CAUSA NARBUTAS c. LITUANIA
(Ricorso n. 14139/21)
Articolo 3 (aspetto sostanziale) • Trattamento inumano o degradante • Divieto al ricorrente, affetto da tumore, di recarsi in qualsiasi istituto del Ministero della Salute per accedere a cure mediche, durante gli arresti domiciliari imposti nel contesto di un’indagine penale nei suoi confronti • Non raggiunta la richiesta soglia di severità
Articolo 5 § 1 • Privazione della libertà • Fermo del ricorrente, deciso dal Servizio investigativo speciale, non previsto dalla legge
Articolo 8 • Vita privata • Rivelazione al pubblico da parte delle autorità dell’identità del ricorrente e delle indagini preliminari in corso • Contenuto e forma dei comunicati stampa e dei commenti pubblici non giustificati dalla necessità di informare il pubblico del procedimento penale in corso • Causato grave danno alla reputazione del ricorrente • Non conseguito un giusto equilibrio tra i diritti contrastanti di cui agli articoli 8 e 10
Articolo 10 • Libertà di espressione • Ricorrente ammonito a non rivelare informazioni sulle indagini preliminari benché molti essenziali dettagli fossero già pubblici • Non fornite informazioni pertinenti e sufficienti che dimostravano che l’ingerenza contestata fosse necessaria in una società democratica e proporzionata ai fini perseguiti
Articolo 1, paragrafo 1 • Pacifico godimento dei beni • Disciplina dell’uso dei beni • Sequestro temporaneo dei beni del ricorrente (conti bancari, futuri redditi e automobile) nel corso dei procedimenti penali • Non conseguito un giusto equilibrio tra l’interesse generale e i fondamentali diritti del ricorrente
Articolo 6 § 2 • Presunzione di innocenza • Articolo 35 § 1 • Esaurimento delle vie di ricorso interne • Dichiarazioni pubbliche da parte di alti funzionari statali che sottintendevano l’asserita colpevolezza del ricorrente prima che tale questione fosse stata determinata dai tribunali • Mancata presentazione di un’azione civile al fine di tutelare il suo onore e la sua dignità nei confronti dei suddetti funzionari
Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
19 dicembre 2023
19/03/2024
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Narbutas c. Lituania,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da:
Arnfinn Bårdsen, Presidente,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, giudici,
e Hasan Bakırcı, Cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 14139/21) presentato contro la Repubblica di Lituania con il quale, in data 15 febbraio 2015, un cittadino lituano, il Sig. Šarūnas Narbutas (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo lituano (“il Governo”) le doglianze relative all’asserita impossibilità per il ricorrente di accedere all’assistenza sanitaria (articolo 3 della Convenzione), alla regolarità e alla giustificazione della sua detenzione (articolo 5 § 1), al suo diritto di essere presunto innocente (articolo 6 § 2), al danno asseritamente causato alla sua reputazione dalla pubblicità data ai procedimenti penali (articolo 8), alle limitazioni impostegli riguardo alla discussione del caso nei media (articolo 10) e al sequestro temporaneo dei suoi beni (articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione) e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 28 novembre 2023,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
1La causa concerne vari provvedimenti di custodia cautelare applicati nei confronti del ricorrente nell’ambito di un’indagine penale di alto livello relativa al suo coinvolgimento nell’acquisto da parte del Governo lituano di un notevole numero di test per il COVID-19. Il ricorrente ha sollevato doglianze ai sensi degli articoli 3, 5 § 1, 6 § 2, 8 e 10 della Convenzione nonché ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
2Il ricorrente è nato nel 1988 e vive a Vilnius. È stato rappresentato dalle avvocatesse E. Matulionytė e R. Tamulytė, del Foro di Vilnius, e dall’avvocato L. Tsang, del Foro di Londra.
3Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, Sig.ra K. Bubnytė-Širmenė.
4Dal 2013 al 2019 il ricorrente fu presidente della Coalizione lituana dei pazienti oncologici (in prosieguo “POLA”), associazione che difendeva gli interessi dei pazienti oncologici e delle loro famiglie; divenne successivamente membro del suo consiglio di amministrazione. Precedentemente, era stato consigliere legale del Presidente della Lituania (negli anni 2014-2016) e consigliere di un membro del Seimas [N.d.T. Parlamento nazionale] (nel 2010). Ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione di diversi enti pubblici operanti principalmente nel campo della salute pubblica (si veda il paragrafo 237 infra). All’epoca dei fatti, era docente universitario, direttore di una società privata e consulente libero professionista.
5In data 26 febbraio 2020 fu dichiarato in Lituania lo stato di emergenza nazionale in considerazione della diffusione del nuovo coronavirus. In data 16 marzo 2020 fu annunciato un lockdown su scala nazionale. In tale periodo le autorità competenti tentavano di acquistare urgentemente gli articoli necessari per tenere sotto controllo la diffusione del virus. Sembra che le autorità fossero anche disposte ad accettare assistenza a tale riguardo da persone che non avevano alcun formale legame con alcuna istituzione statale.
6Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, nel marzo del 2020 egli contattò diversi funzionari statali e una società farmaceutica registrata in Spagna (in prosieguo “la società”) e negoziò con essa un potenziale acquisto di test per il COVID-19 da parte del Governo lituano. Ha inoltre sostenuto di avere concordato con la società che egli sarebbe stato pagato 1 euro (EUR) per ogni test venduto.
7In data 21 e 23 marzo 2020 il Laboratorio nazionale per la sorveglianza della salute pubblica (in prosieguo “NVSPL”), ente pubblico controllato dal Ministero della Salute, firmò due contratti con la società, acquistando 303.360 test per il COVID-19 a un costo totale di EUR 5.157.120.
8Tra il maggio e il giugno del 2020 la società versò EUR 303.360 sul conto bancario del ricorrente.
9In data 30 marzo 2020 il Servizio investigativo speciale (Specialiųjų tyrimų tarnyba – in prosieguo “il STT”) aprì un’indagine preliminare relativa alle circostanze dell’acquisto di test per il COVID-19 da parte del NVSPL.
10La mattina del 21 luglio 2020 dei funzionari del STT giunsero nell’abitazione del ricorrente. Gli fu notificato ufficialmente che era sospettato di traffico di influenza ai sensi dell’articolo 226 § 4 del codice penale (si veda il paragrafo 98 infra). Fu sostenuto che avesse chiesto e accettato una tangente di EUR 303.360, camuffata da commissione, dalla società farmaceutica, in cambio della quale, utilizzando la sua condizione sociale, i suoi contatti o altre eventuali o supposte influenze, aveva convinto diverse persone responsabili del contrasto alla pandemia di COVID-19, tra cui un Sottosegretario alla salute, ad acquistare una notevole quantità di test dalla società.
11Il medesimo giorno, alle ore 8.01, il STT comunicò al ricorrente che era trattenuto in fermo ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura penale (in prosieguo “il CPP” – si veda il paragrafo 108 infra). La decisione pertinente dichiarava che l’indagine era nella fase iniziale e che era pertanto probabile che il ricorrente si desse alla fuga, tentasse di influenzare i testimoni e altre potenziali persone sospettate, occultasse o distruggesse le prove, o commettesse ulteriori reati (si veda il paragrafo 104 infra). Dichiarava inoltre che non vi era alcuna possibilità di chiedere urgentemente a un tribunale di autorizzare la sua custodia cautelare (si veda il paragrafo 122 infra). Inoltre, il reato del quale il ricorrente era sospettato era punibile con la reclusione dai due agli otto anni. Conseguentemente, era necessario sottoporlo a fermo, per impedire la commissione di ulteriori reati, permettere il regolare svolgimento dell’indagine, compresa l’identificazione di tutti gli eventuali complici, e assicurare la sua partecipazione al procedimento.
12Il medesimo giorno, dalle 9.44 alle 12.48, il STT svolse una perquisizione dell’abitazione, dell’automobile e dell’ufficio del ricorrente, alla presenza del ricorrente e del suo difensore. Egli fu condotto al quartier generale del STT, dove rese una dichiarazione scritta. Verso le 17 fu condotto in una struttura di detenzione, dove rimase fino al mattino successivo.
13Il medesimo giorno il ricorrente presentò ricorso al pubblico ministero sostenendo che la decisione di sottoporlo a fermo fosse illegittima. Dichiarò che essa era basata su motivi generici e astratti e non conteneva alcuna informazione che giustificasse perché, in questo particolare caso, vi erano motivi per ritenere che egli potesse darsi alla fuga, interferire nell’indagine o commettere ulteriori reati. La decisione era stata preparata prima dell’arrivo degli agenti del STT nella sua abitazione e non teneva conto del fatto che egli aveva collaborato pienamente con essi durante la perquisizione della sua abitazione. Inoltre, le condizioni previste dall’articolo 140 § 2 del CPP non erano state soddisfatte (si veda il paragrafo 108 infra). Il ricorrente sostenne inoltre che tutte le circostanze relative alla sua asserita attività criminale erano già note in quanto gli eventi in questione si erano verificati diversi mesi prima ed egli aveva fornito al STT tutta la documentazione pertinente. Inoltre, egli era coniugato, aveva un luogo di residenza, lavorava e non aveva riportato precedenti condanne. Sostenne pertanto che il suo fermo non fosse stato disposto per conseguire alcun fine relativo all’indagine, bensì per impaurirlo e metterlo sotto pressione. Inoltre, la decisione era stata presa senza tenere minimamente conto del fatto che gli era stato diagnosticato un tumore, che gli imponeva di seguire un determinato regime quotidiano, di evitare stress e di assumere dei particolari farmaci. Chiese al pubblico ministero di annullare la decisione che disponeva il suo fermo.
14In data 22 luglio 2020 il pubblico ministero rigettò il ricorso del ricorrente. La decisione dichiarava che la detenzione poteva essere disposta se vi erano motivi per ritenere che la persona potesse darsi alla fuga, interferire nell’indagine o commettere ulteriori reati; tali motivi erano alternativi e non cumulativi, cosicché era sufficiente che fosse accertato almeno uno di essi. Nel caso in esame, il ricorrente era sospettato della commissione di un grave reato, il che dava motivo di ritenere che avrebbe potuto commettere ulteriori gravi reati (si veda il paragrafo 120 infra), e le circostanze del caso non escludevano tale possibilità. Inoltre, in considerazione della natura e della gravità dei sospetti nei suoi confronti, egli avrebbe potuto interferire nell’indagine, tentare di subornare i testimoni o altri potenziali indagati, direttamente o mediante altre persone, o distruggere o occultare oggetti o documenti pertinenti, al fine di sottrarsi alla responsabilità penale. Inoltre, le indagini preliminari erano nella fase iniziale, le autorità stavano interrogando varie persone che avrebbero potuto fornire informazioni pertinenti, non erano state ancora individuate tutte le circostanze fattuali della sospettata attività criminale, e rimanevano da sequestrare vari oggetti e documenti. Conseguentemente, la detenzione del ricorrente era necessaria. Infine, il pubblico ministero dichiarò che, all’epoca dell’adozione della decisione contestata, non vi era alcuna possibilità di chiedere urgentemente a un tribunale l’autorizzazione a sottoporlo a custodia cautelare.
15La mattina del 22 luglio 2020 il ricorrente fu condotto nuovamente nella sede del STT e interrogato in qualità di sospettato. Respinse tutte le accuse nei suoi confronti e sostenne di avere agito in qualità di legittimo intermediario tra il Governo e la società farmaceutica. Negò inoltre qualsiasi legame personale con il Sottosegretario alla Salute o con il capo del NVSPL e di avere esercitato qualsiasi influenza su di essi. Dopo l’interrogatorio fu ricondotto nella struttura di detenzione.
16Il medesimo giorno il pubblico ministero chiese al giudice per le indagini preliminari di autorizzare il collocamento del ricorrente agli arresti domiciliari per tre mesi (si veda il paragrafo 122 infra). La richiesta del pubblico ministero dichiarava che, in tale fase dell’indagine, vi erano motivi per ritenere che il ricorrente avrebbe potuto commettere il reato del quale era sospettato e che, al fine di accertare tutte le circostanze pertinenti, era necessario limitare i suoi rapporti con determinati individui e impedire in tal modo qualsiasi possibilità di occultamento o di distruzione delle prove. Tuttavia, tali finalità potevano essere conseguite applicando una misura di custodia cautelare più mite della detenzione. Il pubblico ministero chiese che fosse ordinato al ricorrente di rimanere nell’abitazione dalle 18 alle 7, che gli fosse vietato di contattare determinati individui e di recarsi al Ministero della Salute o in qualsiasi istituto controllato da esso.
17Lo stesso giorno il STT chiese alla Polizia di Vilnius di organizzare la traduzione del ricorrente al Tribunale distrettuale di Vilnius, scortato dalla polizia.
18Il ricorrente fu condotto in tribunale in un veicolo blindato della polizia e scortato in aula da due agenti di polizia. Benché non fosse ammanettato, ha sostenuto che gli agenti gli avevano ordinato di tenere le mani dietro la schiena, e nelle fotografie e nei video girati dai giornalisti ciò lo aveva fatto sembrare effettivamente ammanettato (si veda il paragrafo 66 infra).
19L’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari si svolse alle ore 15 del medesimo giorno. All’inizio dell’udienza, il difensore del ricorrente chiese di accedere al fascicolo istruttorio. La richiesta fu accolta e il tribunale sospese l’udienza per circa un’ora. Dopo la ripresa dell’udienza, il difensore del ricorrente sostenne che l’imposizione di una misura cautelare nei confronti del ricorrente fosse ingiustificata in quanto non vi erano motivi per ritenere che i suoi atti avessero costituito reato.
20Il giudice per le indagini preliminari emise una decisione alle 16.55. Il giudice accolse parzialmente la richiesta del pubblico ministero e collocò il ricorrente agli arresti domiciliari per un mese. Gli fu ordinato di rimanere nell’abitazione dalle 22 alle 6, gli fu vietato di contattare le persone indicate nella richiesta del pubblico ministero e gli fu vietato di recarsi al Ministero della Salute o in qualsiasi istituto controllato da esso.
21Il ricorrente fu liberato dal fermo alle ore 17.15 del pomeriggio del 22 luglio 2020.
1La decisione del procuratore capo
22In data 29 luglio 2020 il ricorrente presentò ricorso al procuratore capo avverso le decisioni relative alla sua collocazione in fermo (si vedano i paragrafi 11 e 14 supra). Sostenne, come nel suo precedente ricorso (si veda il paragrafo 13 supra), che la decisione che disponeva il suo fermo fosse stata basata su motivi generici e astratti e non avesse tenuto conto delle sue condizioni personali. Sostenne inoltre che le condizioni previste dal CPP quando poteva essere disposto il fermo non erano state soddisfatte. In particolare, né il STT né il pubblico ministero avevano fornito alcuna spiegazione del motivo per il quale non era stato possibile chiedere urgentemente a un tribunale l’autorizzazione alla custodia cautelare (si veda il paragrafo 108 infra). Il ricorrente sottolineò che le indagini preliminari erano state aperte nel marzo del 2020 e che dal fascicolo risultava che egli fosse stato identificato come potenziale sospettato fin dall’inizio; tuttavia, da allora fino al luglio del 2020, il pubblico ministero non aveva chiesto a un tribunale l’autorizzazione a detenerlo. Inoltre, prima di arrivare alla sua abitazione in data 21 luglio 2020, il STT aveva ottenuto l’autorizzazione del tribunale a svolgere una perquisizione, e non vi era alcuna spiegazione del motivo per il quale non avrebbe potuto chiedere un’analoga autorizzazione anche per la sua detenzione. Il ricorrente sostenne che, ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP, il fermo di una persona che non era stata sorpresa in flagranza di reato costituiva una misura eccezionale, ma che le decisioni contestate non avevano spiegato in alcun modo perché tale misura fosse giustificata nel suo caso.
23Il ricorrente sostenne inoltre che non vi fosse alcun motivo obiettivo che giustificava la sua detenzione. Le indagini preliminari erano in corso dal marzo del 2020, pertanto non si poteva affermare che nel luglio del 2020 esse fossero nella fase iniziale. A quell’epoca gli inquirenti avevano ottenuto tutta la documentazione pertinente relativa alla sua asserita attività criminale – l’accordo sulla commissione di agenzia tra il ricorrente e la società, le fatture che egli aveva fornito alla società e gli estratti dei suoi conti bancari – e non era stato indicato quali altri oggetti o documenti rimanessero da sequestrare. Il fatto che le autorità non avessero eseguito determinate misure istruttorie durante i primi tre mesi dell’indagine non poteva giustificare la sua detenzione. Egli sostenne inoltre che nelle decisioni contestate il rischio che egli si desse alla fuga era stato valutato unicamente in relazione al fatto che era sospettato di un grave reato, ma che ciò non era conforme alla giurisprudenza della Corte (a tale riguardo, invocò le sentenze W. c. Svizzera, 26 gennaio 1993, § 33, Serie A n. 254-A; Smirnova c. Russia, nn. 46133/99 e 48183/99, § 60, CEDU 2003-IX (estratti); Becciev c. Moldavia, n. 9190/03, § 58, 4 ottobre 2005; e Cabała c. Polonia, n. 23042/02, § 31, 8 agosto 2006). Sostenne infine che le autorità non avevano giustificato perché i fini dell’articolo 119 del CPP non avrebbero potuto essere conseguiti mediante misure cautelari più miti (si veda il paragrafo 104 infra).
24In data 10 agosto 2020 il procuratore capo rigettò il ricorso del ricorrente. La decisione riconobbe che quando era disposta una misura cautelare fosse necessario tenere conto delle circostanze personali del caso, quali la personalità del sospettato, il suo luogo di residenza, la lecita fonte di reddito, l’età e la situazione familiare. Nel caso del ricorrente si era tenuto debitamente conto di tali circostanze, come dimostrato dal fatto che il pubblico ministero aveva chiesto infine al tribunale di collocarlo agli arresti domiciliari anziché prorogare la sua detenzione. Tuttavia, ciò non significava che il suo fermo non fosse stato giustificato. Il procuratore capo sottolineò che le indagini preliminari erano una procedura in continua evoluzione, nella quale venivano alla luce nuove informazioni e le misure di custodia cautelare dovevano essere regolarmente rivalutate. La scelta di una particolare misura cautelare era prerogativa del pubblico ministero.
25Inoltre, il fatto che il pubblico ministero avesse ottenuto in anticipo dal tribunale l’autorizzazione a perquisire l’abitazione del ricorrente non aveva privato il STT del diritto di sottoporlo a fermo ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP. Secondo il procuratore capo era ovvio che, all’epoca dell’adozione della decisione che disponeva il suo fermo, non vi fosse alcuna possibilità di chiedere l’autorizzazione a un tribunale. Tuttavia, il ricorrente aveva potuto contestare la decisione lo stesso giorno e il suo ricorso era stato esaminato dal pubblico ministero il giorno dopo, fornendogli in tal modo un rapido riesame. Conseguentemente, il suo fermo era stato legittimo e nessun rilievo formulato nel suo ricorso corroborava una differente conclusione.
2Le decisioni dei tribunali
26In data 17 agosto 2020 il ricorrente presentò ricorso avverso la decisione del procuratore capo al giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius. Presentò essenzialmente i medesimi rilievi di cui ai suoi precedenti ricorsi (si vedano i paragrafi 13, 22 e 23 supra). In aggiunta, sottolineò che la decisione del STT di sottoporlo a fermo era stata redatta e stampata prima che gli agenti arrivassero nella sua abitazione, il che dimostrava che il STT avesse deciso di detenerlo senza scoprire alcuna sua condizione personale, compresa la sua salute, e senza valutare la sua collaborazione nell’indagine. Inoltre, se il STT aveva potuto preparare in anticipo una simile decisione, rimaneva oscuro perché non avesse potuto chiedere l’autorizzazione al tribunale. Infine, il ricorrente sostenne che dopo che il pubblico ministero aveva deciso di chiedere a un tribunale di collocarlo agli arresti domiciliari invece di sottoporlo a custodia cautelare (si veda il paragrafo 16 supra), era diventato chiaro che non sussistevano motivi per il proseguimento della sua detenzione e che egli avrebbe dovuto essere liberato immediatamente, ma che ciò non era stato fatto. Egli era stato invece condotto in tribunale dalla polizia (si veda il paragrafo 18 supra) al fine di farlo apparire colpevole agli occhi della società. Il ricorrente chiese al giudice per le indagini preliminari di valutare la legittimità dell’intera durata del suo fermo e di annullare le decisioni del STT, del pubblico ministero e del procuratore capo.
27In data 8 ottobre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius rigettò il ricorso del ricorrente. La decisione dichiarava che, benché le indagini preliminari fossero state aperte in data 30 marzo 2020, fino al 21 luglio 2020 non era stato interrogato alcun testimone. Pertanto, in tale fase, vi erano motivi per ritenere che il ricorrente avrebbe potuto tentare di interferire con i testimoni o occultare o distruggere documenti pertinenti. Inoltre, secondo la giurisprudenza dei tribunali nazionali, la gravità dell’asserito reato e la severità della potenziale pena erano tra i fattori che potevano indurre le autorità a ritenere che la persona sospettata potesse darsi alla fuga. Conseguentemente, la decisione di sottoporre il ricorrente a fermo era stata legittima. Il giudice per le indagini preliminari dichiarò inoltre che, successivamente alla collocazione del ricorrente in fermo, non era stato possibile chiedere urgentemente a un tribunale l’autorizzazione: le udienze in tribunale relative alle misure cautelari dovevano essere programmate anticipatamente e le richieste relative alla custodia cautelare dovevano essere motivate esaustivamente e adeguatamente, il che significava che occorreva del tempo per prepararle.
28Infine, il giudice per le indagini preliminari rifiutò di esaminare la richiesta del ricorrente finalizzata alla valutazione della legittimità dell’intera durata del suo fermo in quanto egli non aveva presentato tale richiesta al pubblico ministero e al procuratore capo, come richiesto dal CPP.
29La decisione indicava che essa poteva essere appellata dinanzi al Tribunale regionale di Vilnius.
30In data 16 ottobre 2020 il ricorrente presentò appello al Tribunale regionale di Vilnius nel quale sollevò essenzialmente i medesimi rilievi sollevati precedentemente (si vedano i paragrafi 13, 22, 23 e 26 supra). In aggiunta, sostenne che il giudice per le indagini preliminari aveva valutato se fosse possibile chiedere l’autorizzazione a un tribunale dopo che egli era stato collocato in stato di fermo, ma non se ciò fosse possibile precedentemente al suo fermo, che era una delle condizioni per disporre tale detenzione ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 108 infra). Il ricorrente sostenne inoltre che il CPP e l’articolo § 4 della Convenzione gli conferivano il diritto di presentare ricorsi nei tribunali relativamente alla legittimità della sua detenzione e che, pertanto, avrebbe dovuto essere esaminata la sua richiesta di valutazione della legittimità dell’intera durata del suo fermo.
31In data 4 novembre 2020 il Tribunale regionale di Vilnius archiviò il procedimento in quanto, a differenza delle conclusioni dei tribunali di grado inferiore (si veda il paragrafo 29 supra), le decisioni adottate dal giudice per le indagini preliminari relative al fermo erano definitive e non potevano essere oggetto di ulteriore appello.
32In data 29 luglio 2020 il ricorrente presentò ricorso al Tribunale regionale di Vilnius avverso la decisione di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 20 supra). Sostenne, in particolare, di essere affetto da tumore e di avere bisogno di costanti cure mediche, ma che gli era stato vietato di recarsi nell’ospedale pubblico nel quale era in cura, poiché tutti gli ospedali pubblici erano gestiti dal Ministero della Salute. Sostenne che il divieto costituiva un trattamento inumano.
33In data 18 agosto 2020 il tribunale accolse in parte il ricorso del ricorrente. Osservò che egli non aveva fornito alcuna prova del fatto che aveva avuto bisogno di recarsi in ospedale durante il periodo dei suoi arresti domiciliari e che la documentazione che aveva presentato indicava che era programmata una visita di controllo con un medico nel settembre del 2020. Tuttavia, il tribunale riconobbe che, in considerazione della patologia del ricorrente, non potesse essere escluso che egli avrebbe potuto avere bisogno di recarsi in ospedale. Conseguentemente, modificò la decisione del tribunale di grado inferiore e lo autorizzò a recarsi in qualsiasi struttura medica ove necessario per finalità terapeutiche.
34In data 19 agosto 2020 il pubblico ministero adottò la decisione di liberare il ricorrente dagli arresti domiciliari e gli vietò invece di recarsi all’estero senza il permesso del pubblico ministero. Gli rimaneva il divieto di contattare determinati individui e di recarsi al Ministero della Salute o in qualsiasi istituto controllato da esso, eccetto quando era necessario per finalità terapeutiche.
35Nel febbraio del 2021 il ricorrente chiese al pubblico ministero di revocare in parte le summenzionate restrizioni e di consentirgli di recarsi al Ministero della Salute e in qualsiasi istituto controllato da esso. Chiese anche il permesso di contattare alcune delle persone indicate nella decisione del pubblico ministero, nella misura in cui ciò era necessario perché potesse svolgere le sue funzioni di membro del consiglio di amministrazione della POLA. Nel marzo del 2021 fu revocata la restrizione in ordine ad alcuni istituti controllati dal Ministero della Salute.
36In data 21 luglio 2020 il pubblico ministero dispose il sequestro dei beni del ricorrente – di tutti i suoi conti bancari e della sua automobile – per sei mesi, al fine di tutelare un’eventuale richiesta civile, la confisca o la confisca estesa dei beni (si vedano i paragrafi 124-130 infra). Gli fu consentito di utilizzare l’automobile, ma in nessuna misura il denaro depositato sui suoi conti bancari, compresi eventuali futuri redditi.
37In data 22 luglio 2020, alla presenza del ricorrente, un agente del STT stimò il valore dei beni temporaneamente sequestrati in EUR 350.000.
38In data 30 agosto 2020 il ricorrente presentò una domanda al pubblico ministero al fine di ottenere la modifica della summenzionata decisione e la parziale revoca del temporaneo sequestro dei suoi beni. Sostenne che non fosse stata depositata alcuna richiesta civile e che nel procedimento penale nei suoi confronti non fosse stata individuata alcuna vittima e che, pertanto, il temporaneo sequestro dei suoi beni non poteva essere giustificato dalla necessità di tutelare una richiesta civile (si veda il paragrafo 124 infra). Benché la legge permettesse il temporaneo sequestro di beni che avrebbero potuto essere stati utilizzati per commettere l’asserita attività criminale o che avrebbero potuto essere stati ottenuti mediante tale attività, nel suo caso il valore dei beni sequestrati (EUR 350.000) eccedeva il profitto che egli aveva ottenuto dall’asserita attività criminale (EUR 303.360). Poiché non era stato sostenuto che il rimanente denaro depositato sui conti bancari o la sua automobile fossero stati connessi in alcun modo all’asserita attività criminale, non vi era alcun motivo per sequestrarli.
39Il ricorrente sostenne inoltre che la misura fosse sproporzionata. Sottolineò che i regolamenti dell’Unione europea che prevedevano il sequestro dei beni di persone accusate di alcuni gravi reati autorizzavano tuttavia il dissequestro delle somme necessarie per soddisfare le loro esigenze basilari, quali il vitto, i medicinali, la locazione, le imposte e le spese legali (invocò il Regolamento del Consiglio (CE) n. 765/2006 del 18 maggio 2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia e il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo). Il ricorrente sostenne pertanto di essere stato sottoposto a restrizioni più severe di quelle applicabili alle persone accusate di crimini contro l’umanità o di terrorismo. Sostenne che il divieto di utilizzare per sei mesi il denaro depositato sui conti bancari, compresi eventuali futuri redditi ricevuti da fonti legittime, gli precludeva di soddisfare le sue esigenze basilari, come l’acquisto di cibo e di medicinali, il pagamento del canone di locazione, delle imposte e dei contributi previdenziali, o di incaricare un avvocato della sua difesa nel procedimento penale. Sostenne che per soddisfare tali esigenze occorrevano circa EUR 6.650 mensili – tra cui circa EUR 1.000 per la locazione del suo appartamento e circa EUR 4.500 per le spese legali. Accluse le fatture relative alle spese legali che aveva sostenuto tra il luglio e l’agosto del 2020 e gli estratti bancari che dimostravano gli importi che pagava ogni mese per la locazione e le utenze, i versamenti a vari fondi previdenziali e varie altre spese, per il vitto, il gas, le visite mediche e i consulti con uno psicologo. Conseguentemente, il ricorrente chiese la revoca del sequestrao temporaneo di tutti i suoi beni, a eccezione dell’importo di EUR 303.360.
