] e limita ingiustificatamente la libertà della persona senza un’effettiva necessità di limitarla (...)”

D. Gli altri strumenti giuridici pertinenti

E. La giurisprudenza dei tribunali nazionali

II. IL MATERIALE INTERNAZIONALE

“Principio 1 – Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione

Il pubblico deve poter essere ricevere informazioni relative alle attività delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia mediante i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono essere in grado di riferire e di commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, salve le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.

Principio 2 – Presunzione di innocenza

Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto a un equo processo. Conseguentemente, i pareri e le informazioni concernenti procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi mediante i mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.

Principio 3 – Accuratezza delle informazioni

Le autorità giudiziarie e le forze di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni verificate o informazioni basate su ipotesi ragionevoli. In quest’ultimo caso, ciò dovrebbe essere indicato chiaramente ai mezzi di comunicazione.

(...)

Principio 8 – Tutela della vita privata nell’ambito di procedimenti penali in corso

La diffusione di informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate, o ad altre parti del procedimento penale dovrebbe rispettare il loro diritto alla tutela della vita privata in conformità all’articolo 8 della Convenzione. Dovrebbe essere fornita una particolare tutela alle parti minorenni o ad altre persone vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni e alle famiglie dei sospettati, degli imputati e dei condannati. In ogni caso, si dovrebbe tenere particolarmente conto degli effetti nocivi che la divulgazione di informazioni che permettono la loro identificazione possono avere sulle persone di cui al presente principio.

(...)

Principio 10 – Prevenzione di influenze pregiudizievoli

Nell’ambito dei procedimenti penali, in particolare di quelli in cui sono presenti giurie o giudici onorari, le autorità giudiziarie e le forze di polizia dovrebbero astenersi dal fornire pubblicamente informazioni che comportano il rischio di danneggiare in modo sostanziale l’equità del procedimento.

Principio 11 – Pubblicità pregiudizievole nella fase preliminare del procedimento

Se l’imputato può dimostrare un’elevata probabilità che la diffusione di informazioni comporti, o abbia comportato, la violazione del suo diritto a un equo processo, egli dovrebbe disporre di un rimedio giuridico effettivo. (...)”

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

A. Sulla ricevibilità

(a) Il Governo

(b) Il ricorrente

B. Sul merito

(a) Il ricorrente

(b) il Governo

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 § 1 DELLA CONVENZIONE

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

(...)

(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (...)”

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

(a) Il ricorrente

(b) Il Governo

(a) I principi generali

(b) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 2 DELLA CONVENZIONE

“2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”

Sulla ricevibilità

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

A. Sulla ricevibilità

(a) L’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione

(b) L’esaurimento delle vie di ricorso interne

(c) La conclusione relativa alla ricevibilità

B. Sul merito

(a) Il ricorrente

(b) Il Governo

(a) L’esistenza di un’ingerenza

(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge

(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo

(d) La questione di sapere se l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica

(i) I principi generali

(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie

(α) L’oggetto delle pubblicazioni e il loro contributo a un dibattito di interesse pubblico

(β) La misura della notorietà del ricorrente

(γ) La precedente condotta del ricorrente

(δ) Il contenuto, la forma e le conseguenze delle pubblicazioni

(ε) Conclusione

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematograficre e televisive.

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

(a) Il ricorrente

(b) Il Governo

(a) L’esistenza di un’ingerenza

(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge

(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo

(d) La questione di sapere se l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica

(i) I principi generali

(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie

VI. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

A. Sulla ricevibilità

B. Sul merito

(a) Il ricorrente

(b) Il Governo

(a) L’esistenza di un’ingerenza e la norma applicabile

(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge

(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo

(d) La quesione di sapere se l’ingerenza fosse proporzionata al fine perseguito

VII. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

(a) Il ricorrente

(b) Il Governo

(a) Sul danno patrimoniale

(b) Sul danno non patrimoniale

B. Le spese

C. Gli interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

Dichiara ricevibili le doglianze relative all’articolo 3 della Convenzione in relazione al periodo compreso tra il 29 luglio e il 18 agosto 2022, all’articolo 5 § 1, all’articolo 8 e all’articolo 10 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e il ricorso irricevibile per il resto;

Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;

Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione;

Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;

Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;

Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;

Ritiene

che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

EUR 768.94 (settecentosessantotto euro e novantaquattro centesimi), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno patrimoniale;

EUR 26.000 (ventiseimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;

che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 19 dicembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen

Cancelliere Presidente

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