40In data 10 settembre 2020 il pubblico ministero rigettò la domanda del ricorrente. La decisione dichiarava che il sequestro temporaneo dei beni poteva essere applicato quando sussisteva almeno uno dei motivi indicati nel CPP, vale a dire quando esso era necessario per tutelare un’eventuale richiesta civile, la confisca o la confisca estesa di beni. Il CPP non stabiliva alcuna altra condizione per l’applicazione di tale misura. Il pubblico ministero dichiarò inoltre che poteva essere depositata una richiesta civile nell’ambito di un procedimento penale fino al momento dell’inizio dell’esame della causa da parte del tribunale (si veda il paragrafo 129 infra). Conseguentemente, l’esistenza di richieste civili e il loro potenziale importo non potevano essere determinati fino a quando non erano ultimate le indagini preliminari, e il pubblico ministero aveva l’obbligo di assicurare che tale richiesta potesse essere soddisfatta se fosse stata infine depositata. Inoltre, nei casi che riguardavano, tra l’altro, accuse di corruzione o di traffico di influenza, il pubblico ministero era tenuto, in conformità a un regolamento approvato dalla Procura generale, a indagare sulle origini dei beni della persona sospettata (si vedano i paragrafi 144-146 infra). Tale indagine relativa ai beni del ricorrente era stata aperta in data 4 settembre 2020 ed era attualmente in corso, e pertanto non sussistevano motivi per revocare il sequestro temporaneo.
41Il pubblico ministero dichiarò inoltre che non vi era alcun elemento che indicasse che il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente aveva limitato i suoi diritti in modo significativamente superiore al necessario. Benché il ricorrente avesse presentato informazioni relative alle sue abituali spese mensili, egli non aveva chiesto di essere autorizzato a utilizzare parte dei suoi beni per soddisfare le sue esigenze essenziali. Nondimeno, il pubblico ministero riconobbe che fosse necessario conseguire un equilibrio tra i diritti delle vittime o dei potenziali ricorrenti civili, da una parte, e quelli del sospettato, dall’altra. Il pubblico ministero ritenne che, poiché il ricorrente non aveva fornito informazioni riguardo all’importo necessario per soddisfare le sue esigenze essenziali, egli sarebbe stato autorizzato a utilizzare EUR 607 mensili, corrispondenti al salario minimo mensile. Secondo il pubblico ministero, il fatto che il ricorrente, che era accusato di un grave reato, non potesse vivere secondo il suo abituale stile di vita non permetteva di concludere che il sequestro temporaneo dei beni fosse illegittimo o ingiustificato.
42La decisione dichiarava che essa era impugnabile dinanzi al procuratore capo.
43In data 21 settembre 2020 il ricorrente impugnò le decisioni del pubblico ministero del 21 luglio e del 10 settembre 2020 dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius. Sottolineò che i sospetti nei suoi confronti riguardavano l’asserita tangente pari a EUR 303.360 (si veda il paragrafo 10 supra). Benché il pubblico ministero avesse dichiarato che sarebbe stato possibile depositare una richiesta civile nell’ambito del procedimento penale in una fase successiva, non era stato spiegato chi avrebbero potuto essere i potenziali ricorrenti civili o quale avrebbe potuto essere l’entità del danno asseritamente cagionato. Conseguentemente, il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente era stato basato su motivi puramente ipotetici. Inoltre, né la notifica dei sospetti né le decisioni che avevano disposto il sequestro temporaneo dei suoi beni contenevano affermazioni riguardo alla legittimità dell’origine degli altri suoi beni. Benché nella decisione del 10 settembre 2020 il pubblico ministero avesse anche fatto riferimento al fatto che era in corso un’indagine relativa alle origini dei beni del ricorrente (si veda il paragrafo 40 supra), il ricorrente mise in dubbio che tale indagine potesse essere stata giustificata da motivi obiettivi. Sottolineò, in particolare, che le indagini preliminari erano state aperte nel marzo del 2020 e che i sospetti nei suoi confronti gli erano stati notificati ufficialmente nel luglio del 2020, ma che l’indagine relativa alle origini dei suoi beni era iniziata soltanto nel settembre del 2020, dopo che egli aveva chiesto al pubblico ministero di modificare il sequestro temporaneo. Sostenne inoltre che un’indagine relativa alle origini dei beni di una persona non era uno dei motivi per i quali il CPP consentiva di disporre un sequestro temporaneo (si veda il paragrafo 124 supra).
44Il ricorrente sostenne inoltre che EUR 607 mensili erano insufficienti a soddisfare le sue esigenze, tra cui l’esigenza di pagare un difensore per il procedimento penale, la locazione, il vitto e le spese mediche. Presentò la medesima documentazione giustificativa che aveva presentato al pubblico ministero (si veda il paragrafo 39 supra). Sottolineò che le spese legali, le spese mediche, la locazione e il versamento di contributi previdenziali erano essenziali e non potevano essere differiti.
45Infine, il ricorrente lamentò che alcune espressioni utilizzate nella decisione del pubblico ministero del 10 settembre 2020 sottintendevano che egli fosse colpevole dei reati dei quali era sospettato. Sostenne che il pubblico ministero avrebbe potuto essere stato influenzato dalla politicizzazione delle indagini, in quanto anche il Presidente aveva effettuato dichiarazioni pubbliche incompatibili con il principio della presunzione di innocenza (si veda il paragrafo 73 infra).
46In data 28 ottobre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius rigettò la parte dell’appello del ricorrente relativa alla decisione del pubblico ministero del 21 luglio 2020 (si veda il paragrafo 36 supra). Il giudice ritenne che il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente fosse previsto dalla legge e necessario al fine di tutelare una richiesta civile se essa fosse stata infine depositata nell’ambito del procedimento penale, o per assicurare l’eventuale confisca o la confisca estesa dei beni pertinenti. Il giudice riconobbe che, all’epoca dell’adozione della decisione di sequestrare temporaneamente i suoi beni, le indagini relative alle origini dei beni del ricorrente non erano state avviate, ma ritenne che il ritardo fosse giustificato dall’ampia portata del caso e dalla quantità di informazioni che dovevano essere esaminate. Inoltre, benché il valore dei beni sequestrati (EUR 350.000) eccedesse l’importo dell’asserita tangente (EUR 303.360), il giudice ritenne che la differenza tra i due importi (EUR 46.640) non fosse tale da rendere la misura “esageratamente sproporzionata”.
47Il giudice per le indagini preliminari non esaminò la parte dell’appello del ricorrente relativa alla decisione del pubblico ministero del 10 settembre 2020 in quanto egli non aveva contestato tale decisione dinanzi al procuratore capo, come previsto dalla legge e indicato nella decisione stessa (si veda il paragrafo 42 supra).
48In data 4 novembre 2020 il ricorrente presentò appello al Tribunale regionale di Vilnius avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari, sollevando essenzialmente i medesimi rilievi di cui ai suoi precedenti ricorsi (si vedano i paragrafi 38, 39, 43 e 44 supra). Tuttavia, in data 26 novembre 2020 il tribunale rigettò l’appello. In particolare, in ordine alla proporzionalità del sequestro temporaneo, il tribunale convenne con il giudice per le indagini preliminari che il valore dei beni sequestrati non eccedeva in modo significativo l’importo dell’asserita tangente. Ritenne anche che le indagini relative alle origini degli altri beni del ricorrente fossero in corso e che non si potesse pertanto concludere che i suoi rimanenti beni fossero stati ottenuti legittimamente. Infine, il tribunale osservò che la decisione del pubblico ministero del 10 settembre 2020 conferiva al ricorrente il diritto di utilizzare EUR 607 mensili per soddisfare le sue esigenze essenziali e che egli non aveva lamentato la decisione dinanzi a un procuratore capo (si veda il paragrafo 47 supra).
49In data 18 gennaio 2021 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius prorogò il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente per ulteriori tre mesi, consentendogli di utilizzare EUR 607 mensili. Il ricorrente impugnò tale decisione, sostenendo che il sequestro di beni superiore all’importo di EUR 303.360 fosse sproporzionato e che un importo mensile pari a EUR 607 fosse insufficiente a soddisfare le sue esigenze essenziali (si vedano i paragrafi 38, 39, 43 e 44 supra).
50In data 17 febbraio 2021 il Tribunale regionale di Vilnius accolse in parte l’appello. Dichiarò che le misure cautelari non potevano essere applicate per un eccessivo periodo di tempo e che gli inquirenti e i pubblici ministeri avevano l’obbligo di adottare delle misure per permettere alle persone che avrebbero potuto subire un danno in conseguenza dell’asserita attività criminale di esercitare i loro diritti processuali entro un termine ragionevole. In conformità ai principi di proporzionalità e di bilanciamento degli interessi, se non era presentata una richiesta civile entro un termine ragionevole e non sussisteva alcun altro motivo per applicare una misura cautelare, il sequestro temporaneo dei beni doveva cessare. Nel caso del ricorrente, benché non fosse stata depositata fino a quel momento alcuna richiesta civile, gli inquirenti erano ancora in attesa della conclusione delle autorità competenti relativa agli obblighi fiscali del ricorrente e ad altre eventuali conseguenze dell’asserita attività criminale. Inoltre, il Ministero della Salute non aveva ancora comunicato agli inquirenti se il Ministero o lo Stato avessero subito un danno. Le indagini preliminari erano complesse e su larga scala e venivano adottate delle misure per determinare se avrebbero potuto essere stati causati dei danni e, in caso affermativo, quali. Conseguentemente, il tribunale concluse che, all’epoca del procedimento, il sequestro temporaneo dei beni non potesse essere considerato sproporzionato.
51Ciononostante, il tribunale riconobbe che l’importo di EUR 607 mensili non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze essenziali del ricorrente, dato il costo della locazione del suo appartamento e le sue altre spese. Egli fu autorizzato a utilizzare EUR 1.000 mensili.
52Il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente fu prorogato nell’aprile, nel luglio e nell’ottobre del 2021, ogni volta per ulteriori tre mesi, essenzialmente per i medesimi motivi. In un ricorso avverso l’ultima di tali decisioni, il ricorrente sostenne che, poiché le indagini relative alle origini dei suoi beni erano state ultimate in data 19 novembre 2020, il proseguimento del sequestro di tutti i suoi beni era ingiustificato. Il ricorso fu rigettato.
53In data 19 ottobre 2021 il Ministero della Salute fu riconosciuto parte civile nel procedimento penale. Esso chiese EUR 303.360 per il danno patrimoniale asseritamente cagionato dal ricorrente.
54Successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio (si veda il paragrafo 94 infra), in data 20 gennaio 2022 il Tribunale regionale di Vilnius prorogò il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente per ulteriori tre mesi. Il ricorrente presentò nuovamente ricorso avverso la decisione, sostenendo che il sequestro dei suoi beni eccedente l’importo della domanda civile (si veda il paragrafo 53 supra) fosse sproporzionato e che gli impedisse di soddisfare le sue esigenze basilari (si veda il paragrafo 39 supra) e di pagare le imposte (si veda il paragrafo 57 infra).
55In data 21 febbraio 2022 la Corte di appello accolse in parte l’appello del ricorrente. Ritenne che la proroga del sequestro temporaneo dei beni fosse giustificata. Tuttavia, il valore dei beni sequestrati eccedeva chiaramente l’importo della richiesta civile che tale misura era finalizzata a garantire (si veda il paragrafo 53 supra), il che significava che i diritti patrimoniali del ricorrente erano stati limitati in modo sproporzionato. La Corte di appello prorogò il sequestro relativamente ai suoi tre conti bancari (sui quali erano depositati in totale EUR 320.000), autorizzandolo a prelevare da essi fino a EUR 1.000 mensili. Le limitazioni furono revocate in relazione ai suoi rimanenti conti bancari (sui quali erano depositati in totale EUR 12.000) e alla sua automobile.
56In data imprecisata il ricorrente chiese al Tribunale regionale di Vilnius di modificare la misura cautelare e di limitare il sequestro dei beni all’importo di EUR 303.360. Sostenne che sui tre conti bancari per i quali erano state mantenute le limitazioni erano depositati EUR 320.000 (si veda il paragrafo 55 supra), ma che, in ragione del sequestro di tali conti, egli non era in grado di utilizzare il rimanente denaro. In data 25 marzo 2022 la Corte di appello accolse la sua domanda e limitò il sequestro all’importo di EUR 303.360, ritenendo che non sussistessero motivi per sequestrare dei beni di importo superiore alla richiesta civile che la misura era finalizzata a tutelare.
57Nell’aprile e nel luglio del 2021 il ricorrente chiese al pubblico ministero di autorizzarlo a pagare l’imposta sul reddito e i contributi previdenziali per il 2020, che ammontavano in totale a circa EUR 52.000. Sostenne che se non avesse pagato le imposte entro il termine ufficiale, avrebbe dovuto pagare delle indennità di mora pari allo 0.03% al giorno; tuttavia, gli era stato proibito di utilizzare il denaro depositato sui suoi conti bancari. Il pubblico ministero rigettò le richieste. Le decisioni dichiaravano che esse potevano essere appellate dinanzi al procuratore capo. Il ricorrente non presentò alcun appello del genere. Nel dicembre del 2021 l’Ispettorato tributario statale detrasse EUR 768,64 dal conto bancario del ricorrente a titolo di indennità di mora per le imposte dovute dallo stesso per l’anno 2020.
58Nel luglio del 2021 il ricorrente instaurò una causa civile contro lo Stato, chiedendo approssimativamente EUR 367.700 per il danno patrimoniale ed EUR 2.000 per il danno non patrimoniale cagionati dal sequestro temporaneo dei suoi beni. Sostenne che il sequestro della totalità dei suoi beni era stato illegittimo e sproporzionato, invocando essenzialmente i medesimi rilievi sollevati nel corso delle indagini preliminari (si vedano i paragrafi 38, 39, 43 e 44 supra). Tuttavia, in data 29 novembre 2021 egli revocò la domanda.
A. La copertura mediatica e i commenti pubblici relativi al caso nel luglio e nell’agosto del 2020
59In data 21 luglio 2020 il STT pubblicò il seguente comunicato stampa sul suo sito internet ufficiale:
Sospetta corruzione nell’approvvigionamento di test per il COVID-19
“Il Dipartimento di Vilnius del Servizio investigativo speciale (STT) sta conducendo delle indagini preliminari relative a eventuali atti illeciti riguardanti l’acquisto di valore elevato di test per il COVID-19.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, Šarūnas Narbutas, pubblicamente noto come presidente della Coalizione lituana dei pazienti oncologici (POLA), è sospettato di traffico di influenza. Oggi sono eseguite in vari luoghi di Vilnius perquisizioni, sequestri, interrogatori e altre necessarie misure istruttorie.
Secondo le informazioni fornite dalle indagini, nel mese di marzo, quando le autorità statali cercavano urgentemente di acquistare una notevole quantità di test per il coronavirus (COVID-19) e avevano avviato trattative con un rappresentante autorizzato di una società straniera, la persona sospettata ha iniziato a fungere da intermediario non ufficiale tra le autorità lituane e la summenzionata società. Il fascicolo delle indagini preliminari contiene anche informazioni secondo le quali la persona sospettata potrebbe avere indicato al rappresentante della società un determinato importo di denaro per le sue prestazioni di intermediario nell’acquisto.
Secondo le informazioni fornite dalle indagini preliminari, successivamente all’acquisto di test di valore superiore a cinque milioni di euro (...) sono stati trasferiti sul conto bancario personale della persona sospettata oltre EUR 300.000, tramite diversi bonifici.
Le indagini sono sotto il controllo e la supervisione di pubblici ministeri del Dipartimento di indagine sulla criminalità organizzata e la corruzione della Procura generale.”
Il comunicato stampa indicò inizialmente che il valore dell’acquisto era superiore a sei milioni di euro, ma esso fu successivamente rettificato il giorno stesso.
60Il giorno stesso le informazioni comprese nel comunicato stampa furono ripubblicate da diversi importanti siti internet di informazione. Il portavoce del STT parlò anche con vari giornalisti e rispose alle loro domande davanti alle telecamere, dando essenzialmente le medesime informazioni fornite nel comunicato stampa. Alcuni articoli di giornale pubblicati quel giorno menzionavano anche che il ricorrente era stato arrestato, che erano state svolte perquisizioni nelle sedi del Ministero della Salute, del NVSPL e della POLA e che erano stati interrogati in qualità di testimoni il Cancelliere e il Vice-Cancelliere. Alcuni descrissero anche i particolari dei contratti stipulati tra il Governo lituano e la società farmaceutica (si veda il paragrafo 7 supra), fornendo il nome della società, il valore dell’acquisto e fotografie dei contratti. Alcuni articoli furono pubblicati anche in inglese.
61Il giorno stesso il Ministro della Salute pubblicò sulla sua pagina Facebook di essere sorpreso della notizia dell’arresto del ricorrente. Dichiarò che durante la pandemia di COVID-19 il Ministero era disposto ad accettare qualsiasi aiuto esterno per affrontare la diffusione del virus e di non avere avuto alcun motivo per diffidare del ricorrente. Il Ministro sottolineò che eventuali dubbi riguardo alla trasparenza dell’acquisto dei test dovevano essere dissipati e che il Ministero stava collaborando pienamente con le autorità inquirenti.
62In data 22 luglio 2020 il STT pubblicò sul suo sito internet una traduzione in inglese del suo comunicato stampa (si veda il paragrafo 59 supra).
63In data 22 luglio 2020, successivamente all’udienza in tribunale, durante la quale il ricorrente fu scarcerato e collocato agli arresti domiciliari (si vedano i paragrafi 19 e 20 supra), egli e il pubblico ministero parlarono separatamente con diversi giornalisti e i video delle loro interviste o delle loro citazioni furono pubblicati online il giorno stesso.
64Il ricorrente parlò con i giornalisti delle condizioni dei suoi arresti domiciliari (si veda il paragrafo 20 supra) e del sequestro temporaneo dei suoi beni (si veda il paragrafo 36 supra). Criticando l’utilizzo da parte del STT di misure penali riguardo a quella che egli riteneva fosse stata una legittima attività commerciale, egli dichiarò di avere agito legittimamente, in conformità al contratto di commissione di agenzia che egli aveva sottoscritto con la società, e di avere emesso ogni fattura e altro documento necessari. Dichiarò inoltre che i suoi atti avevano aiutato lo Stato a risparmiare molto denaro nell’acquisto dei test, che durante le trattative egli aveva avuto contatti con diversi funzionari statali e aveva suggerito di acquistare i test da varie società, che il Ministero della Salute era a conoscenza del fatto che egli stava fungendo da intermediario e che nessuno gli aveva chiesto direttamente se fosse pagato per tali prestazioni. Egli contestò infine la legittimità del suo fermo.
65Il pubblico ministero disse ai giornalisti che le circostanze dell’acquisto e i documenti ottenuti dal ricorrente sarebbero stati valutati durante le indagini e che rimanevano da adottare varie misure istruttorie, in Lituania e in Spagna. Quando gli fu chiesto se il ricorrente avesse collaborato con le autorità, il pubblico ministero dichiarò che la perquisizione dell’abitazione del ricorrente era stata svolta in conformità ai requisiti procedurali applicabili e che egli non aveva dimostrato “alcuna particolare collaborazione”. Il pubblico ministero dichiarò inoltre che il ricorrente aveva scelto di non rispondere ad alcune domande postegli da agenti del STT e che la sua collaborazione si era limitata a fornire una breve descrizione scritta.
66Alcuni articoli di cronaca contenevano anche fotografie o il video del ricorrente che era condotto nell’aula da agenti di polizia con le mani dietro la schiena (si veda il paragrafo 18 supra).
67Lo stesso giorno (22 luglio 2020) un membro dell’opposizione del Seimas, A.G., che era membro della Commissione parlamentare anticorruzione, invitò pubblicamente il Primo Ministro a dichiarare se il ricorrente mantenesse stretti legami personali con il Vice-Cancelliere. Ella dichiarò:
“I sospetti nei confronti di Šarūnas Narbutas in relazione al traffico di influenza e all’asserito profitto materiale dall’ordinazione di test per la Lituania assomiglia a una festa durante una pestilenza. La partecipazione di Š. Narbutas a gruppi di lavoro governativi e la sua stretta amicizia con [il Vice-Cancelliere] fa sospettare che l’entourage [del Primo Ministro] potrebbe avere tentato di trarre profitto dalla crisi del coronavirus e dall’acquisto di test senza una pubblica offerta di appalto (...)”
68In data 23 luglio 2020 il ricorrente rilasciò un’intervista alla televisione nzionale. Commentò i sospetti nei suoi confronti e fornì ulteriori particolari relativi al suo ruolo nell’acquisto di test per il COVID-19. Descrisse anche le misure procedurali adottate nei suoi confronti e affermò di avere collaborato con le autorità.
69Successivamente, nel luglio del 2020, fu riferito che il Ministro della Salute era stato interrogato in qualità di testimone nelle indagini preliminari. Parlando con i giornalisti il Ministro rilasciò la seguente dichiarazione:
“Non farò commenti sulla legalità o sull’illegalità della cosiddetta mediazione finanziaria, ma ciò che trovo veramente strano e disonesto è che non sia stato detto niente di ciò. Né io né la mia squadra sapevamo che l’individuo in questione avesse ricevuto del denaro. Sono certo che ciò non sia illegale, ma tali cose dovrebbero essere menzionate.”
70Nello stesso mese (luglio 2020) il portavoce della Procura generale comunicò ai media che, dopo avere interrogato oltre dieci persone, il fascicolo istruttorio non conteneva alcuna informazione secondo la quale i funzionari statali che avevano partecipato alle trattative che avevano condotto all’acquisto dei test fossero consapevoli del fatto che il ricorrente aveva “un interesse economico” all’acquisto.
71In data 28 luglio e 4 agosto 2020 un altro membro dell’opposizione del Seimas, L.K., fece delle dichiarazioni pubbliche criticando l’assenza di trasparenza nell’acquisto di vari articoli relativi alla gestione della pandemia di COVID-19 da parte del Governo e mettendo in discussione “l’influenza di intermediari non ufficiali”. Fece riferimento anche ai sospetti nei confronti del ricorrente e invitò vari alti funzionari statali ad assumersi la responsabilità personale.
72In data 4 agosto 2020 il Presidente della Lituania svolse un incontro con i rappresentanti del Servizio per gli appalti pubblici, l’Ufficio del difensore civìco statale e il STT, finalizzato a discutere l’utilizzo di fondi pubblici durante la pandemia, i rischi di abuso individuati e la prevenzione di tali rischi in futuro. Il Presidente criticò il fatto che molte procedure di appalto non fossero state pubbliche e chiese maggiore trasparenza in tale ambito.
73In data 6 agosto 2020 diversi siti internet di informazione menzionarono che il Presidente aveva chiesto al Ministro della Salute di rientrare dalle ferie e di fornire risposte alle varie questioni sollevate riguardo alla risposta del Ministero alla pandemia. Il Presidente commentò inoltre due indagini preliminari in corso connesse agli acquisti di varie misure di protezione contro il COVID-19 – una di tali indagini riguardava il ricorrente, mentre l’altra riguardava accuse di corruzione nei confronti di un Sottosegretario alla Salute. Il Presidente dichiarò:
“Sia il caso di Šarūnas Narbutas che [il caso del Sottosegretario] dimostrano che in un’epoca in cui la Lituania non disponeva di mezzi di protezione e di test, quando tutti erano fuori di testa – capisco che la situazione era straordinaria – vi erano tuttavia molte cose, molta acqua torbida, nella quale alcune persone cercavano di pescare. Ciò non può essere tollerato; in termini popolari si chiama ‘depredare’ (liaudyje tai vadinama marodieryste). Dobbiamo combattere tali fenomeni.”
74In data 9 agosto 2020 il Ministro della Salute rilasciò un’intervista alla televisione nazionale nella quale parlò, tra altri argomenti, delle indagini nei confronti del ricorrente e del Sottosegretario alla Salute. Il Ministro dichiarò di non avere alcun dubbio riguardo all’innocenza del Sottosegretario e di essere certo che ella sarebbe riuscita a difendersi. Quando gli fu chiesto del ricorrente, il Ministro dichiarò che “[si trattava] di una situazione leggermente differente”. Egli dichiarò inoltre:
“Quello che non mi piace della storia di Šarūnas – non so se ciò possa costituire qualche tipo di reato o se sia stato commesso qualche tipo di infrazione – è il fatto che egli abbia nascosto di essere un intermediario e che sarebbe stato pagato per tale motivo. Questo noi non lo sapevamo davvero.”
75Nel luglio e nell’agosto del 2020 il ricorrente concesse diverse altre interviste a vari organi di stampa in cui parlò del suo ruolo nell’acquisto dei test, insistendo che i suoi atti erano stati leciti, correttamente documentati e vantaggiosi per la Lituania, e criticando gli atti compiuti dal STT nei suoi confronti. In data 30 luglio 2020 egli pubblicò sulla sua pagina Facebook che le autorità avevano fatto trapelare ai media una registrazione audio del suo colloquio con il STT.
B. L’ammonimento impartito al ricorrente di astenersi dal divulgare informazioni relative all’indagine
76In data 19 agosto 2020 il ricorrente fu citato a comparire il giorno seguente nel quartier generale del STT per essere ammonito di astenersi dal divulgare informazioni relative alle indagini preliminari a qualsiasi persona non autorizzata.
77Il giorno stesso egli presentò un’istanza al pubblico ministero nella quale sostenne che il procedimento nei suoi confronti aveva attirato una notevole attenzione pubblica e mediatica e che la campagna pubblicitaria era stata avviata dalle autorità stesse. In particolare, egli era stato condotto dalla polizia all’udienza relativa ai suoi arresti domiciliari (si veda il paragrafo 18 supra). Immediatamente dopo l’udienza, il pubblico ministero aveva concesso un’intervista alla stampa rivelando tutti i principali dettagli dei sospetti nei suoi confronti (si veda il paragrafo 65 supra). Il portavoce della Procura generale aveva rilasciato un’altra intervista diversi giorni dopo (si veda il paragrafo 70 supra) e il STT aveva pubblicato un comunicato stampa relativo al caso sul suo sito internet in inglese, rendendo tali informazioni accessibili all’estero (si veda il paragrafo 62 supra). Il ricorrente sostenne che tali atti da parte delle autorità avevano reso necessario per lui difendere pubblicamente la sua reputazione parlando con i media. Dichiarò che il pubblico aveva iniziato a sostenerlo e che questo era il motivo per il quale le autorità tentavano di farlo tacere. Contestò anche la necessità di impartirgli tale ammonimento nell’agosto del 2020, invece che immediatamente dopo il suo arresto nel luglio del 2020. Chiese al pubblico ministero di ordinare al STT di revocare l’ammonimanto o di redigere una decisione debitamente motivata che indicasse per quale motivo tale ammonimento era necessario.
78In data 20 agosto 2020 il pubblico ministero rigettò la richiesta del ricorrente. La decisione dichiarava che l’ammonimento dei partecipanti a un procedimento penale di astenersi dal divulgare informazioni relative alle indagini preliminari era previsto dall’articolo 177 del CPP (si vedano i paragrafi 131 e 132 infra). Poiché in data 5 agosto 2020 era stato concesso al ricorrente l’accesso a parte del fascicolo istruttorio, l’ammonimento era previsto dalla legge ed era fondato.
79In data 20 agosto 2020 il ricorrente fu ammonito ufficialmente del fatto che egli non era autorizzato a divulgare informazioni relative alle indagini senza il permesso del pubblico ministero, come previsto dall’articolo 177 § 2 del CPP. Egli scrisse sull’ammonimento che non comprendeva quali informazioni non fosse autorizzato a divulgare e chiese una spiegazione scritta.
80Poco dopo avere ricevuto l’ammonimento, il ricorrente parlò con i giornalisti. Dichiarò che l’ammonimento non era chiaro e limitava il suo diritto costituzionale di criticare le istituzioni statali. Anche il portavoce del STT parlò con i giornalisti e dichiarò che il ricorrente era stato ammonito di astenersi dal divulgare le informazioni contenute nel fascicolo istruttorio, quali le prove che corroboravano i sospetti, le perizie o i verbali delle deposizioni dei testimoni.
81In data 28 agosto 2020 il ricorrente pubblicò un messaggio sulla sua pagina Facebook che trattava alcune affermazioni effettuate da una determinata personalità pubblica riguardo al suo ruolo nell’acquisto dei test. Il ricorrente scrisse inoltre che, a suo avviso, il suo messaggio non violava il divieto impostogli di divulgare informazioni relative alle indagini preliminari, in quanto tutte le informazioni contenute in esso erano già state rese pubbliche prima che gli fosse impartito l’ammonimento.
1La decisione del procuratore capo
82In data 22 ottobre 2020 il ricorrente presentò ricorso al procuratore capo. Sostenne che il STT e la Procura avevano reso pubbliche molte informazioni relative alle indagini preliminari, tra cui i testimoni che erano stati interrogati e la sostanza delle loro dichiarazioni (si vedano i paragrafi 59, 60, 65 e 70 supra). Erano state pubblicate nei media anche copie dei contratti tra il NVSPL e la società farmaceutica (si veda il paragrafo 60 supra). Inoltre, il Ministro della Salute e il Presidente avevano effettuato dei commenti pubblici sul suo caso, e il secondo aveva insinuato pubblicamente che egli fosse colpevole (si vedano i paragrafi 69 e 73 supra). Non era quindi chiaro quali informazioni non potessero essere divulgate – per esempio, se gli fosse consentito di parlare pubblicamente delle condizioni dei suoi arresti domiciliari o del sequestro dei suoi beni, o di correggere alcune imprecisioni fattuali nei resoconti dei media. Benché avesse chiesto spiegazioni a tale riguardo (si veda il paragrafo 79 supra), non gliene era stata fornita nessuna. Il ricorrente sostenne inoltre che, quando le autorità erano in costante contatto con i media, la restrizione impostagli di non effettuare commenti pubblici sul caso non mirava a tutelare il suo diritto di essere presunto innocente, ma al contrario, violava tale diritto.
83In data 9 novembre 2020 il procuratore capo rigettò il ricorso del ricorrente. La decisione dichiarava che uno dei fini del procedimento penale era la tutela dell’interesse pubblico e che, in alcuni casi, il pubblico aveva interesse a ricevere informazioni di natura generale riguardo a indagini preliminari in corso. La divulgazione di informazioni non violava il diritto della persona sospettata di essere presunta innocente, ma assicurava un equilibrio tra tale diritto e l’interesse del pubblico a essere informato delle indagini relative a reati. Il procuratore capo dichiarò che le informazioni relative al caso del ricorrente rivelate dalle autorità erano di natura generale e che la loro rivelazione era stata giustificata dall’importanza del caso, in considerazione del suo legame con la pandemia di COVID-19. La nozione di informazioni di natura generale era elaborata nelle raccomandazioni adottate dal Procuratore generale (si veda il paragrafo 136 infra) e i commenti pubblici effettuati dalle autorità riguardo al caso del ricorrente non avevano superato tali limiti. Inoltre, il ricorrente doveva essere considerato una figura pubblica alla luce della sua posizione nella POLA e della sua attiva partecipazione alla vita pubblica. Pertanto, benché normalmente l’identità di una persona sospettata non avrebbe dovuto essere rivelata al pubblico (si veda il paragrafo 140 infra), nel caso del ricorrente ciò era stato giustificato.
84Il procuratore capo dichiarò inoltre che un ammonimento ai sensi dell’articolo 177 del CPP mirava, inter alia, ad assicurare il regolare svolgimento delle indagini in corso, in quanto la divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari sulla stampa o sui social media avrebbe potuto influenzare le misure istruttorie in corso o programmate, o la posizione di persone collegate alle indagini. Inoltre, se le informazioni relative alle indagini preliminari erano rese ampiamente accessibili, le autorità competenti avrebbero dovuto adottare ulteriori misure e utilizzare ulteriori risorse per proteggere le informazioni raccolte. Il procuratore capo osservò che il ricorrente era stato ammonito nell’agosto del 2020 del fatto che non doveva divulgare informazioni relative alle indagini, poiché all’epoca era diventato chiaro che, immediatamente dopo ogni misura istruttoria adottata nei suoi confronti, egli aveva effettuato dei commenti pubblici e aveva espresso la sua posizione in relazione a ciascuna misura. Tali atti avrebbero potuto comportare che il pubblico si formasse una determinata opinione sulle indagini in corso, e ciò avrebbe potuto infine incidere sul procedimento penale.
85Infine, il procuratore capo dichiarò che avrebbe dovuto essere stato chiaro al ricorrente che egli non era autorizzato a divulgare alcuna informazione riguardo alle indagini preliminari relative alla sua qualità di indagato, tra cui le misure cautelari e le restrizioni procedurali applicate nei suoi confronti, le misure procedurali svolte nei suoi confronti, i particolari dei sospetti nei suoi confronti e le altre circostanze delle indagini che lo concernevano, o che non lo concernevano direttamente, ma di cui egli era venuto a conoscenza.
2La decisione del giudice per le indagini preliminari
86In data 23 dicembre 2020 il ricorrente presentò ricorso al giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius avverso la decisione del procuratore capo. Sostenne che la limitazione contestata lo aveva posto in una posizione meno vantaggiosa di quella delle autorità pubbliche, che non erano soggette ad alcuna restrizione e potevano plasmare un’opinione negativa su di lui agli occhi del pubblico. Egli ribadì il suo precedente rilievo secondo il quale il STT e la Procura avevano già reso pubbliche molte informazioni relative alle indagini (si veda il paragrafo 82 supra). In aggiunta, il ricorrente contestò la conclusione del procuratore capo secondo la quale egli doveva essere considerato una figura pubblica. Sostenne che egli non era il direttore della POLA, bensì soltanto un membro del suo consiglio di amministrazione e che non soddisfaceva la definizione di figura pubblica prevista dalla legislazione pertinente (si veda il paragrafo 133 infra). Infine, sostenne che la decisione del procuratore capo non aveva chiarito quali informazioni egli non fosse autorizzato a rivelare e che ciò avrebbe anche potuto ampliare la portata della restrizione contestata in quanto conteneva la frase “le altre circostanze delle indagini (...) di cui era venuto a conoscenza” (si veda il paragrafo 85 supra), a prescindere dal fatto che tali circostanze fossero già diventate di dominio pubblico e che la loro divulgazione avrebbe potuto effettivamente compromettere le indagini.
87In data 30 dicembre 2020 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius rigettò il ricorso del ricorrente. Il giudice rinviò alla giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla definizione di figura pubblica (si veda il paragrafo 147 infra) e dichiarò che il ricorrente poteva essere considerato una figura pubblica in considerazione del suo ruolo nella POLA, del suo attivo ruolo pubblico nella difesa dei pazienti, della sua partecipazione a vari gruppi di lavoro del Ministero della Salute, del fatto che egli aveva lavorato nell’ufficio del precedente Presidente della Lituania e delle sue altre presenti e passate attività pubbliche. Era pertanto giustificato che le autorità inquirenti avessero reso pubblica la sua identità. Il giudice ritenne inoltre che il procuratore capo avesse fornito adeguati motivi per i quali era necessaria la restrizione imposta al ricorrente riguardo alla divulgazione di informazioni sulle indagini e che le tipologie di informazioni interessate dalla restrizione fossero chiare.
88In data 9 giugno 2021 la Commissione parlamentare per gli affari sanitari svolse una riunione, la cui videoregistrazione e trascrizione furono rese pubbliche online. Tra altre questioni, la Commissione parlamentare discusse della possibilità di svolgere un’inchiesta parlamentare su tre questioni relative alla gestione della pandemia di COVID-19: l’acquisto di test rapidi, l’acquisto di dispositivi di controllo dei parametri vitali e la carenza di dispositivi di protezione personale. Diversi membri della Commissione dichiararono che alcune informazioni riferite nei media davano motivo di ritenere che potessero essere state commesse azioni immorali o criminali. Alcuni si espressero a favore dello svolgimento di un’inchiesta parlamentare per individuare le carenze nella legislazione o problemi sistemici, mentre altri si opposero a tale inchiesta, in considerazione del fatto che gli inquirenti stavano svolgendo le indagini pertinenti. Un rappresentante della Procura generale partecipò alla riunione e dichiarò che, oltre alle tre summenzionate questioni, erano in corso altre indagini preliminari relative all’acquisto di test da una società straniera mediante un intermediario e che l’intermediario in questione, un cittadino lituano, aveva ricevuto un notevole compenso per le sue prestazioni.
89In data 11 novembre 2021 il STT pubblicò sul suo sito internet un comunicato stampa che dichiarava che erano state ultimate le indagini preliminari relative all’acquisto di una notevole quantità di test per il COVID-19. La persona oggetto dell’indagine, identificata unicamente mediante le iniziali Š.N., era sospettata di avere abusato della sua posizione, equivalente a quella di un pubblico ufficiale, per lucro materiale personale e di avere ottenuto dei beni in modo fraudolento (si veda il paragrafo 93 infra). Il comunicato stampa conteneva anche la seguente dichiarazione effettuata dal pubblico ministero:
“L’essenza dell’asserita attività criminale è il profitto egoistico e illecito ottenuto approfittando delle circostanze straordinarie durante un periodo molto difficile per l’intero Stato. Le trattative per conto dello Stato finalizzate ad acquistare urgentemente articoli di importanza vitale per il sistema sanitario nazionale sono, a mio avviso, incompatibili con un profitto materiale personale forse occultato e ottenuto illecitamente. È spiacevole che tali azioni, secondo quanto sospettato, non abbiano soltanto causato un notevole danno economico, ma abbiano anche minato la fiducia nelle istituzioni statali e in numerosi volontari i quali, in tale medesimo momento, hanno sacrificato il loro tempo, i loro sforzi, le loro risorse mteriali e di altro tipo, nel tentativo di aiutare lo Stato a superare una crisi eccezionale.”
90Il giorno stesso il ricorrente si occupò del comunicato stampa in un messaggio sulla sua pagina Facebook. Sottolineò che gli iniziali sospetti nei suoi confronti relativi al traffico di influenza erano venuti meno (si veda il paragrafo 92 infra) e commentò i nuovi sospetti di abuso d’ufficio e di frode, nonché la pretesa civile depositata dal Ministero della Salute (si veda il paragrafo 53 supra). In aggiunta, criticò l’operato del STT e dichiarò che la Corte stava esaminando un ricorso che egli aveva presentato contro la Lituania.
91In data 28 dicembre 2021 il STT pubblicò un altro comunicato stampa, concernente il rinvio a giudizio (si veda il paragrafo 94 infra) e sintetizzò i sospetti nei confronti del ricorrente, il quale era identificato soltanto mediante le sue iniziali.
92In data 27 ottobre 2021 il pubblico ministero archiviò le indagini preliminari nei confronti del ricorrente per asserito traffico di influenza. La decisione stabiliva che durante le indagini non era stato accertato credibilmente che egli avrebbe potuto esercitare un’effettiva o presunta influenza su altri, e che non era stato pertanto commesso il reato di traffico di influenza di cui all’articolo 226 § 4 del CPP. Vi erano, tuttavia, motivi per ritenere che le sue azioni potessero essere qualificate rispettivamente come frode e abuso d’ufficio a norma dell’articolo 182 § 2 e dell’articolo 228 § 2 del codice penale (si vedano i paragrafi 99 e 100 infra).
93Il giorno stesso fu ufficialmente notificato al ricorrente che egli era sospettato di frode e di abuso d’ufficio. Si sospettava che, dopo avere ricevuto disposizioni verbali dal Sottosegretario alla Salute e da un consigliere del Primo Ministro per partecipare alle trattative relative all’acquisto di test per il COVID-19, egli avesse chiesto alla società farmaceutica di includere nel prezzo dei test un compenso per lui, senza informarne i funzionari statali e senza informare la società del fatto che egli agiva in qualità di rappresentante del Governo; egli aveva in tal modo ottenuto beni di elevato valore in modo fraudolento. Si sospettava inoltre che egli avesse convenuto con la società di firmare retroattivamente un contratto di commissione di agenzia benché egli non potesse stipulare un simile contratto mentre agiva in qualità di rappresentante del Governo, e che egli avesse utilizzato il contratto falsificato per giustificare il denaro che aveva ricevuto dalla società. Aveva in tal modo abusato della sua posizione di persona avente uno status equivalente a quello di un pubblico ufficiale.
94In data 28 dicembre 2021 fu disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale regionale di Vilnius.
95In data 11 maggio 2023 il tribunale assolse il ricorrente da entrambe le accuse. Esso non aveva riscontrato alcuna prova del fatto che egli fosse stato autorizzato da un pubblico ufficiale a svolgere la funzione di rappresentante del Governo nelle trattative. Conseguentemente, egli non era una persona avente uno status equivalente a quello di un pubblico ufficiale e il fatto che fosse stato remunerato per le prestazioni fornite in qualità di intermediario non aveva violato la legge; il fatto che egli non avesse informato i funzionari statali della remunerazione era irrilevante. Il tribunale ritenne inoltre che la remunerazione fosse stata pagata al ricorrente dalla società farmaceutica e che essa non provenisse dal bilancio del Governo lituano; le sue azioni non avevano pertanto causato alcun danno al Governo. Il tribunale dispose la revoca del sequestro dei beni del ricorrente (si veda il paragrafo 56 supra) e gli concesse EUR 16.811 dallo Stato per le spese processuali. Il pubblico ministero presentò ricorso avverso tale decisione. Conseguentemente, la decisione del tribunale di primo grado, nonché l’ordine che disponeva la revoca del sequestro dei beni, non passarono in giudicato. All’epoca della presentazione delle ultime osservazioni delle parti alla Corte (in data 20 luglio 2023), la causa pendeva dinanzi all’organo di appello.
B. Gli sforzi del ricorrente per raccogliere fondi al fine di fare fronte alle spese legali
96Nell’agosto del 2020 il ricorrente lanciò una campagna di finanziamento collettivo online chiedendo donazioni per aiutarlo a fare fronte alle spese legali. In data 24 agosto 2020 annunciò su tale piattaforma che erano stati raccolti EUR 30.000 da 223 contribuenti. Nel gennaio del 2022 lanciò una nuova campagna di finanziamento collettivo per ottenere ulteriori EUR 44.000 per fare fronte alle sue ulteriori spese legali durante l’esame del procedimento penale da parte del tribunale di primo grado e per consentirgli di presentare ricorso alla Corte. Risulta che siano stati raccolti EUR 44.680.
97Le pertinenti disposizioni della Costituzione recitano come segue:
articolo 20
“La libertà umana è inviolabile.
Nessuno può essere arrestato o detenuto arbitrariamente. Nessuno può essere privato della libertà eccetto che per i motivi e secondo le procedure previsti dalla legge.
Una persona arrestata in flagrante delicto deve, entro 48 ore, essere condotta dinanzi a un tribunale al fine della decisione, alla presenza di tale persona, relativa alla validità dell’arresto. Se il tribunale non adotta la decisione di detenere la persona, la persona arrestata deve essere immediatamente liberata.”
articolo 21
“La persona umana è inviolabile.
La dignità umana è tutelata dalla legge.
È proibito torturare o causare lesioni a un essere umano, degradare la sua dignità, sottoporlo a un trattamento crudele, o prevedere tali pene. (...)”
articolo 22
“La vita privata è inviolabile.
(...)
La legge e i tribunali tutelano ogni persona da ingerenze arbitrarie o illecite nella sua vita privata e familiare, nonché dalla violazione del suo onore e della sua dignità.”
articolo 23
“La proprietà è inviolabile.
I diritti di proprietà sono tutelati dalla legge. (...)”
articolo 25
“Ogni persona ha il diritto di avere opinioni personali e di manifestarle liberamente.
Ogni persona ha il diritto di cercare, ricevere e divulgare informazioni e idee senza essere ostacolata.
La libertà di manifestare le proprie convinzioni, e di ricevere e divulgare informazioni può essere limitata soltanto dalla legge, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute, l’onore e la dignità, la vita privata e la morale di una persona, o per difendere l’ordine costituzionale. (...)”
articolo 31
“Una persona è presunta innocente fino a quando non è dimostrata la sua colpevolezza in conformità alla procedura stabilita dalla legge ed essa è dichiarata colpevole mediante una sentenza effettiva pronunciata da un tribunale. (...)”
98Il reato di traffico di influenza è definito nell’articolo 226 del codice penale. L’articolo 226 § 2 prevede, inter alia, che chiunque, utilizzando il proprio status sociale, il proprio ufficio, i propri legami familiari, i propri contatti o altre eventuali o presunte influenze su istituzioni o funzionari statali o comunali, chiede direttamente o indirettamente, conviene di accettare, o accetta, un pagamento, per proprio profitto personale, o a vantaggio di altri, in cambio della promessa di influenzare una pubblica autorità o un pubblico ufficiale ad agire lecitamente, o illecitamente nell’esercizio delle sue funzioni, è punito con l’ammenda, la detenzione, o la reclusione per un massimo di cinque anni. L’articolo 226 § 4 prevede che se il pagamento in questione è 250 volte superiore al livello di sussistenza minimo, la pena è la reclusione da due a otto anni.
99Il reato di frode è definito nell’articolo 182 del codice penale. L’articolo 182 § 2 prevede, inter alia, che chiunque ottenga da altri in modo fraudolento beni di valore elevato è punito con la reclusione per un massimo di otto anni.
100Il reato di abuso d’ufficio è definito nell’articolo 228 del codice penale. L’articolo 228 § 1 prevede, inter alia, che se un pubblico ufficiale o una persona di status equivalente abusa della sua posizione o eccede la propria autorità, cagionando allo Stato un notevole danno, egli è punito con l’ammenda, la detenzione, o la reclusione per un massimo di cinque anni. L’articolo 228 § 2 prevede che chiunque commetta il summenzionato atto per un profitto patrimoniale, o per un altro profitto personale, se non sussistono indizi di corruzione, è punito con l’ammenda, o con la reclusione per un massimo di sette anni.
101L’articolo 72 § 2 prevede che i seguenti beni siano soggetti a confisca: gli strumenti del reato, i mezzi per compiere l’attività criminale o qualsiasi bene ottenuto direttamente o indirettamente mediante l’attività criminale. Ai sensi dell’articolo 72 § 3, qualsiasi bene di questo tipo appartenente a una persona che ha commesso un reato deve essere confiscato.
102L’articolo 723 § 1 definisce confisca estesa la confisca di tutti o di parte dei beni appartenenti a una persona che ha commesso un reato, sproporzionati al suo reddito lecito e dei quali vi è motivo di ritenere che siano stati ottenuti mediante l’attività criminale. Ai sensi dell’articolo 723 § 2, la confisca estesa può essere applicata se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (i) la persona è stata ritenuta colpevole di un gravissimo reato, di un grave reato, o di un reato di media gravità, mediante il quale la stessa ha ottenuto o avrebbe potuto ottenere un profitto economico; (ii) all’epoca della commissione dell’attività criminale, successivamente alla sua commissione, o nel quinquennio precedente alla sua commissione, la persona possiede o ha ceduto ad altri beni di valore non corrispondente al suo reddito lecito e tale differenza è 250 volte superiore al livello di sussistenza minimo; e (iii) durante il procedimento penale la persona non è in grado di giustificare il lecito ottenimento di tali beni.
1Disposizioni generali relative alle misure cautelari
103L’articolo 11 § 1 del CPP prevede che le misure procedurali corcitive possano essere applicate unicamente se senza di esse i fini del procedimento non possano essere conseguiti. L’applicazione di una misura procedurale coercitiva deve cessare immediatamente quando essa diventa superflua.
104L’articolo 119 prevede che le misure cautelari possano essere applicate al fine di assicurare che la persona sospettata, l’imputato, o la persona condannata, partecipino al procedimento, per impedire ingerenze nell’indagine preliminare, nel processo, o nell’esecuzione della condanna, nonché per impedire la commissione di ulteriori reati.
105L’articolo 121 § 1 prevede, inter alia, che soltanto il giudice per le indagini preliminari o un tribunale possano disporre le seguenti misure cautelari: la custodia cautelare, la stretta sorveglianza, gli arresti domiciliari, o un decreto che obbliga l’indagato a vivere separatamente dalla vittima e/o a non avvicinarsi alla vittima, o a non recarsi in un luogo che si trova entro una specificata distanza dalla vittima. Il pubblico ministero può disporre altre misure cautelari, quali il versamento di un deposito, il sequestro di documenti, la sospensione di un particolare diritto, l’obbligo di presentarsi regolarmente a una stazione di polizia o il divieto di espatrio.
106L’articolo 121 § 4 prevede che l’investigatore, il pubblico ministero, il giudice o il tribunale che decidono eventualmente di imporre una misura cautelare, o scelgono una particolare misura, debbano tenere conto della gravità del reato sospettato, della personalità dell’indagato, del fatto che egli abbia o meno un luogo di residenza permanente, un impiego o un’altra lecita fonte di reddito, della sua età, del suo stato di salute, della sua situazione familiare e delle altre circostanze pertinenti.
(a) La legislazione vigente all’epoca dei fatti
107All’epoca dei fatti, l’articolo 140 § 1 prevedeva, inter alia, che un pubblico ministero, un funzionario incaricato delle indagini preliminari o qualsiasi altra persona potesse arrestare chi era stato colto nell’atto di commettere un reato o immediatamente dopo averlo commesso.
108L’articolo 140 § 2 prevedeva che una persona che non era stata colta nell’atto di commettere un reato o immediatamente dopo averlo commesso potesse essere sottoposta a fermo da un pubblico ministero o da un funzionario incaricato delle indagini preliminari unicamente in circostanze eccezionali, se erano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) sussisteva almeno uno dei motivi di custodia cautelare di cui all’articolo 122 del CPP (si veda il paragrafo 117 infra); (ii) era necessario limitare immediatamente la libertà della persona per conseguire i fini elencati nell’articolo 119 del CPP (si veda il paragrafo 104 supra); e (iii) non era possibile chiedere urgentemente a un tribunale di autorizzare la custodia cautelare ai sensi dell’articolo 123 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 122 infra).
109L’articolo 140 § 3 prevedeva, inter alia, che un investigatore o un’altra persona dovessero notificare il fermo al pubblico ministero nel più breve tempo possibile.
110L’articolo 140 § 4 prevedeva, inter alia, che il fermo non potesse durare più del tempo necessario ad accertare l’identità della persona e compiere i necessari atti procedurali. La durata massima del fermo era quarantotto ore.
111L’articolo 140 § 8 prevedeva che la persona dovesse essere liberata immediatamente dal fermo se era soddisfatta una delle seguenti condizioni: (i) il sospetto che la stessa avesse commesso un reato non era stato confermato; (ii) non erano stati accertati i motivi di custodia cautelare di cui all’articolo 122 del CPP, o la custodia cautelare non era stata ritenuta necessaria; (iii) la durata massima del fermo era spirata; o (iv) il tribunale non aveva autorizzato la custodia cautelare della persona.
(b) La modifica del 30 giugno 2022
112Nell’ottobre del 2020 il Ministero della Giustizia presentò al Seimas una proposta di modifica dell’articolo 140 del CPP. La parte pertinente del rapporto esplicativo sulla modifica proposta recita come segue (corsivo nell’originale):
“(...)
Ai sensi delle disposizioni del CPP attualmente in vigore (...) il fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP] è possibile unicamente quando sono accertati i motivi di detenzione di cui all’articolo 122 del CPP (il che è connesso anche all’esistenza dei fini perseguiti dalle misure cautelari elencati nell’articolo 119 del CPP, poiché una delle condizioni per disporre la detenzione è che non debba essere possibile conseguire [i summenzionati fini] disponendo una misura cautelare meno severa e il pubblico ministero non abbia la possibilità (il tempo sufficiente) di rivolgersi a un tribunale e chiedere l’autorizzazione a detenere la persona. Un’analisi delle condizioni per disporre il fermo rivela che tale detenzione dovrebbe essere applicata unicamente in casi eccezionali, poiché l’impossibilità di chiedere l’autorizzazione di un tribunale dovrebbe essere determinata essenzialmente mediante l’accertamento di una modifica molto improvvisa delle circostanze nel corso delle indagini preliminari, modifica che il pubblico ministero non avrebbe potuto prevedere. Deve essere sottolineato che il fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2] può essere disposto soltanto se sono soddisfatte tutte le summenzionate condizioni, ed è chiaro dalla totalità del contenuto di tali condizioni che il fermo per tali motivi è necessario unicamente per assicurare al pubblico ministero la possibilità di chiedere d’urgenza a un tribunale l’autorizzazione a sottoporre la persona a custodia cautelare e che senza il fermo di tale persona sussiste un elevato rischio che il procedimento penale sia gravemente compromesso (per esempio, la persona può nascondersi, distruggere le prove, commettere ulteriori reati, e così via). Tuttavia, un’analisi della giurisprudenza pertinente ha dimostrato che gli investigatori incaricati delle indagini preliminari o i pubblici ministeri che dispongono il fermo di cui all’articolo 140 § 2 del CPP basano spesso tale decisione non sulla necessità di chiedere con la massima urgenza l’autorizzazione a sottoporre la persona a custodia cautelare, bensì sulla necessità di svolgere misure istruttorie, o che sussiste soltanto una delle condizioni per il fermo di cui all’articolo 140 § 2 del CPP. È evidente che tale prassi sia viziata e contraria all’oggetto e al fine del fermo e che possa dare potenzialmente luogo a violazioni dei diritti delle persone sottoposte a fermo e a restrizioni sproporzionate della loro libertà (...)
(...)
(...) Deve essere inoltre sottolineato che l’assenza di chiarezza sulle circostanze in base alle quali il fermo debba cessare crea le condizioni preliminari per trattenere la persona per la durata massima di 48 ore senza neanche chiedere al tribunale l’autorizzazione alla custodia cautelare, il che è del tutto contrario all’oggetto e al fine del fermo [ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP] e limita ingiustificatamente la libertà della persona senza un’effettiva necessità di limitarla (...)”
113In data 30 giugno 2022 l’articolo 140 del CPP fu modificato. La modifica entrò in vigore in data 1o ottobre 2022.
114A seguito della modifica, l’articolo 140 § 3 prevede, inter alia, che la decisione di sottoporre una persona a fermo deve indicare perché non fosse possibile chiedere a un tribunale di autorizzare la custodia cautelare di cui all’articolo 123 § 2 (si veda il paragrafo 122 infra).
115L’articolo 140 § 4 prevede, inter alia, che il pubblico ministero debba essere informato di ogni caso di fermo da un investigatore o da un’altra persona nel più breve tempo possibile. Il pubblico ministero deve valutare immediatamente la legittimità e la fondatezza del fermo e deve convalidarlo o annullarlo.
116L’articolo 140 § 11 prevede, inter alia, che possano essere presentati ricorsi avverso il fermo al giudice per le indagini preliminari. Il giudice deve esaminare il ricorso nell’ambito di un procedimento scritto entro 24 ore dalla sua ricezione e deve adottare una decisione. Se il giudice accoglie il ricorso, la persona deve essere liberata immediatamente dal fermo, salvo qualora ne sia stata autorizzata la custodia cautelare. La decisione del giudice per le indagini preliminari relativa al fermo è definitiva e non è ulteriormemente impugnabile.
3La custodia cautelare
117L’articolo 122 § 1 permette la custodia cautelare quando sussiste un motivo fondato di ritenere che l’indagato possa darsi alla fuga o sottrarsi alle indagini o all’azione penale, interferire nelle indagini o commettere ulteriori reati.
118L’articolo 122 § 2 prevede che la custodia cautelare possa essere disposta quando vi è motivo di ritenere che l’indagato possa darsi alla fuga o sottrarsi alle indagini o alla responsabilità penale, dopo avere tenuto conto della sua situazione familiare, del suo luogo di residenza permanente, dei suoi rapporti di lavoro, della sua salute, di eventuali precedenti condanne, di legami all’estero e di altre circostanze.
119L’articolo 122 § 3 prevede che si possa ritenere che l’indagato possa interferire nel procedimento quando vi sono informazioni che indicano che egli possa, direttamente, o mediante altri, tentare di: (i) subornare le vittime, i testimoni, i periti, altri indagati, imputati o condannati; o (ii) distruggere, occultare o falsificare oggetti e documenti pertinenti per il caso.
120L’articolo 122 § 4 prevede, inter alia, che si possa ritenere che sussistono motivi per ritenere che l’indagato possa commettere ulteriori reati quando egli è sospettato di uno o più gravi o gravissimi reati e vi sono informazioni che indicano che egli potrebbe commettere ulteriori gravi o gravissimi reati.
121L’articolo 122 § 7 prevede che possa essere disposta la custodia cautelare quando non è possibile conseguire i fini indicati nell’articolo 119 (si veda il paragrafo 104 supra) mediante misure più miti.
122L’articolo 123 § 2 prevede che se il pubblico ministero ritiene che un indagato non detenuto debba essere sottoposto a custodia cautelare, egli debba chiedere l’autorizzazione al pertinente tribunale distrettuale o al pertinente giudice per le indagini preliminari a detenere tale persona.
4Gli arresti domiciliari
123L’articolo 132 § 1 prevede che gli arresti domiciliari comportino per l’indagato l’obbligo di rimanere nel suo luogo di residenza durante uno specificato orario, di non recarsi in luoghi pubblici e di non avere rapporti con determinati individui. L’articolo 132 § 2 prevede, inter alia, che durante le indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari possa disporre gli arresti domiciliari su richiesta del pubblico ministero.
5Il sequestro temporaneo di beni
124L’articolo 151 § 1 prevede, inter alia, che per garantire la soddisfazione di una pretesa civile depositata nell’ambito di un procedimento penale,o la potenziale confisca, o la confisca estesa, di beni, il pubblico ministero possa disporre il sequestro temporaneo dei beni dell’indagato o di un’altra persona che possiede beni ottenuti mediante un’attività criminale.
125L’articolo 151 § 3 prevede inter alia, che i beni riconosciuti dalla legge essenziali per l’indagato o per la sua famiglia non possano essere temporaneamente sequestrati.
126L’articolo 151 § 6 prevede, inter alia, che il pubblico ministero possa disporre il sequestro temporaneo dei beni per non oltre sei mesi. Esso può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, ma per non oltre ulteriori sei mesi.
127L’articolo 151 § 7 prevede, inter alia, che nei casi concernenti gravi o gravissimi reati, o nei casi in cui è stata depositata una pretesa civile, il sequestro temporaneo dei beni possa essere prorogato per un illimitato numero di volte.
128L’articolo 1701 prevede che nel corso del procedimento penale il pubblico ministero debba adottare misure finalizzate all’individuazione dei beni che soddisfano i criteri di cui agli articoli 72 e 723 del codice penale (si vedano i paragrafi 101 e 102 supra) e garantire la loro eventuale confisca.
6Le pretese civili nell’ambito del procedimento penale
129L’articolo 112 § 1 prevede, inter alia, che possa essere presentata una pretesa civile in qualsiasi fase del procedimento penale, ma non successivamente all’inizio dell’esame delle prove da parte del tribunale. La vittima che non ha presentato una pretesa civile nel procedimento penale ha il diritto di presentare tale pretesa in un separato procedimento civile.
130L’articolo 116 prevede che durante il procedimento penale, il funzionario incaricato delle indagini preliminari, il pubblico ministero, o il tribunale, debbano adottare misure finalizzate a garantire una potenziale pretesa civile: per individuare i beni appartenenti all’indagato o all’imputato o a persone patrimonialmente responsabili degli atti dell’indagato o dell’imputato, e limitare temporaneamente i loro diritti su tali beni.
7Il divieto di divulgare informazioni relative alle indagini preliminari
131L’articolo 177 § 1 prevede, inter alia, che le informazioni relative alle indagini preliminari non siano pubbliche. Fino al momento in cui il tribunale esamina la causa, tali informazioni possono essere divulgate soltanto con il permesso del pubblico ministero e soltanto nella misura in cui ciò sia consentito dal pubblico ministero.
132L’articolo 177 § 2 prevede che, se necessario, il pubblico ministero o il funzionario che svolge le indagini ammoniscono i partecipanti al procedimento penale o le altre persone che hanno assistito alle misure adottate durante le indagini preliminari che è proibito divulgare informazioni relative alle indagini in assenza del permesso del pubblico ministero. In tali casi, la persona deve essere ammonita riguardo alla potenziale responsabilità penale ai sensi dell’articolo 247 del codice penale e la stessa deve firmare l’ammonimento. Quest’ultima disposizione stabilisce che la divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari in assenza del permesso del pubblico ministero sia punibile con il lavoro socialmente utile, l’ammenda, la limitazione della libertà o la detenzione.
1La Legge sulla divulgazione di informazioni al pubblico
133All’epoca dei fatti, l’espressione “figura pubblica” (viešasis asmuo) era definita nell’articolo 2 § 78 della Legge sulla divulgazione di informazioni al pubblico (Visuomenės informavimo įstatymas). Essa stabiliva che una figura pubblica fosse un politico statale, un giudice, un funzionario statale o comunale, il leader di un partito politico e/o il presidente di un’associazione che partecipava agli affari statali, o pubblici, in ragione della sua posizione ufficiale, o della natura della sua attività, nonché qualsiasi altra persona titolare di un incarico nella pubblica amministrazione o nella fornitura di servizi pubblici, o le cui attività avevano conseguenze per gli affari pubblici.
2Le Raccomandazioni sulla divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari
134Le Raccomandazioni sulla divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari (Ikiteisminio tyrimo duomenų skelbimo rekomendacijos) furono approvate dal Procuratore generale in data 17 agosto 2017 e successivamente modificate.
135Il paragrafo 5.1 definisce dati personali qualsiasi informazione relativa a un individuo del quale è nota l’identità, o che può essere identificato, direttamente o indirettamente, mediante tale informazione (numero di identità personale, data di nascita, indirizzo esatto, immagine e altre informazioni che permettano l’identificazione di un individuo).
136Il paragrafo 5.2 stabilisce che le informazioni di carattere generale su un’attività criminale siano informazioni relative all’apertura delle indagini preliminari, al rifiuto di aprire tali indagini, o alla loro sospensione o archiviazione; alla qualificazione giuridica dell’attività criminale; all’autorità che svolge le indagini; al pubblico ministero responsabile dello svolgimento, dell’organizzazione e della conduzione delle indagini; al luogo, al tempo e ad altri dettagli essenziali dell’attività criminale che non permettono l’identificazione di specifiche persone fisiche o giuridiche; alla presenza o all’assenza di vittime e di indagati; alle modalità di commissione dell’attività criminale e alle sue conseguenze (danno patrimoniale o non patrimoniale); al sesso e all’anno di nascita delle vittime e degli indagati; all’arresto dell’indagato e alle misure cautelari applicate; nonché a informazioni riassuntive relative alle misure istruttorie eseguite e applicate, senza rivelare il loro preciso numero e le informazioni ottenute nel corso di esse.
137Il paragrafo 5.3 definisce informazioni relative alle indagini preliminari le informazioni versate nel fascicolo istruttorio e ottenute in conformità al CPP e ad altre leggi, nonché i dati personali relativi ai partecipanti al procedimento tenuti separatamente dalle rimanenti informazioni relative alle indagini e ad altre informazioni che il funzionario che svolge le indagini o il pubblico ministero hanno riconosciuto quali informazioni relative alle indagini preliminari.
138Il paragrafo 7 stabilisce, inter alia, che la divulgazione di informazioni accurate relative alle indagini preliminari che non minaccia il successo delle indagini è finalizzata a: (i) informare il pubblico; (ii) proteggere gli interessi delle vittime, assicurare il rispetto del principio della presunzione di innocenza e i diritti processuali delle persone; (iii) aiutare a risolvere questioni relative all’ulteriore organizzazione delle indagini preliminari o delle tattiche investigative; (iv) incrementare la trasparenza del lavoro delle Procure e delle autorità preposte alle indagini preliminari e la comprensione delle specificità dei procedimenti penali nella società; (v) proteggere le informazioni essenziali per il successo delle indagini dalla divulgazione prematura; e (vi) indagare sull’attività criminale.
139Il paragrafo 15 prevede, inter alia, che la divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari debba rispettare i principi di legalità e di proporzionalità, la presunzione di innocenza, la tutela dei dati personali e della vita privata delle figure pubbliche e delle persone non cosiderate figure pubbliche, e il rispetto e l’uguaglianza dei partecipanti al procedimento.
140Il paragrafo 10 prevede, inter alia, che nel divulgare informazioni relative a una persona sospettata di un reato, non siano divulgati il nome e il cognome di una persona che non è considerata una figura pubblica, salvo qualora tale divulgazione sia giustificata dalla necessità di trovare tale persona, o di tutelare il pubblico dal pericolo che la stessa può rappresentare, o da altre circostanze di importanza essenziale per l’interesse pubblico. Il nome e il cognome di una figura pubblica possono essere divulgati in conformità alle regole e ai principi stabiliti nei paragrafi 26-28 delle Raccomandazioni (si vedano i paragrafi 141-143 infra).
141Il paragrafo 26 prevede che, in ordine alla divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari riguardo a reati commessi asseritamente da una figura pubblica, sia raccomandato di tenere anche conto, inter alia, delle seguenti considerazioni: (i) l’interesse pubblico a essere informati di reati asseritamente commessi da figure pubbliche è più elevato rispetto all’ipotesi in cui tali reati siano asseritamente commessi da privati; (ii) né la necessità di tutelare indagini preliminari in corso, né l’importanza di tutelare la reputazione di una figura pubblica che ha asseritamente commesso un reato, possono essere considerate automaticamente più importanti della libertà di comunicare informazioni o del diritto di riceverle, o negazione di tali diritti; (iii) in ciascun caso, deve essere conseguito un giusto equilibrio tra l’interesse del pubblico a essere informato e la tutela dei fondamentali diritti della persona che ha asseritamente commesso un reato.
142Il paragrafo 27 stabilisce che se il reato oggetto delle indagini riguarda la pubblica amministrazione o l’interesse pubblico, si debba tenere conto del fatto che tali reati minacciano direttamente gli interessi della società nel suo insieme e che l’interesse della società a essere informata può essere maggiore di quanto avviene nel caso di altri reati.
143Il paragrafo 28 prevede che se le indagini preliminari concernono il tipo di reato descritto nel paragrafo 27 (si veda il paragrafo 142 supra), il pubblico ministero o un altro funzionario devono valutare, in ogni caso, la possibilità di informare il pubblico delle indagini in corso. La decisione di non divulgare informazioni generali relative all’asserito reato è raccomandata soltanto se tale divulgazione può incidere sul successo delle indagini, o sarebbe chiaramente incompatibile con i principi stabiliti nei paragrafi 15 e 26 delle Raccomandazioni (si vedano i paragrafi 139 e 141 supra).
3Le Raccomandazioni relative alle indagini patrimoniali
144Le Raccomandazioni relative alle indagini patrimoniali (Rekomendacijos dėl turto tyrimo) furono approvate dal Procuratore generale in data 27 giugno 2018 e successivamente modificate.
145Il paragrafo 3.2 stabilisce che siano svolte delle indagini patrimoniali nell’ambito delle indagini preliminari al fine di raccogliere informazioni relative a qualsiasi tipo di beni appartenenti a una persona e alle circostanze e alla cronologia della loro acquisizione o del loro trasferimento.
146Il paragrafo 10.6 stabilisce che debbano essere svolte delle indagini patrimoniali se le indagini preliminari concernono i seguenti reati connessi alla corruzione: l’accettazione di una tangente (articolo 225 del codice penale), il traffico di influenza (articolo 226), l’offerta di una tangente (articolo 227 § 3) e l’abuso d’ufficio (articolo 228 § 2).
1La Corte costituzionale
147Con sentenza del 23 ottobre 2002, la Corte costituzionale ritenne che fossero figure pubbliche coloro i quali, in ragione del loro ufficio o della natura del loro impiego, partecipavano alla vita pubblica. I politici, i funzionari statali e comunali e i capi delle organizzazioni pubbliche erano compresi in tale categoria. Tuttavia, anche altre persone potevano essere considerate delle figure pubbliche se la loro attività era importante per gli affari pubblici. La Corte costituzionale stabilì inoltre che la nozione di figura pubblica non fosse compresa nella Costituzione e che il legislatore avesse il compito di definire i criteri in base ai quali alcune persone potevano essere qualificate figure pubbliche. Sottolineò che la posizione ufficiale della persona, o la sua partecipazione alle attività pubbliche, non era sufficiente, in sé e di per sé, perché ella fosse considerata una figura pubblica. Inoltre, la legge doveva conseguire un equilibrio tra il diritto alla vita privata sancito dall’articolo 22 della Costituzione, da una parte, e il diritto del pubblico di essere informato dei vari fattori in grado di esercitare influenza sugli affari pubblici, anch’esso tutelato dalla Costituzione, dall’altra.
2La Corte suprema
148Con decisione del 22 giugno 2006 nel procedimento civile n. 3K-3-235/2006, la Corte suprema esaminò un caso in cui era stata presentata una pretesa civile nei confronti del Ministro degli Affari esteri e di diversi giornali. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il Ministro avesse effettuato dichiarazioni diffamatorie ed errate nei suoi confronti, che sottintendevano che egli avesse commesso dei reati, violando in tal modo il suo diritto di essere presunto innocente. Il tribunale di primo grado accolse parzialmente la domanda e ritenne che diverse dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro fossero state erronee e avessero violato l’onore e la dignità del ricorrente. Il tribunale ordinò ai giornali sui quali erano state pubblicate tali dichiarazioni di pubblicare una ritrattazione e concesse al ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale da parte del Ministero degli Affari esteri e dei giornali. La corte di appello confermò tale conclusione. La Corte suprema annullò tuttavia tali decisioni e rinviò la causa al tribunale di primo grado per un nuovo esame. Essa ritenne, in particolare, che i tribunali di grado inferiore avessero errato nel valutare la veridicità delle dichiarazioni del Ministro e non avessero valutato correttamente le informazioni riservate sulle quali erano state basate tali dichiarazioni. La Corte non è stata informata di alcuna decisione adottata dai tribunali interni successivamente al rinvio della causa.
3Altri tribunali
149Con decisione del 29 aprile 2008 nel procedimento penale n. 1S-66-81/08 il Tribunale regionale di Kaunas, in qualità di tribunale di appello, esaminò un caso in cui il pubblico ministero aveva rifiutato di aprire delle indagini preliminari nei confronti di un individuo per illecita rivelazione di informazioni relative a indagini preliminari. Il tribunale dichiarò che, ai sensi dell’articolo 177 del CPP (si vedano i paragrafi 131 e 132 supra), le informazioni relative alle indagini preliminari non dovrebbero essere rivelate al fine di: (i) assicurare il rispetto della presunzione di innocenza; (ii) assicurare il rispetto della tutela della vita privata; e (iii) assicurare il successo delle indagini preliminari. Si poteva incorrere nella responsabilità penale soltanto per la divulgazione di informazioni che avrebbero potuto incidere su uno di tali fini. Era pertanto necessario esaminare le informazioni che erano state divulgate e la loro importanza.
150Con decisione del 20 ottobre 2010 nel procedimento penale n. 1S-655-106/2010 il Tribunale regionale di Klaipėda, in qualità di tribunale di appello, esaminò un caso nel quale il pubblico ministero aveva archiviato le indagini preliminari nei confronti di due giornalisti per illecita divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari, ma tale decisione era stata annullata dal tribunale di primo grado. Il Tribunale regionale di Klaipėda confermò la decisione del pubblico ministero, ritenendo che i giornalisti avessero ottenuto il permesso di divulgare determinate informazioni.
151Con decisione del 10 giugno 2011 nel procedimento penale n. 1S-332-495/2011 il Tribunale regionale di Vilnius, in qualità di tribunale di appello, esaminò un caso in cui il pubblico ministero aveva rifiutato di aprire delle indagini preliminari nei confronti di un avvocato per illecita divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari. Il tribunale ritenne che soltanto le persone che erano state ufficialmente ammonite ai sensi dell’articolo 177 del CPP di astenersi dal divulgare informazioni relative alle indagini preliminari potessero essere ritenute penalmente responsabili di tale divulgazione. Tuttavia, l’avvocato in questione non aveva ricevuto tale ammonimento e non poteva pertanto essere perseguito.
152Con decisione del 19 novembre 2013 nel procedimento penale n. 1S-957-366/2013 il Tribunale regionale di Panevėžys, in qualità di tribunale di appello, esaminò un caso in cui il pubblico ministero aveva rifiutato di aprire delle indagini preliminari nei confronti di un giornalista per illecita divulgazione, in un articolo, di informazioni relative a indagini preliminari. Il tribunale ritenne che l’articolo contestato avesse riprodotto informazioni che erano già state rese pubbliche dal medesimo giornalista in una precedente pubblicazione, e che quest’ultima pubblicazione fosse oggetto di altre indagini preliminari pendenti nei confronti del giornalista. Non sussisteva pertanto alcun motivo per iniziare una nuova indagine.
153Con decisione del 19 gennaio 2021 nel procedimento civile n. e2A-165-567/2021 il Tribunale regionale di Vilnius, in qualità di tribunale di appello, esaminò un caso in cui era stata presentata una pretesa civile nei confronti di un membro del Seimas in ordine a dichiarazioni pubbliche asseritamente erronee e dannose per la reputazione professionale del ricorrente. In data 24 gennaio 2019 il Tribunale di primo grado accolse parzialmente la pretesa. Esso ritenne che le dichiarazioni contestate difettassero di una sufficiente base fattuale e avessero danneggiato la reputazione del ricorrente, ma rigettò la richiesta di risarcimento relativa al danno non patrimoniale, ritenendo che la constatazione di violazione costituisse una sufficiente equa soddisfazione del danno subito dal ricorrente. In data 10 dicembre 2019 il Tribunale regionale di Vilnius confermò tale decisione. Tuttavia, in data 20 novembre 2020 la Corte suprema rinviò la causa al Tribunale regionale di Vilnius per un nuovo esame in quanto i tribunali avevano applicato la legge in modo scorretto, non avevano valutato correttamente i fatti e non avevano motivato adeguatamente le loro conclusioni. Dopo un nuovo esame, il Tribunale regionale di Vilnius annullò la decisione del tribunale di primo grado e rinviò la causa allo stesso. La Corte non è stata informata di alcuna decisione adottata dai tribunali interni successivamente al più recente rinvio.
154I passi pertinenti della Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla diffusione di informazioni mediante i mezzi di informazione in relazione ai procedimenti penali, adottata in data 10 luglio 2003 nel corso della 848ͣ riunione dei Delegati dei Ministri, prevedono quanto segue:
“Principio 1 – Informazione del pubblico attraverso i mezzi di comunicazione
Il pubblico deve poter essere ricevere informazioni relative alle attività delle autorità giudiziarie e delle forze di polizia mediante i mezzi di comunicazione. Pertanto, i giornalisti devono essere in grado di riferire e di commentare liberamente il funzionamento del sistema giudiziario penale, salve le sole limitazioni previste ai sensi dei principi che seguono.
Principio 2 – Presunzione di innocenza
Il rispetto del principio della presunzione di innocenza costituisce parte integrante del diritto a un equo processo. Conseguentemente, i pareri e le informazioni concernenti procedimenti penali in corso dovrebbero essere comunicati o diffusi mediante i mezzi di comunicazione soltanto se ciò non pregiudica la presunzione di innocenza della persona sospettata o imputata di un reato.
Principio 3 – Accuratezza delle informazioni
Le autorità giudiziarie e le forze di polizia dovrebbero fornire ai mezzi di comunicazione soltanto informazioni verificate o informazioni basate su ipotesi ragionevoli. In quest’ultimo caso, ciò dovrebbe essere indicato chiaramente ai mezzi di comunicazione.
(...)
Principio 8 – Tutela della vita privata nell’ambito di procedimenti penali in corso
La diffusione di informazioni relative a persone sospettate, imputate o condannate, o ad altre parti del procedimento penale dovrebbe rispettare il loro diritto alla tutela della vita privata in conformità all’articolo 8 della Convenzione. Dovrebbe essere fornita una particolare tutela alle parti minorenni o ad altre persone vulnerabili, nonché alle vittime, ai testimoni e alle famiglie dei sospettati, degli imputati e dei condannati. In ogni caso, si dovrebbe tenere particolarmente conto degli effetti nocivi che la divulgazione di informazioni che permettono la loro identificazione possono avere sulle persone di cui al presente principio.
(...)
Principio 10 – Prevenzione di influenze pregiudizievoli
Nell’ambito dei procedimenti penali, in particolare di quelli in cui sono presenti giurie o giudici onorari, le autorità giudiziarie e le forze di polizia dovrebbero astenersi dal fornire pubblicamente informazioni che comportano il rischio di danneggiare in modo sostanziale l’equità del procedimento.
Principio 11 – Pubblicità pregiudizievole nella fase preliminare del procedimento
Se l’imputato può dimostrare un’elevata probabilità che la diffusione di informazioni comporti, o abbia comportato, la violazione del suo diritto a un equo processo, egli dovrebbe disporre di un rimedio giuridico effettivo. (...)”
155Il ricorrente ha lamentato che il divieto di recarsi in qualsiasi istituto controllato dal Ministero della Salute gli aveva precluso di ricevere assistenza medica per il tumore dal quale era affetto. Ha sostenuto che ciò avesse costituito violazione dell’articolo 3 della Convenzione, che recita come segue:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il Governo
156Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne effettive. In particolare, egli avrebbe potuto presentare un’istanza al pubblico ministero per chiedergli di attenuare le condizioni dei suoi arresti domiciliari. Benché ai sensi del diritto interno soltanto un tribunale potesse disporre gli arresti domiciliari, il pubblico ministero aveva la facoltà di attenuarne temporaneamene le condizioni, per esempio, riducendo il tempo durante il quale una persona era tenuta a rimanere nell’abitazione, o consentendole di uscire temporaneamente dall’abitazione per uno specifico fine. Il Governo ha sottolineato che nella causa Uspaskich c. Lituania (n. 14737/08, §§ 44-49, 20 dicembre 2016) il pubblico ministero aveva accolto diverse richieste presentate dal ricorrente, che era agli arresti domiciliari, di uscire dall’abitazione per ricevere cure mediche.
157Il Governo ha inoltre sostenuto che il ricorrente non avesse sollevato la questione dell’accesso alle cure mediche dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius durante l’udienza relativa ai suoi arresti domiciliari (si veda il paragrafo 19 supra).
(b) Il ricorrente
158Il ricorrente ha contestato i rilievi del Governo. Ha sottolineato di avere presentato appello a un tribunale di grado superiore avverso la decisione di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 32 supra) e di non essere pertanto tenuto a esperire alcun altro rimedio avente essenzialmente il medesimo fine.
159Ha inoltre sostenuto che le autorità erano consapevoli del suo stato di salute: egli aveva informato i funzionari del STT durante la perquisizione della sua abitazione e aveva fornito loro le pertinenti cartelle cliniche; aveva inoltre sollevato la questione nel suo ricorso avverso il suo fermo (si veda il paragrafo 13 supra). Inoltre, egli era molto impegnato nella difesa dei pazienti e il fatto che egli stesso fosse un paziente oncologico era di pubblico dominio.
2La valutazione della Corte
160I principi generali relativi all’esaurimento delle vie di ricorso interne effettive sono stati sintetizzati nella sentenza Vučković e altri c. Serbia ((eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, §§ 69‑77, 25 marzo 2014, e le cause ivi citate).
161La Corte affronterà in primo luogo la questione di sapere se il ricorrente abbia sollevato la questione della sua salute dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Vilnius, il quale aveva adottato la decisione di collocarlo agli arresti domiciliari e di vietargli di recarsi in qualsiasi istituto controllato dal Ministero della Salute.
162La richiesta di collocare il ricorrente agli arresti domiciliari e di imporre il summenzionato divieto era stata depositata dal pubblico ministero in data 22 luglio 2020 (si veda il paragrafo 16 supra). La Corte non ha motivo di ritenere che il ricorrente avrebbe potuto non essere informato delle limitazioni che il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari di disporre. Inoltre, il giudice aveva esaminato la richiesta di arresti domiciliari nel corso di un’udienza alla quale il ricorrente e il suo difensore avevano partecipato e che era stata rinviata di circa un’ora per consentire loro di accedere al fascicolo istruttorio (si veda il paragrafo 19 supra). Conseguentemente, la Corte è convinta che durante l’udienza del 22 luglio 2020 il ricorrente fosse consapevole delle restrizioni cui andava incontro. Tuttavia, egli non ha affermato dinanzi al giudice per le indagini preliminari che il divieto di recarsi in istituti controllati dal Ministero della Salute che gli era stato imposto avrebbe potuto essere incompatibile con il suo stato di salute (si veda il paragrafo 19 supra). Il fatto che egli avesse precedentemente menzionato la questione della sua patologia dinanzi ad altre autorità, o che tale informazione fosse di pubblico dominio (si veda il paragrafo 159 supra), non lo esimeva dall’obbligo di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione di sollevare tale doglianza, almeno sostanzialmente, dinanzi al competente organo pubblico (ibid., § 72).
163Il ricorrente ha sollevato per la prima volta la sua doglianza relativa all’accesso alle cure mediche dinanzi ai tribunali interni in data 29 luglio 2020, nell’ambito del suo appello presentato al Tribunale regionale di Vilnius (si veda il paragrafo 32 supra). Conseguentemente, la Corte ritiene che egli non abbia esaurito le vie di ricorso interne in ordine alla sua doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione relativamente al periodo precedente al 29 luglio 2020. La parte della doglianza relativa a quest’ultimo periodo deve pertanto essere dichiarata irricevibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
164La Corte passa successivamente al rilievo del Governo relativo alla possibilità per il ricorrente di chiedere al pubblico ministero di attenuare le condizioni dei suoi arresti domiciliari (si veda il paragrafo 156 supra). Essa ribadisce che, se esistono diversi rimedi che un individuo può esperire, tale persona ha il diritto di scegliere un rimedio che tratta il suo essenziale reclamo. In altre parole, quando è stato esperito un rimedio, non è obbligatorio l’uso di un altro rimedio che ha essenzialmente il medesimo obiettivo (si veda O’Keeffe c. Irlanda [GC], n. 35810/09, § 109, CEDU 2014 (estratti), e le cause ivi citate). La Corte ritiene che presentando appello avverso la decisione del giudice per le indagini preliminari chiedendo al tribunale superiore di annullare la decisione di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 32 supra), egli si sia avvalso di un ricorso interno che avrebbe potuto trattare il suo reclamo. Conseguentemente, egli non era tenuto a esperire alcun altro ricorso. Questa parte dell’eccezione del Governo deve essere pertanto rigettata.
165In data 18 agosto 2020 le condizioni degli arresti domiciliari del ricorrente furono attenuate e a decorrere da tale data egli fu autorizzato a recarsi, a fini terapeutici, in strutture sanitarie controllate dal Ministero della Salute (si veda il paragrafo 33 supra). La Corte ritiene che la sua doglianza ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione relativa al periodo compreso tra il 29 luglio e il 18 agosto 2020 non sia manifestamente infondata e non incorra in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
166Il ricorrente ha sostenuto che, in considerazione del tumore dal quale era affetto, egli aveva bisogno di costante controllo medico, ma che il divieto che gli impediva di recarsi in qualsiasi istituto controllato dal Ministero della Salute gli aveva precluso di accedere alle necessarie cure mediche. In Lituania la patologia che gli era stata diagnosticata poteva essere curata soltanto in tre strutture sanitarie ed esse erano tutte controllate dal Ministero della Salute; egli riceveva cure continue in una di esse dal 2006. Il tipo di cure mediche richiesto dalla sua condizione non poteva pertanto essere ottenuto in strutture comunali o private, o da remoto, contrariamente a quanto era stato affermato dal Governo (si veda il paragrafo 169 infra).
167Il ricorrente ha affermato che la sua salute era peggiorata in conseguenza della restrizione contestata. Nelle sue osservazioni, ha inserito una tabella che riassume i parametri in base ai quali era monitorata la sua salute. Secondo essa, la sua condizione era esaminata ogni sei mesi – nel marzo e nel settembre di ogni anno, e i parametri pertinenti erano peggiorati a decorrere dal settembre del 2020.
(b) il Governo
168Il Governo ha contestato l’affermazione del ricorrente secondo la quale gli era stato precluso di accedere alle cure mediche. Ha sostenuto che il divieto di recarsi in qualsiasi istituto controllato dal Ministero della Salute gli era stato imposto in quanto le indagini preliminari erano nella fase iniziale ed era stato necessario interrogare i dipendenti di diversi istituti di tale tipo e ottenere vari documenti. Il divieto aveva pertanto tentato di precludere al ricorrente di interferire nelle indagini, non di privarlo delle cure mediche. Il Governo ha sostenuto che la portata della misura cautelare non dovrebbe essere interpretata in modo formalistico, bensì in conformità al suo fine. La possibilità per il ricorrente di chiedere di essere curato in qualsiasi struttura sanitaria era stata indicata espressamente dal pubblico ministero in data 19 agosto 2020, al momento della modifica della misura cautelare per evitare qualsiasi fraintendimento (si veda il paragrafo 34 supra).
169Il Governo ha inoltre sostenuto che, anche assumendo che la decisione contestata avesse precluso al ricorrente di chiedere di essere curato in strutture controllate dal Ministero della Salute, egli aveva nondimeno avuto la possibilità di ottenere tali cure in strutture comunali o private, o consultando dei medici da remoto, e poteva ricevere cure mediche urgenti a domicilio. Ha inoltre sottolineato che la durata degli arresti domiciliari del ricorrente era stata breve e che egli non aveva fornito alcuna prova di un’imminente o costante necessità di assistenza medica. Conseguentemente, ha sostenuto che la soglia di gravità di cui all’articolo 3 della Convenzione non era stata raggiunta.
2La valutazione della Corte
170I pertinenti principi generali relativi alla proibizione della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti di cui all’articolo 3 della Convenzione, in particolare per quanto riguarda l’obbligo dello Stato di fornire assistenza medica alle persone private della libertà, sono stati sintetizzati nella sentenza Blokhin c. Russia ([GC], n. 47152/06, §§ 135-36, 23 marzo 2016, e le cause ivi citate). Benché nel caso di specie il ricorrente fosse sottoposto ad arresti domiciliari che non erano di grado e intensità tali da costituire una privazione della libertà (si veda il paragrafo 20 supra e, mutatis mutandis, Lisovskij c. Lituania, n. 36249/14, § 71, 2 maggio 2017), la Corte ritiene tuttavia che le misure che lo hanno privato di appropriate cure mediche durante il periodo degli arresti domiciliari potessero costituire un trattamento in violazione dell’articolo 3 (si veda, mutatis mutandis, Blokhin, sopra citata, § 136, e le cause ivi citate).
171Nel caso di specie, la Corte non è persuasa del rilievo del Governo secondo il quale il divieto imposto al ricorrente di recarsi in qualsiasi istituto controllato dal Ministero della Salute non gli precludesse di fatto di accedere alle cure mediche (si veda il paragrafo 168 supra). Essa osserva che quando il ricorrente ha sollevato tale doglianza dinanzi al Tribunale regionale di Vilnius, esso ritenne necessario attenuare le condizioni dei suoi arresti domiciliari per consentirgli di accedere a qualsiasi struttura sanitaria a fini terapeutici (si veda il paragrafo 33 supra), il che indica che esso intendeva che la restrizione comprendesse la frequentazione per fini terapeutici. La Corte non ha alcun motivo per sostituire la valutazione dei tribunali interni con la propria e interpretare in modo differente la restrizione contestata.
172Essa prende anche atto dell’osservazione del ricorrente, non contestata dal Governo, secondo la quale egli riceveva dal 2006 cure mediche in un ospedale controllato dal Ministero della Salute e nessuna altra struttura comunale o privata era in grado di assicurare le cure mediche richieste dalla sua condizione (si veda il paragrafo 166 supra).
173La Corte non ha alcun motivo per dubitare che la limitazione nell’accesso a strutture sanitarie avesse causato al ricorrente stress e ansia, in particolare in considerazione della grave patologia dalla quale era affetto. Al medesimo tempo, essa ribadisce che il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per essere compreso nell’ambito dell’articolo 3. La valutazione di tale minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima (si veda Muršić c. Croazia [GC], n. 7334/13, § 97, 20 ottobre 2016, e le cause ivi citate).
174A tale riguardo, la Corte osserva che dopo che il ricorrente aveva portato la questione all’attenzione dei tribunali interni in data 29 luglio 2020 (si veda il paragrafo 32 supra), in data 18 agosto 2020 la restrizione contestata era stata revocata (si veda il paragrafo 33 supra), vale a dire entro quindici giorni lavorativi, o entro meno di tre settimane.
175Osserva inoltre che il ricorrente non aveva indicato né nel suo appello dinanzi al Tribunale regionale di Vilnius, né nelle sue osservazioni alla Corte, che durante il periodo in questione egli aveva avuto bisogno di procedure mediche specifiche, o che era stato costretto a perdere appuntamenti medici. Secondo la documentazione di cui la Corte è in possesso, la sua condizione era esaminata ogni sei mesi (si veda il paragrafo 167 supra); il successivo appuntamento era programmato nel settembre del 2020 e non era pertanto compromesso dalla restrizione contestata (si veda la motivazione del Tribunale regionale di Vilnius nel paragrafo 33 supra).
176La Corte ribadisce inoltre che le accuse di trattamento in violazione dell’articolo 3 della Convenzione devono essere corroborate da prove adeguate (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Enea c. Italia [GC], n. 74912/01, § 55, CEDU 2009, e Blokhin, sopra citata, § 139). Nel caso di specie, benché il ricorrente abbia sostenuto che la sua salute era peggiorata a decorrere dal settembre del 2020 (si veda il paragrafo 167 supra), egli non ha fornito alcuna prova medica che dimostrasse che tale peggioramento fosse stato causato specificamente dalla misura contestata. Conseguentemente, la Corte non dispone di infomazioni sufficienti che le permettano di pervenire a tale conclusione.
177Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la documentazione di cui è in possesso non le consenta di concludere che la restrizione contestata abbia raggiunto la soglia di gravità di cui all’articolo 3 della Convenzione. Conseguentemente, essa ritiene che non vi sia stata alcuna violazione di tale disposizione.
178Il ricorrente ha lamentato che il suo fermo era stato illegittimo e ingiustificato. Ha invocato l’articolo 5 § 1 della Convenzione, le cui parti pertinenti recitano come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
(...)
(c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (...)”
1Le osservazioni formulate dalle parti
179Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne effettive in ordine alla parte della sua doglianza ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione. Nella misura in cui egli aveva lamentato che avrebbe dovuto essere liberato immediatamente successivamente alla decisione del pubblico ministero di chiedere a un tribunale di collocarlo agli arresti domiciliari, invece di sottoporlo a custodia cautelare, egli non aveva sollevato tale questione con il procuratore capo (si veda il paragrafo 28 supra).
180Il ricorrente ha sostenuto che il suo fermo era stato del tutto illegittimo e che egli lo aveva costantemente sostenuto in tutte le sue doglianze e in tutti i suoi appelli; la sua ingiustificata durata era stato meramente uno dei rilievi che egli aveva fornito a sostegno di tale doglianza. Conseguentemente, egli ha sostenuto di avere esaurito correttamente le vie di ricorso interne in relazione alla sua doglianza ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.
2La valutazione della Corte
181La Corte osserva che il ricorrente ha lamentato che il suo fermo era stato fin dall’inizio incompatibile con l’articolo 5 § 1 della Convenzione. Il Governo non ha contestato che egli avesse sollevato tale doglianza dinanzi alle competenti autorità nazionali.
182La Corte prende atto del rilievo del ricorrente secondo il quale l’assenza di giustificazione della sua detenzione successivamente alla richiesta del pubblico ministero di collocarlo agli arresti domiciliari era uno dei rilievi che egli aveva fornito a sostegno della summenzionata doglianza ai sensi dell’articolo 5 § 1 della Convenzione, piuttosto che una doglianza in sé e di per sé indipendente (si veda il paragrafo 180 supra). Benché la questione di sapere se il ricorrente abbia sollevato tale specifico rilievo dinanzi alle competenti autorità nazionali, e in caso affermativo, se le autorità lo abbiano esaminato adeguatamente, possa essere pertinente nel valutare il merito della doglianza ai sensi dell’articolo 5 § 1, la Corte ritiene che tale questione non abbia alcuna rilevanza al fine della ricevibilità della sua complessiva doglianza ai sensi di tale disposizione. Rigetta pertanto l’eccezione del Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.
183La Corte osserva inoltre che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
184Il ricorrente ha sostenuto che il suo fermo fosse stato illegittimo e ingiustificato. Nessuna delle decisioni adottate dalle autorità interne e dai tribunali aveva fornito motivi oggettivi e personalizzati che dimostrassero che egli avrebbe potuto darsi alla fuga o commettere reati. La probabilità che egli lo facesse era stata quindi basata essenzialmente sul fatto che era sospettato di un grave reato (si vedano i paragrafi 11, 14, 24, 25 e 27 supra), ma ciò non era conforme alla giurisprudenza della Corte (si vedano le cause citate nel paragrafo 23 supra). Ha inoltre sostenuto di avere collaborato pienamente con le autorità durante la perquisizione della sua abitazione, ma non era stato tenuto di ciò in quanto il STT aveva deciso di arrestarlo ancor prima di arrivare nella sua abitazione. Ha inoltre sostenuto che le indagini preliminari erano state aperte nel marzo del 2020 e che il fatto che le autorità non avessero interrogato i testimoni e non avessero svolto altre misure istruttorie entro il luglio del 2020 non avrebbe dovuto costituire una giustificazione della sua detenzione.
185Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la privazione della libertà cui era stato sottoposto non era stata autorizzata da un tribunale. Il fatto che il STT avesse chiesto una preliminare autorizzazione del tribunale per perquisire la sua abitazione (si veda il paragrafo 12 supra) dimostrava che non sussisteva alcun motivo per il quale esso non avrebbe potuto ottenere anche l’autorizzazione a detenerlo. Inoltre, egli non era stato condotto sollecitamente dinanzi a un giudice successivamente al suo arresto da parte del STT e la sua decisione era stata invece riesaminata dal pubblico ministero (si veda il paragrafo 14 supra), il quale non poteva essere considerato imparziale. Il ricorrente ha sottolineato che l’articolo 140 del CPP era stato successivamente modificato per trattare varie carenze nelle disposizioni giuridiche vigenti all’epoca del suo arresto (si vedano i paragrafi 112-116 supra). Ha sostenuto che la modifica era stata provocata dal dibattito pubblico relativo al suo caso e che essa dimostrava che la disposizione giuridica applicata nei suoi confronti non rispettava la Costituzione e la Convenzione.
186Infine, ha sostenuto che verso le ore 10 del 22 luglio 2020 il pubblico ministero aveva depositato la domanda di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 16 supra). In quel momento era pertanto chiaro che non sussisteva alcun motivo per trattenerlo in detenzione. Tuttavia, egli non era stato liberato immediatamente, ma era rimasto in detenzione fino all’udienza in tribunale.
(b) Il Governo
187Il Governo ha sostenuto che il fermo del ricorrente avesse rispettato il diritto interno vigente all’epoca dei fatti: era stato disposto da un funzionario del STT e il pubblico ministero ne era stato informato (si vedano i paragrafi 108 e 109 supra). Inoltre, il ricorrente era stato informato dei sospetti nei suoi confronti e dei suoi diritti, e aveva potuto consultare un avvocato.
188Ha inoltre sostenuto che il fermo del ricorrente era stato giustificato dalla necessità di impedirgli di commettere ulteriori reati, nonché dalla necessità di individuare ogni possibile complice e svolgere le necessarie misure istruttorie (si vedano i paragrafi 11 e 14 supra). Il giorno dell’arresto del ricorrente, le autorità avevano programmato di eseguire perquisizioni in diversi luoghi differenti e di interrogare diverse persone. Era stato pertanto necessario limitare la libertà del ricorrente per precludergli di interferire in tali misure, in particolare di coordinare la sua posizione con altre persone con le quali aveva dei legami, quali funzionari statali e contatti in paesi stranieri. Il Governo ha inoltre sostenuto che le autorità avevano sospettato che uno dei documenti fondamentali dell’indagine – il contratto di commissione di agenzia tra il ricorrente e la società farmaceutica – avrebbe potuto essere stato falsificato, e tali sospetti erano stati successivamente “confermati” nel corso delle indagini (si veda il paragrafo 93 supra). Era stato pertanto ragionevole ritenere che il ricorrente avrebbe potuto commettere ulteriori reati dolosi per distorcere la verità relativa alle circostanze dell’acquisto dei test.
189Il Governo ha inoltre affermato che il pubblico ministero non aveva potuto ottenere una preliminare autorizzazione del tribunale alla custodia cautelare del ricorrente (si veda il paragrafo 122 supra), nonostante il fatto che tale autorizzazione fosse stata ottenuta per la perquisizione della sua abitazione (si vedano le osservazioni del ricorrente nel paragrafo 185 supra). In particolare, quando aveva chiesto l’autorizzazione alla perquisizione, il pubblico ministero non poteva sapere quando sarebbe stata concessa e quando sarebbe stata svolta e pertanto chiedere l’autorizzazione alla custodia cautelare al medesimo tempo “non era stato necessariamente fattibile”. Successivamente all’autorizzazione della perquisizione, il pubblico ministero e il STT avevano dovuto agire sollecitamente e avevano esercitato il loro potere giuridico di disporre il fermo del ricorrente (si veda il paragrafo 108 supra). Il Governo ha sottolineato che la durata del suo fermo non aveva ecceduto il massimo di 48 ore previsto dalla legge (si veda il paragrafo 110 supra).
190Infine, il Governo ha contestato il rilievo del ricorrente secondo il quale il suo fermo non fosse più giustificato successivamente alla richiesta di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 186 supra). Ha affermato che non era stato possibile liberarlo dopo il deposito da parte del pubblico ministero della richiesta di arresti domiciliari, per i motivi che seguono. Ai sensi del diritto interno, gli arresti domiciliari potevano essere disposti soltanto da un tribunale e non da un pubblico ministero (si veda il paragrafo 105 supra). Pertanto, precedentemente alla decisione del tribunale, il pubblico ministero avrebbe potuto liberare il ricorrente dal fermo senza disporre alcuna misura cautelare, il che avrebbe compromesso le indagini in corso, o avrebbe potuto imporre una delle misure cautelari più miti previste dal diritto interno (si veda il paragrafo 105 supra). Tuttavia, in quest’ultimo caso, non sarebbe più stato possibile collocare il ricorrente agli arresti domiciliari, salvo qualora egli avesse violato le condizioni della misura più mite. In aggiunta, il Governo ha sostenuto che in considerazione dell’elevato carico di lavoro dei giudici, non era sempre possibile svolgere un’udienza immediatamente dopo il deposito della richiesta di un pubblico ministero di una determinata misura cautelare.
2La valutazione della Corte
(a) I principi generali
191La Corte ribadisce che qualsiasi privazione della libertà deve, oltre che essere compresa in una delle eccezioni di cui alle lettere a-f dell’articolo 5 § 1 della Convenzione, essere “legittima”. Se è in questione la “legittimità” della detenzione, compreso sapere se sia stata seguita “una procedura prevista dalla legge”, la Convenzione rinvia essenzialmente al diritto nazionale e prevede l’obbligo di conformarsi alle sue norme sostanziali e procedurali. Mentre spetta normalmente in primo luogo alle autorità nazionali, segnatamente ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno, la situazione è differente in relazione a casi in cui il mancato rispetto di tale diritto comporta la violazione della Convenzione. Ciò vale, in particolare, per i casi in cui è in gioco l’articolo 5 § 1 della Convenzione e la Corte deve esercitare un determinato potere per riesaminare se sia stato osservato il diritto interno (si veda Denise Irvine c. Belgio, [GC], nn. 62819/17 e 63921/17, §§ 125-26, 1o giugno 2021, e le cause ivi citate).
192L’osservanza del diritto nazionale non è, tuttavia, sufficiente: il diritto interno deve essere conforme alla Convenzione, nonché ai principi generali che essa esprime o sottintende. I principi generali sottintesi dalla Convenzione, ai quali rinvia la giurisprudenza relativa all’articolo 5 § 1, comprendono il principio dello stato di diritto e connesso a quest’ultimo, quello della certezza del diritto (ibid., § 127). In ordine al principio della certezza del diritto, l’espressione “in conformità a una procedura prevista dalla legge” esige non soltanto che l’arresto o la detenzione debbano avere una base giuridica nel diritto interno, ma riguardano anche la qualità del diritto. In caso di privazione della libertà, è particolarmente importante che sia soddisfatto il principio generale della certezza del diritto. È pertanto essenziale che le condizioni della privazione della libertà siano definite chiaramente nel diritto interno e che il diritto sia prevedibile riguardo alla sua applicazione in modo da soddisfare il requisito di “legittimità” previsto dalla Convenzione (ibid., § 128).
193L’articolo 5 § 1 della Convenzione esige inoltre che qualsiasi privazione della libertà debba essere in linea con il fine di tutelare l’individuo dall’arbitrarietà (ibid., § 129). In particolare, perché non sia considerata arbitraria, deve essere dimostrato che la privazione della libertà sia stata necessaria, date le circostanze. La detenzione di un individuo è una misura di gravità tale che essa è giustificata soltanto se sono state esaminate altre misure, meno gravi, ed esse sono state ritenute insufficienti a tutelare l’interesse individuale o quello pubblico (si veda Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 137, 4 dicembre 2018, e le cause ivi citate).
(b) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
194Nel caso di specie, le parti non hanno contestato che dalle 8.01 del 21 luglio 2020 alle 17.15 del 22 luglio 2020 il ricorrente fosse stato sottoposto a fermo e pertanto privato della libertà (si vedano i paragrafi 11 e 21 supra).
195Il provvedimento di fermo era stato adottato dal STT sulla base dell’articolo 140 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 11 supra). All’epoca dei fatti, tale disposizione permetteva a un pubblico ministero o a un funzionario preposto alle indagini preliminari, in circostanze eccezionali, di sottoporre a fermo una persona che non era stata colta nell’atto di commettere un reato o immediatamente dopo averlo commesso se erano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: in primo luogo, dovevano sussistere i motivi di custodia cautelare previsti dal CPP – vale a dire, doveva sussistere un fondato motivo per ritenere che la persona sospettata potesse darsi alla fuga, interferire nell’indagine o commettere ulteriori reati (si veda il paragrafo 117 supra); in secondo luogo, era necessario limitare immediatamente la libertà della persona per conseguire i fini elencati nel CPP – assicurare la sua partecipazione al procedimento penale o impedire ingerenze nel procedimento o la commissione di ulteriori reati (si veda il paragrafo 104 supra); e in terzo luogo, non vi era alcuna possibilità di chiedere urgentemente a un tribunale di autorizzare la custodia cautelare (si vedano i paragrafi 108 e 122 supra).
196La Corte osserva che nell’ottobre del 2020 il Ministero della Giustizia lituano aveva presentato una proposta di modifica dell’articolo 140 del CPP. Nel rapporto esplicativo allegato a tale proposta, il Ministero aveva sottolineato che una persona che non era stata colta nell’atto di commettere un reato, o immediatamente dopo averlo commesso, poteva essere sottoposta a fermo soltanto in circostanze eccezionali. Il fine di tale detenzione era quello di consentire a un pubblico ministero di chiedere urgentemente a un tribunale l’autorizzazione a sottoporre tale persona a custodia cautelare, e perché il fermo osservasse l’articolo 140 § 2 del CPP, doveva essere stato impossibile per il pubblico ministero, a causa di un improvviso cambiamento delle circostanze e della mancanza di tempo, ottenere la preliminare autorizzazione di un tribunale alla detenzione. Il Ministero ha inoltre dichiarato che l’applicazione del fermo al fine di eseguire delle misure istruttorie, o il trattenimento della persona in stato di fermo senza neanche chiedere l’autorizzazione di un tribunale alla custodia cautelare, erano incompatibili con l’oggetto e con il fine dell’articolo 140 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 112 supra). Invero, nel 2022 tale disposizione legislativa era stata modificata per affrontare i problemi indicati dal Ministero (si vedano i paragrafi 113-116 supra).
197Come la Corte ha precedentememte ritenuto, il fatto che la disposizione giuridica sia successivamente modificata non è sufficiente, in sé e di per sé, per dimostrare che la precedente disposizione fosse viziata (si veda Galakvoščius c. Lituania (dec.), n. 11398/18, § 60, 7 luglio 2020, e la giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, essa ritiene che i rilievi forniti dal Ministero della Giustizia nel rapporto esplicativo, che elaboravano l’oggetto e il fine dell’articolo 140 § 2 del CPP e criticavano alcune prassi degli inquirenti nell’applicazione di tale disposizione legislativa, siano pertinenti nel valutare se la sua applicazione nel caso in esame fosse conforme a una procedura prevista dalla legge e se essa fosse priva di arbitrarietà.
198Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che nel suo caso la terza condizione di cui all’articolo 140 § 2 del CPP non era stata soddisfatta, in quanto le autorità interne non avevano dimostrato che non era stato possibile chiedere l’autorizzazione a un tribunale prima di sottoporlo a fermo (si veda il paragrafo 185 supra).
199La Corte non ha ricevuto alcun rinvio a strumenti giuridici, esempi giurisprudenziali o altre fonti in grado di chiarire quali circostanze avrebbero potuto essere considerate rendere impossibile, ai sensi dell’articolo 140 § 2 del CPP, per il pubblico ministero chiedere la preliminare autorizzazione del tribunale a fermare una persona. A tale riguardo, essa prende atto delle critiche espresse dal Ministero della Giustizia in ordine all’oscurità di tale disposizione (si veda il paragrafo 112 supra). Tali circostanze suscitano alla Corte seri dubbi riguardo alla questione di sapere se le disposizioni giuridiche interne vigenti all’epoca del fermo del ricorrente fossero sufficientemente prevedibili nella loro applicazione da soddisfare il requisito di “legittimità” di cui all’articolo 5 § 1 della Convenzione.
200Poiché spetta principalmente alle autorità nazionali, segnatamente ai tribunali, risolvere i problemi di interpretazione della legislazione interna (si veda, tra numerosi altri precedenti, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 186, 6 novembre 2018), la Corte ritiene che qualsiasi dubbio relativo alla questione di sapere se siano state soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 140 § 2 del CPP avrebbe dovuto essere dissipato dalle autorità interne. Tuttavia, il STT, che aveva disposto il fermo, e il pubblico ministero, che aveva rigettato il suo primo ricorso avverso esso, hanno semplicemente dichiarato che non era stato possibile chiedere un’autorizzazione del tribunale, senza alcuna ulteriore spiegazione (si vedano i paragrafi 11 e 14 supra; si vedano altresì, nel paragrafo 114 supra, le successive modifiche legislative che sancivano nell’articolo 140 del CPP l’obbligo di giustificare perché non fosse stato possibile ottenere l’autorizzazione del tribunale).
201Inoltre, nei suoi ricorsi al procuratore capo e al giudice per le indagini preliminari, il ricorrente ha sostenuto che l’impossibilità di chiedere la preliminare autorizzazione di un tribunale non fosse stata dimostrata. Ha menzionato le seguenti circostanze: le indagini preliminari relative alle circostanze dell’acquisto di test per il COVID-19 erano state aperte in data 30 marzo 2020; fin dall’inizio egli era stato l’unico potenziale sospettato in tali indagini; il STT e il pubblico ministero si erano preparati a svolgere una perquisizione della sua abitazione e avevano ottenuto l’autorizzazione del tribunale a ciò; e la decisione di sottoporlo a fermo era stata preparata precedentemente all’arrivo dei funzionari del STT nella sua abitazione per svolgere la perquisizione (si vedano i paragrafi 22 e 26 supra). La Corte ritiene che i rilievi del ricorrente siano specifici e pertinenti alla questione di sapere se gli inquirenti avessero avuto o meno tempo e possibilità sufficienti per ottenere la preliminare autorizzazione del tribunale al suo fermo. Tuttavia, né il procuratore capo né il giudice per le indagini preliminari hanno esaminato tali rilievi (si vedano i paragrafi 25 e 27 supra). Difatti, il giudice per le indagini preliminari ha esaminato l’impossibilità di chiedere tale autorizzazione immediatamente dopo l’arresto del ricorrente, invece che prima di esso, come previsto dall’articolo 140 § 2 del CPP (si veda il paragrafo 27 supra). Date le circostanze, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano dimostrato che nel caso del ricorrente fosse stata soddisfatta la terza condizione di cui all’articolo 140 § 2 del CPP.
202Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il suo fermo non fosse necessario date le circostanze (si veda il paragrafo 184 supra). Invero, l’articolo 140 § 2 del CPP impone alle autorità di accertare la necessità del fermo (si veda il paragrafo 108 supra) e, inoltre, il CPP prevede un requisito generale secondo il quale le misure procedurali coercitive possano essere applicate soltanto se i fini del procedimento non possono essere conseguiti senza di esse (si veda il paragrafo 103 supra). Il STT ha dichiarato che il fermo del ricorrente era necessario per impedirgli di darsi alla fuga, di interferire nelle indagini o di commettere ulteriori reati e che il rischio che egli lo facesse derivava dal fatto che egli era sospettato di un grave reato e rischiava una pena detentiva, nonché dal fatto che le indagini preliminari erano nella fase iniziale (si veda il paragrafo 11 supra). Tuttavia, tale decisione non conteneva alcuna spiegazione del motivo per il quale tale rischio non potesse essere impedito con misure cautelari meno gravi previste dal diritto interno, alcune delle quali potevano essere disposte senza l’autorizzazione di un tribunale (si veda il paragrafo 105 supra).
203La Corte rileva inoltre che, nel suo ricorso al pubblico ministero il giorno del suo arresto, il ricorrente ha rinviato, in particolare, al fatto che egli disponeva di una legittima fonte di reddito, non aveva riportato precedenti condanne e aveva collaborato con le autorità durante la perquisizione della sua abitazione (si veda il paragrafo 13 supra; si veda altresì la pertinente disposizione del CPP nel paragrafo 106 supra). Tuttavia, la decisione del pubblico ministero non aveva esaminato in alcun modo le circostanze personali del ricorrente (si veda il paragrafo 14 supra). A seguito di un nuovo ricorso presentato dal ricorrente, il procuratore capo aveva dichiarato che si era tenuto conto di tali circostanze al momento di decidere infine di collocarlo agli arresti domiciliari (si veda il paragrafo 24 supra). Tuttavia, la decisione di collocarlo agli arresti domiciliari era stata emessa dopo che egli era in stato di fermo da circa trentatré ore (si veda il paragrafo 194 supra) e non modificava il fatto che la necessità di tale fermo non fosse stata valutata adeguatamente da alcuna autorità interna, come previsto dall’articolo 140 § 2 del CPP (si veda, mutatis mutandis, Dzerkorashvili e altri c. Georgia, n. 70572/16, § 102, 2 marzo 2023).
204Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il fermo del ricorrente non avesse seguito la procedura prescritta dalla legge. Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.
205Il ricorrente ha lamentato che il Presidente, il Ministro della Salute e diversi membri del Seimas avevano insinuato pubblicamente che egli fosse colpevole dei reati dei quali era stato sospettato, violando il suo diritto di essere presunto innocente. Ha invocato l’articolo 6 § 2 della Convenzione, che recita come segue:
“2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”
1Le osservazioni formulate dalle parti
206Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne effettive. In particolare, ai sensi del codice civile, egli aveva diritto a presentare una pretesa civile per tutelare il suo onore e la sua dignità nei confronti di chiunque, compreso di funzionari statali. Il Governo ha affermato che l’efficacia di tale rimedio in casi riguardanti le dichiarazioni pubbliche effettuate da importanti politici era stata dimostrata dalla giurisprudenza interna – ha fornito due esempi di cause pertinenti (si vedano i paragrafi 148 e 153 supra). Ha inoltre sottolineato che la Corte aveva già riconosciuto che nel diritto lituano i ricorsi civili erano effettivi in ordine ad asserite violazioni della presunzione di innocenza (si veda Januškevičienė c. Lituania, n. 69717/14, §§ 59-63, 3 settembre 2019).
207Il Governo ha inoltre sostenuto che il procedimento penale nei confronti del ricorrente era ancora pendente (si veda il paragrafo 95 supra) e che, pertanto, la valutazione dell’equità di tale procedimento era prematura.
208Il ricorrente ha sostenuto di avere lamentato la violazione del suo diritto di essere presunto innocente nei suoi vari ricorsi alle autorità interne (si vedano i paragrafi 45 e 82 supra) e che esigere che instaurasse ulteriori procedimenti nei confronti di ogni funzionario statale che aveva effettuato dichiarazioni pubbliche su di lui avrebbe costituito un onere irragionevole. Ha inoltre sostenuto che, date le circostanze, il rimedio civile suggerito dal Governo sarebbe stato inefficace.
2La valutazione della Corte
209La Corte ribadisce che gli Stati sono dispensati dal rispondere dei loro atti dinanzi a un organo internazionale prima di avere avuto l’opportunità di ovviare a tali problemi mediante il proprio ordinamento giuridico e chi desidera invocare il controllo giurisdizionale della Corte in ordine a doglianze nei confronti di uno Stato è pertanto obbligato a esperire, dapprima, i rimedi previsti dall’ordinamento giuridico nazionale (si veda Vučković e altri, sopra citata, § 70). L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne esige pertanto che un ricorrente utilizzi normalmente i ricorsi disponibili e sufficienti in ordine ai suoi reclami ai sensi della Convenzione. L’esistenza dei rimedi in questione deve essere sufficientemente certa non soltanto teoricamente, bensì anche praticamente, diversamente essi difetterebbero della necessaria accessibilità ed effettività (ibid., § 71).
210Nel caso di specie, il ricorrente ha lamentato le dichiarazioni effettuate dal Presidente, dal Ministro della Salute e da membri del Seimas (si vedano i paragrafi 61, 67, 69 e 71-74 supra) che egli ha ritenuto incoraggiassero il pubblico a ritenerlo colpevole precedentemrente alla determinazione della sua colpevolezza da parte di un tribunale (si vedano, per una situazione simile, Butkevičius c. Lituania, n. 48297/99, § 53, CEDU 2002-II (estratti), e, nell’ambito dell’articolo 8 della Convenzione, Rinau c. Lituania, n. 10926/09, §§ 210-11, 14 gennaio 2020).
211La Corte tratterà dapprima il rilievo del Governo secondo il quale tale doglianza è prematura in quanto il procedimento penale nei confronti del ricorrente è ancora pendente (si veda il paragrafo 207 supra). Essa ritiene che l’essenza del reclamo del ricorrente vertesse sul fatto che degli alti funzionari statali avevano incoraggiato il pubblico a ritenere che egli fosse colpevole precedentemrente alla determinazione della questione da parte dei tribunali, piuttosto che il fatto che le decisioni dei tribunali nei procedimenti penali fossero state effettivamente influenzate da tali dichiarazioni (si raffrontino e si contrappongano Paulikas c. Lituania, n. 57435/09, §§ 40 e 44, 24 gennaio 2017, e, nel contesto di un procedimento civile, Čivinskaitė c. Lituania, n. 21218/12, §§ 103 e 105, 15 settembre 2020); difatti, egli era stato assolto dal tribunale di primo grado (si veda il paragrafo 95 supra). Date le circostanze, la Corte non è persuasa del fatto che sollevare questa doglianza nel procedimento penale, del quale tali funzionari non erano parti, avrebbe costituito un rimedio effettivo riguardo alle dichiarazioni contestate (si vedano, mutatis mutandis, Daktaras c. Lituania (dec.), n. 42095/98, 11 gennaio 2000; Peša c. Croazia, n. 40523/08, § 132, 8 aprile 2010; e Neagoe c. Romania, n. 23319/08, § 27, 21 luglio 2015). Invero, nel caso di specie il Governo non ha indicato quali misure avrebbero potuto adottare i tribunali che esaminavano le accuse penali nei confronti del ricorrente per porre rimedio all’essenza del reclamo del ricorrente, vale a dire che degli alti funzionari statali avevano incoraggiato il pubblico a considerarlo colpevole (si veda Neagoe, sopra citata, § 27, e si raffronti e si contrapponga Rimšēvičs c. Lettonia (dec.), n. 31634/18, § 51, 10 ottobre 2023). Conseguentemente, la Corte ritiene che il fatto che il procedimento penale nei confronti del ricorrente sia ancora pendente non incida minimamente sulla ricevibilità della sua doglianza ai sensi dell’articolo 6 § 2 della Convenzione.
212La Corte passa successivamente al rilievo del Governo secondo il quale il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne, in quanto egli aveva la possibilità di presentare una pretesa civile per tutelare il suo onore e la sua dignità nei confronti di chiunque, compreso di funzionari statali (si veda il paragrafo 206 supra).
213Il ricorrente ha sostenuto che egli non era tenuto a esaurire il summenzionato rimedio in quanto aveva lamentato le dichiarazioni contestate nei suoi ricorsi relativi al sequestro temporaneo dei suoi beni e alla restrizione impostagli riguardo alla divulgazione di informazioni relative alle indagini (si veda il paragrafo 208 supra). Tuttavia, la Corte osserva che il procedimento durante il quale il ricorrente aveva sollevato tali doglianze riguardava la legittimità delle specifiche misure procedurali adottate nei suoi confronti. Egli non ha fornito alcun rinvio a strumenti giuridici interni o a esempi giurisprudenziali che potrebbero condurre la Corte a ritenere che le autorità nazionali chiamate a esaminare la legittimità di tali misure procedurali avessero anche il diritto di valutare le dichiarazioni pubbliche effettuate dal Presidente, del Ministro della Salute o da membri del Seimas. Date le circostanze, la Corte non è convinta del fatto che sollevando tali doglianze di violazioni della presunzione di innocenza in tali procedimenti il ricorrente abbia soddisfatto l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne effettive.
214Conseguentemente, deve essere valutato se il rimedio civile indicato dal Governo potesse essere considerato effettivo nelle circostanze del caso di specie. La Corte osserva di avere precedentemente ritenuto che un rimedio civile possa, in linea di principio, essere un modo effettivo di trattare una doglianza relativa a dichiarazioni asseritamente pregiudizievoli effettuate in ordine a un procedimento penale in corso, sia singolarmente che in combinato disposto con un rimedio penale (si veda Mamaladze c. Georgia, n. 9487/19, § 63, 3 novembre 2022, e le cause ivi citate). Nel caso di specie, il Governo ha fornito due esempi di casi nazionali in cui i tribunali avevano esaminato pretese civili presentate nei confronti di importanti politici in ordine alle loro dichiarazioni pubbliche, benché la Corte non sia stata informata delle decisioni definitive adottate in tali cause (si vedano i paragrafi 148 e 153 supra). Comunque sia, essa osserva che il ricorrente non ha commentato tali esempi e non ne ha contestato la pertinenza al suo caso, né ha fornito alcun altro rilievo o alcuna altra decisione dei tribunali interni in grado di dimostrare che tale ricorso fosse ovviamente inutile, date le circostanze del caso di specie, o che sussistessero circostanze particolari che lo assolvevano dall’obbligo di esaurirlo.
215A tale riguardo, la Corte ribadisce che l’esistenza di meri dubbi riguardo alle prospettive di successo di un particolare rimedio che non è ovviamente inutile non costituisce una valida ragione per non esaurire tale via di ricorso (si veda Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Svizzera [GC], n. 21881/20, § 159, 27 novembre 2023, e le cause ivi citate). In aggiunta, in un ordinamento giuridico che prevede la tutela costituzionale dei diritti fondamentali, spetta all’individuo leso verificare la portata di tale tutela e consentire ai tribunali nazionali di elaborare tali diritti mediante l’interpretazione. Il compito di giudicare attribuito ai tribunali è precisamente quello di dissipare tali dubbi interpretativi che permangono. La facoltà della Corte di verificare l’osservanza del diritto interno è quindi limitata, in quanto spetta principalmente alle autorità nazionali, segnatamente ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno caso per caso (ibid.).
216Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il ricorrente fosse tenuto ad avvalersi del rimedio civile indicato dal Governo in ordine alla sua doglianza relativa alle dichiarazioni pubbliche effettuate da funzionari statali. In considerazione del fatto che egli non ha instaurato alcun procedimento interno mediante il quale avrebbe potuto essere esaminata l’efficacia di tale rimedio, non spetta alla Corte concludere in abstracto che esso non fosse effettivo.
217Segue che questa doglianza deve essere dichiarata irricevibile in ragione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
218Il ricorrente ha lamentato che le autorità inquirenti avevano danneggiato la sua reputazione rivelando il suo nome e la sua esperienza lavorativa il giorno del suo arresto, accompagnandolo a un’udienza in tribunale davanti ai giornalisti e commentando regolarmente il caso sui media. Ha sostenuto che tali atti avessero violato i suoi diritti di cui all’articolo 6 § 2 e all’articolo 8 della Convenzione.
219La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti oggetto della causa (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018) ritiene che la presente doglianza debba essere esaminata unicamente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che recita come segue:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
1Le osservazioni formulate dalle parti
220Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non si fosse avvalso della possibilità di instaurare un’azione civile risarcitoria nei confronti degli organi di informazione o delle autorità inquirenti, la cui efficacia era stata riconosciuta dalla Corte nella sentenza A.Č. c. Lituania ((dec.), n. 59076/08, § 50, 4 pottobre 2016).
221Il ricorrente ha sostenuto di avere sollevato la summenzionata doglianza dinanzi alle autorità interne (si vedano i paragrafi 77, 82 e 86 supra).
2La valutazione della Corte
(a) L’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione
222Il Governo non ha contestato l’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione nel caso di specie. Tuttavia, la Corte ribadisce che l’applicabilità ratione materiae della Convenzione definisce l’ambito della sua giurisdizione. Pertanto, non le è precluso di esaminare d’ufficio tale questione (si vedano Béláné Nagy c. Ungheria [GC], n. 53080/13, § 71, 13 dicembre 2016, e Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, § 59, 3 novembre 2022).
223La Corte ribadisce che il diritto alla tutela della reputazione è un diritto tutelato dall’articolo 8 della Convenzione nell’ambito del diritto al rispetto della vita privata. Perché entri in gioco l’articolo 8, tuttavia, l’attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un determinato livello di gravità ed essere compiuto in modo tale da recare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (si veda, tra numerosi altri precedenti, Axel Springer AG i. Germania [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012).
224Nel caso di specie, le autorità inquirenti hanno annunciato attraverso i loro canali di comunicazione ufficiali che il ricorrente, identificato con il suo nome completo, era sospettato di un grave reato relativo all’acquisto di elevato valore, da parte dello Stato, di misure di protezione per il COVID-19. La Corte non ha motivo di dubitare che tale pubblicità, in considerazione della sua forma e del suo contenuto, abbia raggiunto il livello di gravità necessario per potere danneggiare la sua reputazione (si vedano, mutatis mutandis, Jishkariani c. Georgia, n. 18925/09, § 47, 20 settembre 2018, e Margari c. Grecia, n. 36705/16, § 31, 20 giugno 2023). Conseguentemente, l’articolo 8 della Convenzione è applicabile.
(b) L’esaurimento delle vie di ricorso interne
225La Corte ribadisce che, se sussistono diversi rimedi interni che un individuo può perseguire, tale persona ha il diritto di scegliere un rimedio che tratta il suo essenziale reclamo. In altre parole, se è stato perseguito un rimedio, non è necessario esperire un altro rimedio avente essenzialmente il medesimo obiettivo (si veda O’Keeffe, sopra citata, § 109, e le cause ivi citate).
226Nelle sue doglianze sollevate nel corso del procedimento concernente l’ammonizione impartitagli di astenersi dal divulgare informazioni relative alle indagini, il ricorrente ha lamentato anche che il STT e la Procura avevano commentato pubblicamente i sospetti nei suoi confronti e avevano rivelato la sua identità (si vedano i paragrafi 77, 82 e 86 supra). La Corte è consapevole del fatto che il fine di tale procedimento era valutare la legittimità dell’ammonizione impartita al ricorrente. Al medesimo tempo, essa osserva che il procuratore capo e il giudice per le indagini preliminari hanno effettivamente valutato il merito dei rilievi concernenti gli atti compiuti dalle autorità nel rivelare alcuni dettagli relativi alle indagini preliminari, tra cui la sua identità, considerando tali azioni legittime e giustificate (si vedano i paragrafi 83 e 87 supra). Date le circostanze, la Corte ritiene che sia stata offerta alle autorità nazionali la possibilità di trattare la sua doglianza sollevata successivamente dinanzi alla Corte e che tale doglianza non possa essere rigettata per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (si vedano, mutatis mutandis, Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, § 52, 24 luglio 2008, e Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, §§ 43-45, CEDU 2009).
227Conseguentemente, la Corte ritiene che il ricorrente non fosse tenuto a perseguire alcun altro rimedio interno in ordine alla sua doglianza ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Rigetta pertanto l’eccezione del Governo.
(c) La conclusione relativa alla ricevibilità
228La Corte osserva inoltre che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
229Il ricorrente ha sostenuto che, al momento dell’apertura delle indagini preliminari, egli non svolgeva un pubblico ufficio e non poteva essere considerato una figura pubblica. A quell’epoca, egli non faceva più parte della maggior parte degli organi menzionati dal Governo nelle sue osservazioni (si veda il paragrafo 237 infra) e non era più presidente della POLA. In ogni caso, nessuno di tali ruoli gli aveva conferito alcun potere decisionale o accordato lo status di pubblico ufficiale ai sensi del diritto interno. Inoltre, egli non aveva mai fatto parte di gruppi di lavoro o di comitati relativi alla gestione della pandemia di COVID-19.
230Nonostante ciò, il STT e le altre autorità avevano fatto tutto il possibile per pubblicizzare il suo arresto e il procedimento nei suoi confronti. In particolare, il giorno del suo arresto, il STT aveva reso pubblici i sospetti nei suoi confronti e aveva rivelato il suo nome completo e i suoi legami con la POLA (si vedano i paragrafi 59 e 60 supra). Inoltre, il STT aveva pubblicato il comunicato stampa sul suo sito internet non soltanto in lituano, bensì anche in inglese (si veda il paragrafo 62 supra), circostanza che non era la sua prassi abituale e che influiva sulla sua reputazione professionale all’estero. Inoltre, il STT aveva deciso di farlo accompagnare dalla polizia all’udienza in tribunale relativa ai suoi arresti domiciliari con le mani dietro la schiena, il che lo aveva fatto sembrare ammanettato, nonostante il fatto che il pubblico ministero non avesse neanche chiesto il suo arresto (si vedano i paragrafi 17 e 18 supra). Ha sostenuto che le autorità avessero suscitato l’interesse dei giornalisti per il caso rivelando i suoi dati personali e commentando regolarmente il caso in pubblico (si vedano i paragrafi 65 e 70 supra) e che esse avessero già creato le condizioni per diffondere ampiamente nei media le informazioni che lo riguardavano e le sue fotografie (si veda il paragrafo 66 supra).
231Ha inoltre affermato che anche in casi di elevato profilo la prassi corrente del STT non era divulgare tante informazioni personali quante ne erano state divulgate nel suo caso. Ha allegato due comunicati stampa emessi dal STT che annunciavano l’apertura di indagini preliminari in cui le accuse erano state espresse in modo più astratto e le persone sospettate erano state identificate soltanto mediante le loro iniziali. Un approccio simile era stato seguito dal Servizio per le indagini sui reati finanziari quando aveva informato il pubblico di un’indagine concernente l’acquisto su larga scala di altre misure di protezione dal COVID-19. Secondo il ricorrente, ciò dimostrava che le autorità lituane erano riuscite, in altri casi simili, a conseguire un equilibrio tra la necessità di informare il pubblico e la tutela della vita privata dei sospettati. Non poteva quindi sussistere alcuna giustificazione oggettiva per trattare il suo caso in modo diverso.
232Inoltre, il ricorrente ha criticato il contrasto tra l’ampia copertura data all’avvio del procedimento penale nei suoi confronti e quella data all’archiviazione delle iniziali accuse di traffico di influenza (si veda il paragrafo 92 supra) – quando tali accuse erano state archiviate, né il STT né la Procura avevano emesso un comunicato stampa in tal senso.
233Ha inoltre menzionato il comunicato stampa dell’11 novembre 2021 nel quale il pubblico ministero aveva qualificato le sue azioni come finalizzate al “profitto egoistico e illecito ottenuto approfittando delle circostanze straordinarie” (si veda il paragrafo 89 supra). Il ricorrente ha sostenuto che, effettuando tali dichiarazioni precedentemente alla determinazione della sua colpevolezza da parte di un tribunale, il pubblico ministero aveva tentato di disonorarlo pubblicamente.
234Il ricorrente ha inoltre sostenuto che qualsiasi dichiarazione effettuata dalle autorità inquirenti dovesse essere valutata alla luce del divieto impostogli di commentare il caso (si veda il paragrafo 79 supra): le autorità avevano creato una situazione in cui esse potevano manifestare pubblicamente qualsiasi sospetto nei suoi confronti, mentre qualsiasi commento che egli avrebbe potuto desiderare fare rischiava di essere trattato come una divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari e soggetto a una nuova azione penale.
235Infine, ha sostenuto che tutte le summenzionate pubblicazioni e fotografie fossero rimaste disponibili online e fossero accessibili a chiunque cercava il suo nome, continuando in tal modo a danneggiare la sua reputazione.
(b) Il Governo
236Il Governo ha sostenuto in primo luogo che il caso di specie dovesse essere considerato nel suo più ampio contesto (si veda il paragrafo 5 supra). In particolare, le circostanze dell’acquisto dei test per il COVID-19 erano diventate di pubblico dominio nel momento in cui la campagna per le elezioni per il Seimas dell’ottobre 2020 era stata più attiva e il dibattito politico, comprese le critiche alle decisioni della coalizione governativa, erano state particolarmente intense. Il contesto politico e il nesso tra gli asseriti reati e le misure adottate durante la pandemia COVID-19 avevano comprensibilmente attirato l’attenzione del pubblico e dei media e stimolato un dibattito in una società democratica.
237Ha inoltre sostenuto che il ricorrente fosse attivamente coinvolto negli affari pubblici. Oltre al suo ruolo nella POLA e al suo precedente lavoro con funzionari selezionati (si veda il paragrafo 4 supra), era stato cofondatore e presidente di Youth Cancer Europe, una rete di organizzazioni per il tumore giovanile; membro del consiglio di amministrazione di diverse strutture sanitarie statali e comunali; membro del Consiglio scientifico dell’Istituto nazionale per il tumore; presidente del Fondo statale per la promozione della salute pubblica; membro del consiglio di amministrazione della Coalizione europea dei pazienti oncologici; e membro del consiglio di amministrazione di Invest Lithuania, agenzia statale per la promozione degli investimenti. Aveva inoltre partecipato a diversi comitati o gruppi di lavoro governativi incaricati dell’elaborazione di soluzioni sanitarie elettroniche e mobili. La sua partecipazione ad attività sociali e politiche non era quindi stata breve o incidentale.
238Il Governo ha sostenuto che il pubblico avesse un interesse giustificabile a essere informato del procedimento penale nei confronti del ricorrente e che le autorità inquirenti avessero fornito tali informazioni in modo generico, senza alcun pregiudizio per i suoi diritti. Segnatamente, i Principi guida per la lotta alla corruzione, adottati dal Comitato dei Ministri in data 6 novembre 1997, comprendevano l’esigenza di assicurare che i media avessero la libertà di ricevere e diffondere informazioni in materia di corruzione, fatte salve soltanto le limitazioni o le restrizioni necessarie in una società democratica. Quindi, fornire informazioni relative alle indagini, in particolare se esse concernevano una figura pubblica, doveva essere considerato un contributo a un dibattito di interesse generale.
239Ha inoltre dichiarato che, nel contattare varie autorità e funzionari in relazione all’acquisto, il ricorrente aveva utilizzato il suo indirizzo e-mail professionale presso la POLA. Conseguentemente, era stato giustificato indicare nell’iniziale comunicato stampa che egli era pubblicamente noto come presidente di tale entità. Non erano stati tuttavia divulgati alcuna altra esperienza lavorativa o dettagli personali. Infine, il Governo ha sottolineato che le autorità non avevano pubblicato alcuna fotografia del ricorrente.
2La valutazione della Corte
(a) L’esistenza di un’ingerenza
240Le parti non hanno contestato che vi fosse stata un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, e la Corte non ha motivo per ritenere diversamente.
(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge
241Le regole concernenti la divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari in corso sono stabilite nelle Raccomandazioni concernenti la divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari approvate dal Procuratore Generale (si vedano i paragrafi 134-143 supra).
242La Corte osserva che, ai sensi delle Raccomandazioni, nel divulgare informazioni relative a una persona sospettata di reati, non devono essere divulgati il nome e il cognome di una persona considerata una figura pubblica (si veda il paragrafo 140 supra). In ordine alle figure pubbliche, le Raccomandazioni prevedono che in ogni caso debba essere conseguito un appropriato equilibrio tra l’interesse del pubblico a essere informato e la tutela dei diritti fondamentali della persona che ha presumibilmente commesso un reato (si veda il paragrafo 141 supra).
243Il ricorrente ha sostenuto che egli non soddisfacesse la definizione di figura pubblica nel diritto interno (si veda il paragrafo 133 supra). A tale riguardo, la Corte ribadisce che spetta principalmente alle autorità nazionali, segnatamente ai tribunali, risolvere i problemi di interpretazione della legislazione interna (si veda Ramos Nunes de Carvalho e Sá, sopra citata, § 186). Nel caso di specie, essa ritiene che la questione di sapere se il ricorrente fosse sufficientemente noto al pubblico da giustificare la portata della diffusione delle informazioni da parte delle autorità dovrebbe essere affrontata quando si esamina se l’ingerenza contestata fosse necessaria in una società democratica.
244Conseguentemente, la Corte ammette che l’ingerenza contestata fosse prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.
(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo
245Ai sensi del diritto interno, fornire al pubblico informazioni relative a indagini preliminari in corso persegue fini quali l’aumento della trasparenza dell’operato delle autorità pertinenti, il miglioramento della comprensione dei procedimenti penali da parte del pubblico e il contributo a indagini relative ad asseriti reati (si veda il paragrafo 138 supra). Invero, la Corte non ha motivo di dubitare che, fornire al pubblico informazioni di natura generale relative a procedimenti penali in corso, persegua in linea di principio il fine legittimo della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati di cui all’articolo 8 § 2 della Convenzione.
246Sebbene la Corte nutra dei dubbi riguardo al fine perseguito, specificamente, dalla rivelazione dell’identità del ricorrente, essa ritiene che sia più opportuno affrontare tale questione nel valutare se la misura in questione fosse necessaria in una società democratica. Conseguentemente, ammette che l’ingerenza contestata perseguisse un fine legittimo ai sensi dell’articolo 8 § 2.
(d) La questione di sapere se l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica
(i) I principi generali
247Nel caso di specie, l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata non derivava dagli atti di persone fisiche o giuridiche private, bensì dalla divulgazione di informazioni da parte di autorità pubbliche, vale a dire il STT e la Procura.
248La Corte ha riconosciuto nella sua giurisprudenza che la protezione della libertà di espressione di cui all’articolo 10 della Convenzione si estende ai dipendenti pubblici e ai membri della magistratura (si veda Kövesi c. Romania, n. 3594/19, § 179, 5 maggio 2020, e le cause ivi citate). Inoltre, ha precedentemente ritenuto che un pubblico ministero che aveva comunicato informazioni al pubblico nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali godesse della protezione dell’articolo 10 (si veda Brisc c. Romania, n. 26238/10, §§ 104-05, 11 dicembre 2018).
249Conseguentemente, la Corte ritiene che i principi elaborati nella sua giurisprudenza in ordine all’equilibrio che deve essere conseguito tra il diritto di una persona al rispetto della sua vita privata di cui all’articolo 8 della Convenzione, da una parte e, il diritto di un’altra persona alla libertà di espressione di cui all’articolo 10 della Convenzione, dall’altra (si vedano, tra numerosi altri precedenti, Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 95-107, CEDU 2012, e Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC], n. 40454/07, §§ 90-93, CEDU 2015 (estratti)), siano applicabili nel caso di specie.
250In particolare, la Corte ha individuato, nella misura pertinente al caso di specie, i seguenti criteri nell’ambito del bilanciamento di diritti contrastanti: il contributo a un dibattito di interesse pubblico, il grado di notorietà dell’interessato, l’oggetto del servizio giornalistico, la precedente condotta dell’interessato e il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione (ibid., § 93).
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
251Se il bilanciamento tra i diritti contrastanti è stato intrapreso dalle autorità nazionali in conformità ai criteri stabiliti nella giurisprudenza della Corte, occorrerebbero alla Corte dei validi motivi per sostituire l’opinione dei tribunali nazionali con la propria (si veda Delfi AS c. Estonia [GC], n. 64569/09, § 139, CEDU 2015, e le cause ivi citate).
252Nel caso di specie, benché le autorità interne abbiano valutato alcuni dei criteri pertinenti, come se il ricorrente fosse una figura pubblica, non vi è alcun elemento che indichi che esse abbiano svolto il bilanciamento richiesto in conformità alla giurisprudenza della Corte, esplicitamente o almeno sostanzialmente (si vedano i paragrafi 83 e 87 supra e si raffronti e si contrapponga Marcinkevičius c. Lituania, n. 24919/20, § 78, 15 novembre 2022). La Corte stessa deve pertanto svolgere tale bilanciamento (si veda Mesić c. Croazia, n. 19362/18, § 93, 5 maggio 2022, e la giurisprudenza ivi citata).
(α) L’oggetto delle pubblicazioni e il loro contributo a un dibattito di interesse pubblico
253Il comunicato stampa contestato e le dichiarazioni pubbliche concernevano i sospetti nei confronti del ricorrente e varie altre informazioni relative alle indagini preliminari nei suoi confronti.
254La Corte ha precedentemente ritenuto che il pubblico abbia un interesse legittimo alla fornitura e alla disponibilità di informazioni relative a procedimenti penali (si veda Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, § 152, CEDU 2015, e la giurisprudenza ivi citata). Essa osserva che le indagini preliminari nei confronti del ricorrente concernevano un acquisto di ingente valore da parte dello Stato di misure protettive per il COVID-19 durante la pandemia, che era indubbiamente una questione di interesse pubblico. Essa prende inoltre atto del rilievo del Governo secondo il quale, all’epoca dei fatti, era in corso la campagna per le imminenti elezioni parlamentari, che aveva dato luogo a un esame e a critiche più intensi delle azioni della coalizione governativa nella gestione della pandemia (si veda il paragrafo 236 supra).
255Conseguentemente, la Corte ammette che fornire al pubblico informazioni relative alle indagini preliminari in questione abbia contribuito a un dibattito di interesse pubblico.
256La Corte ribadisce che la misura del profilo pubblico di un individuo o della sua notorietà influenza la protezione che può essere fornita alla sua vita privata (si veda Couderc e Hachette Filipacchi Associés, sopra citata, § 117, e le cause ivi citate). In particolare, i politici si espongono inevitabilmente e consapevolmente a un attento esame, sia da parte dei giornalisti che del pubblico in generale. Inoltre, tale principio si applica non soltanto ai politici, bensì a ogni persona facente parte della sfera pubblica, sia mediante le sue azioni che mediante la sua posizione. Ciononostante, in alcune circostanze, anche se una persona è nota al pubblico generale, ella può fare affidamento su una “legittima aspettativa” di protezione e di rispetto della sua vita privata (ibid., §§ 121-22).
257Nel caso di specie, al momento pertinente il ricorrente non era un politico e non rivestiva un pubblico ufficio – era un docente universitario, era a capo di una società privata ed era un consulente libero professionista. Benché fosse precedentemente stato consigliere di un membro del Seimas e del Presidente, il suo lavoro in tali posizioni era terminato rispettivamente dieci e quattro anni prima degli eventi in questione (si veda il paragrafo 4 supra).
258È vero che il ricorrente era piuttosto noto pubblicamente in ragione del suo coinvolgimento nella difesa dei pazienti oncologici, che comprendeva ruoli in organizzazioni non governative, l’essere membro del consiglio di amministrazione di alcune strutture sanitarie e la partecipazione a gruppi di lavoro governativi (si veda il paragrafo 237 supra). Tuttavia, la Corte non è convinta del fatto che il suo coinvolgimento negli affari pubblici fosse di misura e di importanza tali da rendere il suo ruolo paragonabile a quello di un politico o di un pubblico ufficiale (si vedano le osservazioni del ricorrente nel paragrafo 229 supra e, mutatis mutandis, Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina [GC], n. 17224/11, § 98, 27 giugno 2017, e Kaboğlu e Oran c. Turchia, nn. 1759/08 e altri 2, § 74, 30 ottobre 2018). A tale riguardo, essa rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale lituana la posizione ufficiale di una persona o la sua partecipazione ad attività pubbliche non è in sé e di per sé sufficiente affinché essa sia considerata una figura pubblica (si veda il paragrafo 147 supra).
259Secondo la Corte, non si può affermare che il ricorrente, in virtù delle sue attività, fosse inevitabilmente e consapevolmente diventato di dominio pubblico e si fosse esposto a un attento esame dei suoi atti, che avrebbe richiesto che egli dimostrasse un maggiore livello di tolleranza (si raffronti e si contrapponga Drousiotis c. Cipro, n. 42315/15, §§ 50-51, 5 luglio 2022). In particolare, la Corte non è in grado di concludere che il livello di notorietà del ricorrente, o il suo ruolo pubblico, fossero tali da giustificare la rivelazione della sua identità da parte del STT quando aveva annunciato i sospetti nei suoi confronti.
260La Corte osserva che le iniziali informazioni relative ai sospetti nei confronti del ricorrente, tra cui il suo nome completo e i suoi legami con la POLA, sono state pubblicate dal STT, il cui rappresentante ha anche parlato con i giornalisti il medesimo giorno (si vedano paragrafi 59 e 60 supra). Conseguentemente, il fatto che il ricorrente fosse sospettato di reati è stato reso pubblico dalle autorità senza alcuna precedente iniziativa da parte sua (si raffronti e si contrapponga Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia, n. 12268/03, §§ 52-53, 23 luglio 2009).
261Il ricorrente ha successivamente rilasciato interviste alla stampa o pubblicato informazioni sui social media relative al procedimento penale in diverse occasioni (si vedano i paragrafi 64, 68, 75 e 90 supra). A tale riguardo, la Corte prende atto del rilievo sollevato dal ricorrente in relazione alla sua doglianza ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione secondo la quale i commenti erano una reazione alle informazioni divulgate dalle autorità, nel tentativo di difendere la sua reputazione (si veda il paragrafo 276 infra). Avendo esaminato le pubblicazioni presentatele dalle parti, la Corte non è in grado di concludere che l’interesse dei media per il caso sia stato provocato dalla condotta stessa del ricorrente, o che la portata della sua comunicazione con i media abbia ecceduto significativamente quella delle autorità inquirenti. Conseguentemente, non è possibile affermare che la condotta del ricorrente sia stata tale da privarlo della tutela del suo diritto alla vita privata (si veda, mutatis mutandis, Egeland e Hanseid c. Norvegia, n. 34438/04, § 62, 16 aprile 2009).
262La Corte ha già ritenuto che la rivelazione dell’identità del ricorrente da parte del STT non fosse giustificata dal suo livello di notorietà (si vedano i paragrafi 257 e 259 supra). A tale riguardo, essa prende atto delle osservazioni del ricorrente, non contestate dal Governo, secondo le quali la prassi corrente delle autorità inquirenti lituane, anche quando informavano il pubblico di indagini preliminari di alto profilo, era quella di non divulgare le identità dei sospettati (si veda il paragrafo 231 supra).
263La Corte osserva inoltre che dopo avere annunciato pubblicamente che il ricorrente era sospettato di un grave reato, il STT aveva deciso di farlo accompagnare in tribunale da agenti di polizia tenendo le braccia dietro la schiena (si vedano i paragrafi 17 e 18 supra). I giornalisti hanno scattato delle fotografie e girato dei video di ciò e li hanno pubblicati su vari organi di informazione (si veda il paragrafo 66 supra). La Corte riconosce che le autorità stesse non avevano pubblicato fotografie o video del ricorrente. Tuttavia, essa condivide l’opinione del ricorrente secondo la quale, rendendo pubblica la sua identità, le autorità avevano fatto aumentare l’interesse dei media per il suo caso e creato le condizioni per lo scatto e la pubblicazione delle fotografie e dei video contestati che lo concernevano (si veda il paragrafo 230 supra). Invero, il ricorrente non si era esposto volontariamente al pubblico, bensì era stato costretto a essere presente all’udienza e, date le circostanze, egli non aveva disposto di alcun mezzo per tutelare la sua vita privata e impedire ai giornalisti di ottenere immagini che lo ritraevano condotto da agenti della polizia in modo tale da farlo sembrare ammanettato (si veda, mutatis mutandis, Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania, n. 51405/12, § 52, 21 settembre 2017).
264La Corte passa successivamente al comunicato stampa emesso dal STT in data 11 novembre 2021 (si veda il paragrafo 89 supra). È convinta che la parte che descrive le nuove accuse nei confronti del ricorrente sia stata presentata in modo neutrale e abbia fornito soltanto dettagli che erano legittimamente necessari a informare il pubblico del procedimento penale in corso. Tuttavia, non si può dire lo stesso delle dichiarazioni del pubblico ministero citate in tale comunicato stampa. In particolare, il pubblico ministero ha qualificato gli atti ascritti al ricorrente come un “profitto egoistico e illecito ottenuto approfittando delle circostanze straordinarie durante un periodo molto difficile per l’intero Stato” e ha sostenuto che il ricorrente “non avesse soltanto causato un notevole danno economico, ma avesse anche minato la fiducia nelle istituzioni statali” (si veda il paragrafo 89 supra). La Corte ritiene che le dichiarazioni del pubblico ministero eccedessero chiaramente la comunicazione al pubblico di informazioni di natura generale (si veda la giurisprudenza interna pertinente nel paragrafo 136 supra) e non è possibile affermare che nel rilasciarle le autorità abbiano proceduto con cautela (si raffronti e si contrapponga Brisc, sopra citata, §§ 110-11). Al contrario, le informazioni contestate costituivano un giudizio morale del ricorrente, espresso in termini energici e inequivoci e in grado di danneggiare la sua reputazione.
265A tale riguardo, la Corte sottolinea che, anche nel comunicare al pubblico informazioni che esso ha un interesse legittimo a ricevere, le autorità non devono oltrepassare determinati limiti, in particolare in ordine al rispetto della reputazione e dei diritti altrui, e che esse devono conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi contrastanti (si vedano, mutatis mutandis, Bédat c. Svizzera [GC], n. 56925/08, § 50, 29 marzo 2016, e Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria, n. 37713/18, § 48, 26 aprile 2022; si vedano altresì la giurisprudenza della Corte costituzionale lituana citata nel paragrafo 147 supra e la Raccomandazione Rec(2003)13 del Comitato dei Ministri citata nel paragrafo 154 supra). Essa rinvia anche alla sua giurisprudenza consolidata ai sensi dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, secondo la quale non può essere impedito alle autorità di informare il pubblico riguardo a indagini penali in corso, ma esse sono tenute a farlo con tutta la discrezione e la circospezione necessarie, se deve essere rispettata la presunzione di innocenza (si veda Paulikas, sopra citata, § 49, e le cause ivi citate).
266Infine, la Corte prende inoltre atto del fatto che, come sostenuto dal ricorrente e non contestato dal Governo, tutti i summenzionati comunicati stampa e articoli riproducenti le dichiarazioni delle autorità erano disponibili online. Sottolinea che il rischio del danno posto dal contenuto e dalle comunicazioni su internet all’esercizio e al godimento dei diritti e delle libertà umani, in particolare al diritto al rispetto della vita privata, è certamente più elevato di quello posto dalla stampa, in particolare in ragione dell’importante ruolo dei motori di ricerca (si veda M.L. e W.W. c. Germania, nn. 60798/10 e 65599/10, § 91, 28 giugno 2018, e le cause ivi citate).
267Conseguentemente, la Corte ritiene che il contenuto e la forma dei comunicati stampa e dei commenti pubblici emessi dalle autorità inquirenti non fossero giustificati dalla necessità di informare il pubblico del procedimento penale in corso e che fossero tali da arrecare un grave danno alla reputazione del ricorrente.
268Le considerazioni precedenti sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che le autorità interne non abbiano conseguito un giusto equilibrio tra il diritto delle autorità di informare il pubblico delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, da una parte, e il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, nonché della sua reputazione, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, dall’altra. Non è stato pertanto dimostrato che l’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata fosse stata necessaria in una società democratica.
269Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
270Il ricorrente ha lamentato che gli era stato proibito di discutere del caso nei media, il che lo aveva posto in una posizione di svantaggio rispetto alle autorità, che erano rimaste libere di effettuare commenti pubblici sul suo caso. Ha invocato l’articolo 10 della Convenzione, che recita come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematograficre e televisive.
2L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”
1Le ossevazioni formulate dalle parti
271Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne effettive. L’articolo 177 del CPP stabiliva espressamente che le informazioni relative a indagini preliminari non potessero essere divulgate senza il permesso del pubblico ministero (si vedano i paragrafi 131 e 132 supra). Lo stesso era stato indicato nell’ammonimento impartito al ricorrente (si veda il paragrafo 79 supra). Tuttavia, il ricorrente non aveva mai chiesto tale permesso al pubblico ministero.
272Il ricorrente ha sostenuto di avere presentato ricorsi al procuratore capo e al giudice per le indagini preliminari avverso la decisione del pubblico ministero di impartirgli un ammonimento (si vedano i paragrafi 82 e 86 supra) e di non essere pertanto tenuto a esperire altri ricorsi.
2La valutazione della Corte
272La Corte ribadisce che, se esistono diversi rimedi interni che un individuo può esperire, tale persona ha il diritto di scegliere il rimedio che affronta la sua essenziale doglianza. In altre parole, se è stato esperito un rimedio, non è necessario l’uso di un altro rimedio avente essenzialmente il medesimo obiettivo (si veda O’Keeffe, sopra citata, § 109, e le cause ivi citate).
273Essa osserva che il ricorrente ha lamentato al procuratore capo e al giudice per le indagini preliminari che il divieto impostogli di discutere il caso nei media era per se ingiustificato, in considerazione del fatto che la sua portata non era chiara e che esso era iniquo, date le circostanze del caso di specie (si vedano i paragrafi 82 e 86 supra). Conseguentemente, era stata offerta alle autorità interne la possibilità di valutare la sua doglianza sollevata successivamente dinanzi alla Corte. Date le circostanze, essa ritiene che il ricorrente non fosse tenuto a esaurire alcun altro ricorso. L’eccezione del Governo deve pertanto essere rigettata.
274La Corte osserva inoltre che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
275Il ricorrente ha sostenuto che, dato il fatto che il STT, la Procura e vari politici avessero effettuato regolari commenti pubblici relativi al suo caso, il divieto impostogli di fare lo stesso era stato ingiustificato. Ha sottolineato che le autorità avevano rivelato il suo nome completo, la sua posizione in seno alla POLA, l’esatto pagamento che aveva percepito dalla società farmaceutica e altri dettagli relativi al caso. Qualsuasi commento pubblico che egli aveva effettuato era stato meramente una reazione alle rivelazioni effettuate dalle autorità.
276Ha ribadito le osservazioni che aveva formulato ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione secondo le quali la pubblicità del caso era stata provocata dalle autorità inquirenti (si veda il paragrafo 230 supra). Dopo che il procedimento penale nei suoi confronti era diventato oggetto di un dibattito pubblico, al quale avevano aderito anche politici di rango elevato, era diventato giustificabile che egli rispondesse pubblicamente alle accuse e tentasse di difendere la sua reputazione. Ha sostenuto che il suo diritto di fare commenti pubblici sul caso aveva pertanto richiesto un elevato livello di protezione.
277Ha inoltre affermato che la portata del divieto non gli era stata spiegata adeguatamente e che esso era stato eccessivamente ampio.
278Il ricorrente ha contestato l’osservazione del Governo secondo la quale egli aveva rivelato dettagli delle misure di sorveglianza segreta (si veda il paragrafo 281 infra). Ha dichiarato di non essere stato biasimato per questo da alcuna autorità inquirente e di avere appreso dell’accusa nei suoi confronti soltanto dalle osservazioni del Governo. Comunque sia, il Governo non aveva chiarito quali dettagli egli avesse asseritamente rivelato e l’accusa era pertanto priva di fondamento. A tale riguardo, il ricorrente ha inoltre sostenuto che, precedentemente all’ultimazione delle indagini preliminari, gli era stato concesso l’accesso soltanto a una parte molto limitata del fascicolo istruttorio.
279Ha inoltre contestato il rilievo del Governo secondo il quale l’ammonimento impartitogli di astenersi dal divulgare informazioni relative alle indagini preliminari non gli avesse precluso di effettuare commenti pubblici sul caso (si veda il paragrafo 283 infra). Ha sostenuto che dopo avere ricevuto l’ammonimento nell’agosto del 2020, egli aveva smesso di commentare pubblicamente il caso e aveva pubblicato commenti sulla sua pagina Facebook soltanto nelle seguenti occasioni: nel maggio del 2021, nel commentare alcune accuse mosse nei suoi confronti in un articolo della stampa; nel novembre del 2021, quando erano state archiviate le iniziali accuse nei suoi confronti; e nel gennaio del 2022, quando aveva chiesto un ulteriore sostegno economico per fare fronte alle sue spese legali (si vedano i paragrafi 90 e 96 supra). Ha affermato di avere considerato l’ammonimento una grave minaccia di azione penale e che esso aveva avuto un effetto realmente dissuasivo sulla sua libertà di espressione.
(b) Il Governo
280Il Governo ha sostenuto che i commenti pubblici effettuati dalle autorità in ordine alle indagini non fossero stati eccessivi e fossero stati limitati ai principali dettagli fattuali. Per contro, il ricorrente aveva rilasciato esaurienti interviste ed effettuato commenti sui social media, utlizzando la pubblicità quale strategia difensiva.
281Ha inoltre sostenuto che l’ammonimento era stato impartito al ricorrente dopo che egli aveva rivelato alcuni dettagli concernenti le misure di sorveglianza segreta adottate nelle indagini preliminari. La decisione di impartirgli tale ammonimento era stata adottata in quanto le misure di sorveglianza segreta erano ancora in corso.
282Il Governo ha affermato che le autorità interne avessero spiegato sufficientemente al ricorrente quali informazioni egli non era autorizzato a rivelare (si veda il paragrafo 85 supra). Inoltre, benché la giurisprudenza interna relativa alla non divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari fosse limitata, essa contribuiva a chiarire ulteriormente la portata della restrizione lamentata (si vedano i paragrafi 149-152 supra).
283Infine, ha sostenuto che al ricorrente non fosse stato di fatto precluso di discutere pubblicamente il caso, come dimostrato dalle sue dichiarazioni pubbliche e dai commenti pubblicati sui social media successivamente all’impartizione dell’ammonimento (si vedano i paragrafi 80, 81 e 90 supra). Il Governo ha sottolineato che il ricorrente non era incorso in alcuna responsabilità per la divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari – difatti, in Lituania nessun indagato era mai stato condannato per la divulgazione di simili informazioni. Conseguentemente, l’ammonimento era stato “alquanto simbolico” e non aveva inciso in modo sproporzionato sui diritti del ricorrente.
2La valutazione della Corte
(a) L’esistenza di un’ingerenza
284La Corte deve accertare in primo luogo se l’ammonimento contestato costituisse un’ingerenza, sotto forma di una “formalità, condizione, restrizione o sanzione”, nell’esercizio da parte del ricorrente della sua libertà di espressione. Per rispondere a questa domanda, deve essere determinata la portata della misura collocandola nel contesto dei fatti della causa e della legislazione pertinente (si veda Wille c. Liechtenstein [GC], n. 28396/95, § 43, CEDU 1999-VII).
285La Corte osserva che, a norma dell’articolo 247 del codice penale, la divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari senza il permesso del pubblico ministero è punibile con il lavoro socialmente utile, un’ammenda, la restrizione della libertà o la detenzione (si veda il paragrafo 132 supra). Essa osserva che il Governo ha fornito esempi di diversi casi interni concernenti individui indagati per l’asserita divulgazione di informazioni relative a indagini preliminari (si vedano i paragrafi 149-152 supra). È vero che il ricorrente non è stato perseguito o punito per alcuna asserita divulgazione; tuttavia, l’esistenza di un’ingerenza è concepibile anche in assenza di pregiudizio o di danno (si veda, mutatis mutandis, Godlevskiy c. Russia, n. 14888/03, § 36, 23 ottobre 2008, e le cause ivi citate).
286La Corte osserva inoltre che, per tutta la durata dei procedimenti nazionali, il ricorrente ha costantemente sostenuto che non gli fosse chiara la portata della restrizione contestata e che non comprendesse quali informazioni era o non era autorizzato a divulgare, in particolare in considerazione della portata delle informazioni che erano già state rese pubbliche (si vedano i paragrafi 79, 82 e 86 supra). Prende atto delle osservazioni del ricorrente secondo le quali, dopo avere ricevuto l’ammonimento, egli aveva limitato i suoi commenti pubblici in relazione al caso (si veda il paragrafo 279 supra). Non è pertanto possibile affermare che l’impatto della restrizione contestata sulla sua libertà di espressione fosse puramente ipotetico (si raffronti e si contrapponga Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft e altri c. Svizzera (dec.), n. 68995/13, § 72, 12 novembre 2019).
287Date le circostanze, la Corte ammette che l’ammonimento contestato fosse in grado di creare un effetto dissuasivo e precludere al ricorrente di esprimersi pubblicamente riguardo alle indagini preliminari. Vi è pertanto stata un’ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione.
(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge
288L’ingerenza contestata aveva una base giuridica nel diritto interno, vale a dire l’articolo 177 del CPP e l’articolo 247 del codice penale (si vedano i paragrafi 131 e 132 supra). Il ricorrente non ha contestato l’accessibilità o la prevedibilità di tali disposizioni giuridiche. Conseguentemente, la Corte ritiene che l’ingerenza fosse prevista dalla legge ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione.
(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo
289La Corte non ha alcun motivo per dubitare, né ciò è stato contestato dal ricorrente, che la restrizione riguardo alla divulgazione di informazioni relative alle indagini preliminari perseguisse dei fini legittimi ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione, vale a dire impedire la divulgazione di informazioni ricevute in via confidenziale, preservare l’autorità e l’imparzialità della magistratura e tutelare la reputazione e i diritti altrui (si vedano i rilievi del pubblico ministero nel paragrafo 84 supra e Bédat, sopra citata, §§ 46-47).
(d) La questione di sapere se l’ingerenza fosse necessaria in una società democratica
(i) I principi generali
290I principi generali per valutare la necessità di un’ingerenza nell’esercizio della libertà di espressione, che sono stati frequentemente ribaditi dalla Corte successivamente alla sentenza relativa alla causa Handyside c. Regno Unito (7 dicembre 1976, Serie A n. 24), sono stati riassunti, tra altri precedenti, nella causa Stoll c. Svizzera ([GC], n. 69698/01, § 101, CEDU 2007-V), Morice (sopra citata, § 124) e Bédat (sopra citata, § 48).
291In particolare, la Corte deve esaminare l’ingerenza lamentata alla luce dell’insieme del caso e determinare se essa fosse “proporzionata al fine legittimo perseguito” e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla siano “pertinenti e sufficienti” (si veda Bédat, sopra citata, § 48).
292Inoltre, riguardo al livello di protezione, vi è poco spazio ai sensi dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per restrizioni della libertà di espressione in due campi, vale a dire il dibattito politico e le questioni di interesse pubblico. Conseguentemente, sarà normalmente accordato un elevato livello di protezione della libertà di espressione, e le autorità avranno pertanto un margine di discrezionalità particolarmente esiguo, se le osservazioni riguardano una questione di interesse pubblico, come avviene in particolare per osservazioni relative al funzionamento della magistratura, anche nell’ambito di procedimenti ancora pendenti (ibid., § 49, e le cause ivi citate).
(ii) L’applicazione dei summenzionati principi nel caso di specie
293La Corte sottolinea che è legittimo che sia concessa una speciale protezione alla riservatezza di un’indagine giudiziaria, al fine di tutelare, inter alia, gli interessi del procedimento penale e i processi di formazione di un’opinione e decisionali nell’ambito della magistratura (si veda, mutatis mutandis, ibid., § 68).
294Conseguentemente, l’articolo 10 della Convenzione non può essere interpretato come se garantisca un diritto illimitato a chiunque, compreso ai partecipanti al procedimento penale, di divulgare informazioni relative a un’indagine penale in corso, né come se istituisca un obbligo per le autorità pertinenti di fornire, in ogni caso, motivi dettagliati che giustificano la necessità di limitare la divulgazione di tali informazioni.
295Al medesimo tempo, la Corte prende atto delle particolari circostanze del caso di specie. Essa osserva che prima che fosse impartito al ricorrente l’ammonimento in questione, le autorità inquirenti avevano rivelato al pubblico il suo nome completo, i suoi legami con la POLA, i fatti sui quali erano basati i sospetti nei suoi confronti, il valore del suo profitto finanziario dall’acquisto, il fatto che erano svolte in Lituania e in Spagna delle misure istruttorie, il livello di collaborazione con le autorità da parte del ricorrente, e che dopo avere interrogato oltre dieci persone, non vi era alcuna informazione che indicasse che i competenti funzionari statali fossero consapevoli che egli avesse “un interesse finanziario” all’acquisto (si vedano i paragrafi 59, 65 e 70 supra). Inoltre, vari organi di informazione avevano pubblicato copie dei contratti stipulati tra il Governo e la società farmaceutica e avevano riferito che il ricorrente era stato arrestato, che erano state svolte perquisizioni negli uffici del Ministero della Salute, del NVSPL e della POLA, e che il Cancelliere, il Vice-cancelliere e il Ministro della Salute erano stati interrogati in qualità di testimoni (si vedano i paragrafi 60 e 69 supra). Il Ministro della Salute aveva chiarito la sua posizione in ordine ai sospetti nei confronti del ricorrente sui social media in diverse occasioni (si vedano i paragrafi 61, 69 e 74 supra). Conseguentemente, quando era stato impartito il contestato ammonimento, una significativa quantità di informazioni relative alle indagini preliminari era già diventata pubblica (si raffronti e si contrapponga Stoll, sopra citata, § 113).
296La Corte prende atto del fatto che, prima dell’ammonimento contestato, il ricorrente aveva anche parlato con i giornalisti e aveva riferito loro le condizioni dei suoi arresti domiciliari, il sequestro temporaneo dei suoi beni e che la società lo aveva retribuito sulla base di un contratto di commissione di agenzia (si veda il paragrafo 64 supra). Ha inoltre criticato le azioni compiute dalle autorità nei suoi confronti in diverse occasioni (si vedano i paragrafi 68 e 75 supra). Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo, la Corte non è in possesso di alcun documento che indichi che egli possa avere divulgato informazioni relative alle misure di sorveglianza segreta (si vedano le osservazioni formulate dalle parti a tale riguardo nei paragrafi 278 e 281 supra). La Corte rileva inoltre che il procuratore capo, nel rigettare il ricorso del ricorrente concernente l’ammonimento contestato, aveva dichiarato che l’ammonimento era stato necessario poiché il ricorrente aveva espresso pubblicamente la sua posizione riguardo a ogni misura istruttoria adottata nei suoi confronti, fatto che avrebbe potuto indurre il pubblico a formarsi una determinata opinione in ordine alle indagini (si veda il paragrafo 84 supra) – ma non perché avesse divulgato informazioni riservate.
297Nei suoi ricorsi alle autorità interne, il ricorrente ha sostenuto che dopo che così tante informazioni erano diventate pubbliche, non fosse chiaro quali ulteriori informazioni egli non era autorizzato a divulgare (si vedano i paragrafi 79, 82 e 86 supra). La Corte ritiene che, date le specifiche circostanze del caso di specie, in cui molti essenziali dettagli delle indagini erano già pubblici, spettasse alle autorità interne chiarire la portata della restrizione imposta al ricorrente. Tuttavia, il procuratore capo e il giudice per le indagini preliminari che avevano esaminato le sue doglianze hanno essenzialmente ribadito le pertinenti disposizioni giuridiche, senza esaminare i rilievi del ricorrente (si vedano i paragrafi 85 e 87 supra). Inoltre, le autorità non hanno esaminato l’osservazione del ricorrente secondo la quale impedirgli di commentare indagini di profilo così elevato, pur consentendo alle autorità inquirenti e a vari funzionari statali di farlo, lo collocava in una posizione meno vantaggiosa rispetto a quella di questi ultimi e gli precludeva di difendere la sua reputazione (si veda, mutatis mutandis, Mesić, sopra citata, § 110).
298A tale riguardo, la Corte ribadisce che, se un caso è ampiamente trattato dai media in ragione della gravità dei fatti e delle persone che potrebbero essere implicate, un individuo non può essere sanzionato per la violazione della segretezza delle indagini giudiziarie se egli ha meramente espresso dei commenti personali relativi a informazioni già note ai giornalisti e che essi intendono riferire, con o senza tali commenti (si veda, mutatis mutandis, Morice, sopra citata, § 138).
299Date le circostanze, la Corte ritiene che le autorità interne non abbiano fornito motivi pertinenti e sufficienti per dimostrare che l’ingerenza contestata fosse necessaria in una società democratica e proporzionata ai fini perseguiti.
300Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
301Il ricorrente ha sostenuto che il sequestro temporaneo di tutti i suoi beni non fosse stato necessario e che fosse sproporzionato, in violazione dei requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che recita come segue:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
1Le osservazioni formulate dalle parti
302Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne effettive. Egli aveva presentato un’azione civile nei confronti dello Stato per il risarcimento del danno cagionato dalle restrizioni asseritamente ingiustificate e sproporzionate dei suoi diritti patrimoniali, ma l’aveva infine revocata (si veda il paragrafo 58 supra). Il Governo ha sostenuto che l’azione civile avesse ragionevoli prospettive di successo, in particolare dato che il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente era stato successivamente ritenuto sproporzionato e la sua portata era stata ridotta (si vedano i paragrafi 55 e 56 supra).
303Il ricorrente ha sostenuto che nel procedimento penale egli aveva presentato reclami avverso tutte le decisioni relative al sequestro temporaneo dei suoi beni (si vedano i paragrafi 38, 39, 43, 44, 48, 49, 54 e 56 supra) e che pertanto egli non era tenuto a esperire alcun altro rimedio. Inoltre, poiché i suoi ricorsi avverso il sequestro temporaneo erano stati rigettati in quanto i tribunali avevano ritenuto che la misura fosse legittima, un’azione civile risarcitoria per il danno causato da atti illegittimi delle autorità non avrebbe avuto alcuna prospettiva di successo.
2La valutazione della Corte
304La Corte ribadisce che, se esistono diversi rimedi interni che un individuo può perseguire, tale persona ha il diritto di scegliere un rimedio che tratta la sua essenziale doglianza. In altre parole, se è stato perseguito un rimedio, non è necessario esperire un altro rimedio avente essenzialmente il medesimo obiettivo (si veda O’Keeffe, sopra citata, § 109, e le cause ivi citate). Essa osserva che il ricorrente ha lamentato il sequestro temporaneo dei suoi beni nel procedimento penale, nel quale ha sollevato essenzialmente i medesimi rilievi sollevati nel suo successivo ricorso alla Corte (si vedano i paragrafi 38, 39, 43, 44, 48, 49, 54 e 56 supra). Conseguentemente, la Corte ritiene che il ricorrente abbia esaurito le vie di ricorso interne effettive in ordine alla sua doglianza e che egli non fosse tenuto a instaurare alcun procedimento aggiuntivo avente essenzialmente il medesimo obiettivo. L’eccezione del Governo è pertanto rigettata.
305La Corte osserva inoltre che la presente doglianza non è manifestamente infondata e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
306Il ricorrente ha sostenuto che il sequestro temporaneo dei suoi beni non fosse stato necessario e che fosse sproporzionato nella misura in cui eccedeva l’importo di EUR 303.360, che egli era stato accusato di avere acquisito mediante la sua attività illecita (si veda il paragrafo 10 supra).
307Ha sostenuto che la decisione del 22 luglio 2020 aveva disposto il sequestro di tutti i suoi beni, compresi quelli la cui origine lecita non era mai stata messa in discussione e qualsiasi reddito futuro ricevuto da fonti lecite, come il suo stipendio. A decorrere da tale data e fino al 10 settembre 2020, egli non era stato autorizzato a utilizzare neanche un solo euro per soddisfare le sue esigenze essenziali. In data 10 settembre 2020 il pubblico ministero lo aveva autorizzato a utilizzare EUR 607 mensili, corrispondenti al salario minimo mensile. Tuttavia, il salario minimo mensile era stato aumentato a EUR 642 a decorrere dal 1o gennaio 2021 e a EUR 730 a decorrere dal 1o gennaio 2022, ma non era stato rispecchiato nella misura contestata.
308Il ricorrente ha inoltre sostenuto di avere fornito alle autorità interne dei documenti che dimostravano quanto denaro gli occorreva per soddisfare le sue esigenze essenziali, come il canone di locazione, le imposte, il vitto, i farmaci per il tumore e le spese legali (si veda il paragrafo 39 supra). In particolare, era stato collocato agli arresti domiciliari e gli era stato ordinato di rimanere nel suo appartamento, il cui canone di locazione ammontava approssimativamente a EUR 1.000 mensili. Inoltre, i mesi iniziali delle indagini preliminari avevano richiesto un intenso coinvolgimento dei suoi difensori ed egli aveva sostenuto ingenti spese legali soltanto durante il primo mese delle indagini (si veda il paragrafo 39 supra). Tuttavia, le autorità interne non avevano valutato i documenti che aveva fornito e non avevano spiegato come avrebbe dovuto soddisfare le sue esigenze essenziali con EUR 607, o successivamente con EUR 1.000 mensili (si veda il paragrafo 51 supra). In conseguenza di tali restrizioni sproporzionate, egli era stato “costretto a mendicare” e a lanciare una campagna di raccolta di fondi per potere pagare le sue spese legali (si veda il paragrafo 96 supra).
(b) Il Governo
309Il Governo ha sostenuto che la restrizione dei diritti patrimoniali del ricorrente era stata giustificata e conforme alla legge finalizzata a garantire una pretesa civile e l’eventuale confisca o la confisca estesa dei beni. In casi concernenti gravi reati o accuse di corruzione, il pubblico ministero era tenuto per legge ad adottare misure finalizzate a garantire una potenziale pretesa civile (si veda il paragrafo 124 supra). Inoltre, una pretesa civile poteva essere depositata fino all’inizio dell’esame delle prove da parte del tribunale di primo grado (si veda il paragrafo 129 supra). Il Ministro della Salute era stato interrogato durante le indagini preliminari e aveva dichiarato che, oltre al danno patrimoniale, il Ministero aveva subito anche un danno per la sua reputazione e che la fiducia del pubblico in esso era stata influenzata negativamente. Conseguentemente, il Governo ha sostenuto che ci si potesse ragionevolmente attendere che l’importo d un’eventuale pretesa civile avrebbe potuto eccedere EUR 303.360.
310Il Governo ha inoltre sostenuto che il ricorrente fosse stato autorizzato a usare la sua automobile (si veda il paragrafo 36 supra) e una determinata somma di denaro, corrispondente al salario minimo mensile (si veda il paragrafo 41 supra). Il fatto che egli potesse essere abituato a tenori di vita più elevati non era sufficiente a rendere la restrizione sproporzionata. Inoltre, dopo il rinvio a giudizio del caso, le restrizioni erano state gradualmente revocate ed era rimasto sequestrato soltanto l’importo corrispondente alla pretesa civile depositata dal Ministero della Salute (si vedano i paragrafi 51, 55 e 56 supra).
311Replicando all’osservazione del ricorrente secondo la quale il sequestro temporaneo concerneva i suoi futuri redditi (si veda il paragrafo 307 supra), il Governo ha dichiarato che eventuali redditi di tale tipo non dovevano essere necessariamente trasferiti sui suoi conti bancari sequestrati, “in quanto esistevano altre possibili opzioni per organizzare i relativi pagamenti”. Ha inoltre sostenuto che il ricorrente avrebbe poturo chiedere alle autorità di modificare le condizioni degli arresti domiciliari e di consentirgli di risiedere in un appartamento più economico (si veda il paragrafo 308 supra). Infine, il Governo ha sottolineato che egli era riuscito a raccogliere i fondi per fare fronte alle sue spese legali (si veda il paragrafo 96 supra).
2La valutazione della Corte
(a) L’esistenza di un’ingerenza e la norma applicabile
312Il ricorrente ha lamentato il sequestro dei suoi beni – i suoi conti bancari e la sua automobile – dal 22 luglio 2020 al 25 marzo 2022 (si vedano i paragrafi 36 e 56 supra). Il Governo non ha contestato che la misura costituisse un’ingerenza nei suoi diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. La Corte non ha motivo di dubitare che il sequestro dei beni del ricorrente comportasse la responsabilità dello Stato e costituisse un’ingerenza nel suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 è pertanto applicabile (si veda, mutatis mutandis, Karahasanoğlu c. Turchia, nn. 21392/08 e altri 2, § 142, 16 marzo 2021).
313Il sequestro di beni disposto nel corso del procedimento penale è considerato dalla Corte una misura che comporta la disciplina dell’uso dei beni, compresa quindi nel campo di applicazione del secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Akshin Garayev c. Azerbaigian, n. 30352/11, § 53, 2 febbraio 2023, e Căpăţînă c. Romania, n. 911/16, § 48, 28 febbraio 2023, e le cause ivi citate).
(b) La questione di sapere se l’ingerenza fosse prevista dalla legge
314La Corte ribadisce che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione esige che qualsiasi ingerenza da parte di un’autorità pubblica nel pacifico godimento di beni debba essere legittima. I principi generali concernenti il requisito di legittimità sono stati riassunti nella sentenza Lekić c. Slovenia ([GC], n. 36480/07, §§ 94-95, 11 dicembre 2018, e le cause ivi citate).
315La Corte ribadisce inoltre che il principio di legalità presuppone anche una certa qualità delle disposizioni del diritto interno applicabili. Le norme giuridiche sulle quali è basata l’ingerenza dovrebbero essere sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione. In particolare, una norma è “prevedibile” quando offre una misura di protezione dalle ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (ibid., § 95).
316Nel caso di specie, il sequestro temporaneo dei beni del ricorrente era basato sugli articoli 116, 151 e 170 del CPP (si vedano i paragrafi 124-130 infra) e sugli articoli 72 e 723 del codice penale (si vedano i paragrafi 101 e 102 supra).
317La Corte osserva che il CPP contiene una regola generale secondo la quale le misure procedurali coercitive devono essere applicate unicamente nella misura in cui esse sono necessarie (si veda il paragrafo 103 supra). Tuttavia, né le disposizioni giuridiche sulle quali era basata la decisione del pubblico ministero, né alcun altro strumento giuridico cui avevano rinviato le parti nelle loro osservazioni alla Corte, indicano se vi siano limiti al potere del pubblico ministero di sequestrare i beni dell’indagato durante il procedimento penale (si veda la motivazione del pubblico ministero nel paragrafo 40 supra e, mutatis mutandis, Zlínsat, spol. s r.o. c. Bulgaria, n. 57785/00, § 99, 15 giugno 2006) – come l’obbligo di accertare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i beni ottenuti mediante l’asserita attività criminale e i beni sequestrati, o di conseguire un giusto equilibrio tra la necessità di garantire una pretesa civile o l’eventuale confisca di beni, da una parte, e la capacità dell’indagato di soddisfare le sue esigenze fondamentali, dall’altra. Benché l’articolo 151 § 3 del CPP stabilisca che non possano essere sequestrati gli oggetti essenziali per l’indagato o per la sua famiglia (si veda il paragrafo 125 supra), la Corte non è stata informata di quali oggetti potrebbero essere compresi in tale categoria (si raffronti e si contrapponga Nedyalkov e altri c. Bulgaria (dec.), n. 663/11, § 56, 10 settembre 2013). Né le è stato fornito alcun esempio della giurisprudenza interna in grado di chiarire tali questioni. Tali circostanze conducono la Corte a nutrire alcuni dubbi riguardo al fatto che il diritto interno preveda adeguate garanzie contro l’arbitrarietà (si vedano, mutatis mutandis, Markus c. Lettonia, n. 17483/10, § 73, 11 giugno 2020, e Imeri c. Croazia, n. 77668/14, § 74, 24 giugno 2021).
318Comunque sia, la Corte ritiene che la questione della qualità del diritto sia subordinata alla questione della necessità della misura contestata nel caso del ricorrente (si veda, mutatis mutandis, Sekmadienis Ltd. c. Lituania, n. 69317/14, § 68, 30 gennaio 2018, e la giurisprudenza ivi citata). Conseguentemente, e in assenza di rilievi presentati dal ricorrente riguardo all’accessibilità e alla prevedibilità del diritto, essa ammette che l’ingerenza nei suoi diritti patrimoniali fosse soggetta alle condizioni previste dalla legge, come richiesto ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
(c) La questione di sapere se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo
319Il Governo ha sostenuto che l’ingerenza contestata avesse tentato di assicurare la possibilità di soddisfare una pretesa civile nel procedimento penale, o la possibilità di disporre la confisca o la confisca estesa dei beni, qualora fosse stato accertato che i beni del ricorrente erano stati ottenuti illecitamente (si veda il paragrafo 309 supra). La Corte ammette che essi fossero fini legittimi di interesse pubblico (si vedano Călin c. Romania, n. 54491/14, § 73, 5 aprile 2022, e Căpăţînă, sopra citata, § 52).
320Conseguentemente, essa ritiene che l’ingerenza contestata avesse tutelato un legittimo interesse generale, ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
(d) La quesione di sapere se l’ingerenza fosse proporzionata al fine perseguito
321La Corte ribadisce che un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni deve conseguire sempre un “giusto equilibrio” tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e le esigenze di tutela dei diritti findamentali dell’individuo. In particolare, deve esservi un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine che si intende realizzare mediante una misura che priva una persona dei suoi beni (si veda, tra numerosi altri precedenti, Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, § 108, 25 ottobre 2012).
322Passando al caso di specie, la Corte ritiene che il sequestro di tutti i beni del ricorrente – tutti i suoi conti bancari, sui quali era depositato un importo pari a EUR 350.000 e ogni futuro reddito, nonché della sua automobile – fosse, per sua natura, una misura severa e restrittiva, in grado di incidere in modo significativo sui suoi diritti (si veda Shorazova c. Malta, n. 51853/19, § 114, 3 marzo 2022, e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, dal 22 luglio al 10 settembre 2020, non gli è stato consentito di utilizzare minimamente il denaro depositato sui suoi conti bancari. La Corte ritiene sorprendente che la misura contestata sia stata adottata senza alcuna considerazione delle esigenze essenziali del ricorrente e che si sia tenuto conto di tali esigenze soltanto in una certa misura dopo che egli aveva presentato una domanda al pubblico ministero (si vedano i paragrafi 38-41 supra). Benché il Governo abbia sostenuto che il ricorrente avesse “altre opzioni” per ricevere un reddito (si veda il paragrafo 311 supra), esso non ha specificato quali opzioni sarebbero state disponibili per lui per ricevere un reddito senza violare le condizioni della misura cautelare.
323Dal 10 settembre 2020 al 17 febbraio 2021 il ricorrente è stato autorizzato a utilizzare EUR 607 mensili, e dal 17 febbraio 2021 al 21 febbraio 2022 tale importo è stato aumentato a EUR 1.000 mensili (si vedano i paragrafi 41, 50, 51 e 55 supra). Non è chiaramente compito della Corte determinare se tali importi fossero sufficienti o meno a soddisfare le sue esigenze essenziali. Comunque sia, in diverse occasioni egli ha fornito alle autorità interne documenti che dimostravano le sue spese mensili per, fra l’altro, il canone di locazione, il vitto, i farmaci per il tumore e le spese legali relative al procedimento penale, sostenendo che gli occorressero approssimativamente EUR 6.000 mensili per soddisfare tali esigenze (si vedano i paragrafi 39, 44, 49 e 54 supra). La Corte ritiene che spettasse alle autorità interne valutare adeguatamente le circostanze individuali del ricorrente e la documentazione giustificativa (si veda, mutatis mutandis, Apostolovi c. Bulgaria, n. 32644/09, § 103, 7 novembre 2019). Tuttavia, le autorità non hanno fornito alcun motivo per rifiutare la sua domanda relativa a tale importo – esse non hanno ritenuto, per esempio, che l’importo richiesto fosse esagerato, che le spese indicate non potessero essere considerate necessarie, o che la documentazione fosse insufficiente o inattendibile (si vedano i paragrafi 41 e 51 supra).
324Le autorità interne hanno tentato di giustificare il sequestro di tutti i beni del ricorrente in quanto, in primo luogo, l’esatto importo del danno causato dall’asserita attività criminale non poteva essere noto fino al deposito di una pretesa civile e, ai sensi del diritto interno, tale pretesa poteva essere presentata fino all’inizio dell’esame delle prove da parte del tribunale di primo grado (si veda il paragrafo 129 supra); e in secondo luogo, era necessario esaminare se, ai sensi del diritto interno, qualche altro suo bene poteva essere soggetto alla confisca o alla confisca estesa (si vedano i paragrafi 101 e 102 supra).
325A tale riguardo, la Corte ribadisce che, secondo la sua giurisprudenza consolidata, essa non ha normalmente il compito di esaminare il diritto e la prassi interni in abstracto, bensì di determinare se il modo in cui sono stati applicati al ricorrente, o lo hanno interessato, abbia dato luogo alla violazione della Convenzione (si veda Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, § 164, CEDU 2015, e le cause ivi citate).
326La Corte è consapevole dell’importanza della tutela degli interessi delle vittime di un’asserita attività criminale e ammette che l’esigenza di tale tutela possa sorgere anche prima che sia stato concesso alla vittima uno status ufficiale, o che la stessa abbia presentato una pretesa civile nei confronti dell’indagato. Tuttavia, essa sottolinea la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra i diritti delle vittime o delle parti civili nei procedimenti penali, da una parte, e i diritti dell’indagato o dell’imputato, dall’altra. Conseguire tale equilibrio è particolarmente importante in casi come quello di specie, in cui il diritto interno concedeva un periodo piuttosto lungo per presentare una pretesa civile e in cui tale pretesa è stata presentata approssimativamente un anno e tre mesi dopo il sequestro di tutti i beni del ricorrente (si veda il paragrafo 53 supra).
327La Corte osserva che nel caso di specie l’importo del danno patrimoniale asseritamente subito dal Ministero della Salute (EUR 303.360) era noto fin dall’inizio del procedimento penale (si veda il paragrafo 10 supra). Essa prende atto del rilievo del Governo secondo il quale, prima della presentazione della pretesa civile, non si poteva presumere che essa sarebbe stata pari a quest’ultimo importo, in quanto la pretesa civile avrebbe potuto includere anche il danno non patrimoniale (si veda il paragrafo 309 supra). Ciononostante, la Corte non può ammettere che il sequestro di tutti i beni del ricorrente e di tutti i suoi futuri redditi, senza accertare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra essi e l’importo ottenuto mediante l’asserita attività criminale, avesse conseguito il giusto equilibrio richiesto tra gli interessi contrastanti (si veda, mutatis mutandis, Džinić c. Croazia, n. 38359/13, §§ 79-80, 17 maggio 2016). Al contrario, tale misura ha dato chiaramente precedenza agli interessi del Ministero della Salute di fare tutelare la sua pretesa (si veda, mutatis mutandis, JGK Statyba Ltd e Guselnikovas c. Lituania, n. 3330/12, § 143, 5 novembre 2013), prima ancora che tale pretesa fosse depositata.
328La Corte osserva inoltre che, in considerazione dei sospetti nei confronti del ricorrente, il pubblico ministero era tenuto a indagare sulle origini di tutti i suoi beni (si vedano i paragrafi 144-146 supra). Essa è pronta ad ammettere che, mentre erano in corso tali indagini, possano esservi stati dei motivi per sequestrare i beni eccedenti l’importo ottenuto mediante l’asserita attività criminale, al fine di assicurare un’eventuale confisca estesa. Al medesimo tempo, la Corte rileva che, quando è stato disposto il sequestro temporaneo, non erano ancora state svolte indagini sui beni ed esse sono state aperte dopo oltre un mese (si veda il paragrafo 40 supra). Comunque sia, la documentazione di cui la Corte è in possesso indica che tali indagini si sono concluse in data 19 novembre 2020 (si veda il paragrafo 52 supra). Sebbene la Corte non sia stata informata delle loro conclusioni, dalle successive decisioni dei tribunali nazionali risulta che non sia stato individuato alcun motivo per la confisca estesa o per la confisca di alcun bene eccedente l’importo di EUR 303.360 (si veda il paragrafo 55 supra). A tale riguardo, essa ribadisce che, tenuto conto della loro natura restrittiva, le misure cautelari devono cessare quando ne viene meno la necessità (ibid., § 130, e le cause ivi citate). Tuttavia, anche dopo l’ultimazione delle indagini patrimoniali, la portata della restrizione contestata è rimasta invariata fino al 21 febbraio 2022.
329Infine, la Corte osserva che in data 21 febbraio 2022 la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse alcun motivo giuridico per sequestrare alcun bene del ricorrente di valore superiore a EUR 303.360 corrispondente alla pretesa civile depositata dal Ministero della Salute (si veda il paragrafo 55 supra). Tuttavia, pur essendo pervenuta a tale conclusione, la Corte di appello ha mantenuto il sequestro di tre conti bancari del ricorrente, sui quali era depositato un totale di EUR 320.000. Conseguentemente, fino al 25 marzo 2022 (si veda il paragrafo 56 supra), EUR 16.640 sono rimasti sequestrati senza alcuna apparente giustificazione.
330Tutte le precedenti considerazioni esaminate nel loro insieme conducono la Corte a concludere che il sequestro temporaneo dei conti bancari del ricorrente, compreso dei suoi futuri redditi, e della sua automobile dal 22 luglio 2020 al 25 marzo 2022 non abbiano conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli obblighi di protezione dei diritti fondamentali del ricorrente.
331Vi è conseguentemente stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
332L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
1Le osservazioni formulate dalle parti
(a) Il ricorrente
333Il ricorrente ha chiesto 49.016,94 euro (EUR) per il danno patrimoniale, consistente in quanto segue:
334Il ricorrente ha chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale. Ha sostenuto di avere subito un danno irreparabile per la sua reputazione, angoscia e frustrazione in ragione delle violazioni dei suoi diritti da parte delle autorità, e che tali violazioni avessero avuto un notevole effetto negativo sulla sua salute e avessero dato luogo all’avanzamento del suo tumore, come dimostrato dalle sue cartelle cliniche (si veda il paragrafo 167 supra). Ha chiesto EUR 1.000 per ogni mese in cui erano continuate le violazioni dei suoi diritti. Ha sostenuto che quando aveva presentato la sua domanda di equa soddisfazione alla Corte (in data 16 novembre 2022), tale importo ammontasse a EUR 28.000.
(b) Il Governo
335Il Governo ha sostenuto che al ricorrente non fosse stato vietato di fornire prestazioni alla POLA durante il procedimento penale e che l’asserito mancato guadagno non era pertanto derivato da alcuna violazione che la Corte avrebbe potuto constatare.
336Ha inoltre sostenuto che l’importo richiesto di EUR 13.706 per compensare gli effetti dell’inflazione non potesse essere considerato ragionevole e realmente sostenuto. In particolare, ha sostenuto che la differenza tra l’inflazione annuale del 2019 e quella del 2020 fosse stata dello 0.2%, e che nel 2021 il tasso dell’inflazione fosse stato del 4.7% più alto rispetto al 2020, pertanto il tasso del 17.8% rivendicato dal ricorrente era ingiustificato.
337In ordine al danno non patrimoniale, il Governo ha sostenuto che non tutte le violazioni dedotte dal ricorrente fossero state continue e che il metodo di calcolo che egli aveva proposto non potesse essere considerato giusto.
2La valutazione della Corte
(a) Sul danno patrimoniale
338La Corte ribadisce che, in ordine al danno patrimoniale, deve esservi un chiaro nesso causale tra il risarcimento rivendicato e la violazione della Convenzione accertata (si veda O’Keeffe, sopra citata, § 201). Nel caso di specie, essa non ha constatato la violazione della Convenzione in ragione del divieto imposto al ricorrente di recarsi in istituti controllati dal Ministero della Salute e dell’impatto di tale divieto sulla sua capacità di svolgere il suo lavoro alla POLA. Conseguentemente, rigetta la sua domanda relativa al mancato guadagno.
339La Corte ribadisce inoltre che il ricorrente dovrebbe presentare la documentazione pertinente per dimostrare, per quanto possibile, non soltanto l’esistenza bensì anche l’importo o il valore del danno (si veda Milosavljev c. Serbia, n. 15112/07, § 67, 12 giugno 2012). Essa osserva che, a sostegno della sua domanda relativa al deprezzamento dei suoi beni, il ricorrente ha fornito un collegamento a una tabella di calcolo presente sul sito internet del Dipartimento di statistica lituano. Tuttavia, egli non ha fornito alcun documento o perizia ufficiale per consentire alla Corte di determinare il livello dell’inflazione al momento pertinente e verificare la correttezza della richiesta effettuata a tale titolo. Conseguentemente, essa ritiene che la domanda del ricorrente relativa al deprezzamento dei beni sia infondata e la rigetta.
340Tuttavia, la Corte ha constatato la violazione dei diritti del ricorrente di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione in ragione del sequestro dei suoi beni durante le indagini preliminari. Il Governo non ha contestato che la misura gli avesse precluso di pagare puntualmente le imposte, comportando in tal modo delle indennità di mora. Conseguentemente, la Corte è convinta che vi sia un chiaro nesso causale tra la violazione accertata e il danno patrimoniale pari a EUR 768.94 rivendicato dal ricorrente. Gli accorda pertanto tale importo.
(b) Sul danno non patrimoniale
341La Corte osserva di avere precedentemente accordato risarcimenti del danno non patrimoniale in casi in cui i ricorrenti avevano chiesto la concessione di un simile risarcimento, ma avevano lasciato l’importo preciso alla discrezione della Corte (si vedano Nagmetov c. Russia [GC], n. 35589/08, § 72, 30 marzo 2017, e le cause ivi citate, e Ābele c. Lettonia, nn. 60429/12 e 72760/12, §§ 85-86, 5 ottobre 2017).
342Nel caso di specie, la Corte ha constatato violazioni dell’articolo 5 § 1, dell’articolo 8 e dell’articolo 10 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Non ha motivo di dubitare che il ricorrente abbia subito un danno non patrimoniale in ragione di tali violazioni. Deliberando in via equitativa, la Corte gli accorda EUR 26.000 a tale titolo.
1Le osservazioni formulate dalle parti
343Il ricorrente ha chiesto EUR 12.782,16 per le spese sostenute nei procedimenti interni e nel procedimento dinanzi alla Corte. Ha fornito copie delle pertinenti fatture emesse dai suoi avvocati.
344Il Governo ha sostenuto che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, egli fosse riuscito a raccogliere fondi per fare fronte alle sue spese legali (si veda il paragrafo 96 supra). Conseguentemente, in assenza di una prova che dimostri che intendeva restituire le donazioni, accordargli una somma per le spese costituirebbe un illecito arricchimento.
2La valutazione della Corte
345Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese soltanto nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda, tra numerose altre, L.B. c. Ungheria [GC], n. 36345/16, § 149, 9 marzo 2023).
346Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente abbia raccolto oltre EUR 70.000 mediante campagne di finanziamento collettivo online per fare fronte alle sue spese legali nei procedimenti interni e nel procedimento dinanzi alla Corte (si veda il paragrafo 96 supra). Egli non ha sostenuto che l’importo rivendicato in relazione alle spese non fosse stato coperto dai fondi che aveva raccolto, o che si fosse impegnato a restituire tali donazioni (si veda, mutatis mutandis, Macatė c. Lituania [GC], n. 61435/19, § 229, 23 gennaio 2023).
347Date le circostanze, la Corte non può concludere che le spese rivendicate dal ricorrente siano state realmente sostenute. Rigetta pertanto tale richiesta.
348La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibili le doglianze relative all’articolo 3 della Convenzione in relazione al periodo compreso tra il 29 luglio e il 18 agosto 2022, all’articolo 5 § 1, all’articolo 8 e all’articolo 10 della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e il ricorso irricevibile per il resto;
Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;
Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione;
Ritiene
che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
EUR 768.94 (settecentosessantotto euro e novantaquattro centesimi), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno patrimoniale;
EUR 26.000 (ventiseimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;
che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione formulata dal ricorrente per il resto.
Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 19 dicembre 2023, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Cancelliere Presidente
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